31990R2202

Regolamento (CEE) n. 2202/90 del Consiglio del 24 luglio 1990 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1206/90 che stabilisce le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati

Gazzetta ufficiale n. L 201 del 31/07/1990 pag. 0004 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 33 pag. 0077
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 33 pag. 0077


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2202/90 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1206/90 che stabilisce le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2201/90 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4 e l'articolo 8, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86 prevede, per le uve secche, che i produttori si impegnano a non consegnare ad alcun trasformatore una determinata percentuale dei quantitativi iscritti nel contratto; che detta percentuale deve consentire di garantire l'adeguata qualità dei prodotti consegnati dal produttore; che, per le uve secche, il versamento dell'aiuto è subordinato alla non trasformazione di una percentuale da determinare dei quantitativi da parte dei trasformatori; che dette percentuali devono permettere di garantire un'adeguata qualità dei prodotti destinati al consumo; che occorre modificare in conseguenza il regolamento (CEE) n. 1206/90 (3);

considerando che occorre effettuare gli adattamenti tecnici risultanti, per le uve sultanine e per le uve secche di Corinto, dalla soppressione degli aumenti mensili applicabili al prezzo minimo che deve essere pagato al produttore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1206/90 è modificato come segue:

a) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 1

1. La percentuale di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86 è del 4 % per l'uva sultanina e del 6 % per le uve secche di Corinto.

2. Le percentuali di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 426/86 sono le seguenti:

a) per le uve secche di Corinto: 15 %

b) per le altre uve secche: 8 %. »

b) Il testo dell'articulo 3, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Ai fini dell'applicazione dell'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, si applica il presente articolo. »

c) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

« 5. Il prezzo minimo della materia prima da prendere in considerazione per i fichi secchi è il prezzo minimo da pagare al produttore all'inizio della campagna, maggiorato della media degli aumenti mensili previsti all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. MANNINO

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.