Regolamento (CEE) n. 2146/90 del Consiglio, del 16 luglio 1990, relativo all'applicazione della decisione n. 3/90 del comitato misto CEE-Islanda che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa - Decisione n. 3/90 del comitato misto CEE-Islanda, del 18 giugno 1990, che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Gazzetta ufficiale n. L 199 del 30/07/1990 pag. 0005 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 7 pag. 0137
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 7 pag. 0137
REGOLAMENTO (CEE) N. 2146/90 DEL CONSIGLIO del 16 luglio 1990 relativo all'applicazione della decisione n. 3/90 del comitato misto CEE-Islanda che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (1), firmato il 22 luglio 1972, è entrato in vigore il 1o aprile 1973; considerando che in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3 che è relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa e che costituisce parte integrante del suddetto accordo, il comitato misto ha adottato la decisione n. 3/90 che modifica il protocollo precitato; considerando che bisogna applicare questa decisione nella Comunità, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La decisione n. 3/90 del comitato misto CEE-Islanda è applicabile nella Comunità. Il testo della decisione è accluso al presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1990. Per il Consiglio Il Presidente G. DE MICHELIS (1) GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 2. DECISIONE N. 3/90 DEL COMITATO MISTO CEE-ISLANDA del 18 giugno 1990 che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa IL COMITATO MISTO, visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, in seguito denominato «protocollo n. 3», in particolare l'articolo 28, considerando che la nota introduttiva 7 dell'allegato III del protocollo n. 3 contiene un criterio di peso per stabilire la tolleranza quantitativa dei ricami ed accessori tessili rispetto alla regola d'origine fissata nella lista per determinati prodotti tessili; che la sostituzione di tale criterio con un criterio di valore per stabilire la tolleranza quantitativa e l'estensione di tale tolleranza a tutti i materiali tessili utilizzati costituirebbero una semplificazione amministrativa e pratica per gli esportatori e gli uffici doganali; che di conseguenza è opportuno modificare la summenzionata nota introduttiva; considerando che dall'esperienza risulta che le regole d'origine stabilite nel protocollo n. 3 per i prodotti della voce ex 73.07 devono essere adattate per tener conto dell'evoluzione delle tecniche di fabbricazione e delle condizioni economiche degli scambi internazionali di questi prodotti, DECIDE: Articolo 1 L'allegato III del protocollo n. 3 è modificato come segue: 1) a) Il testo della nota introduttiva 7.1 è sostituito dal testo seguente: «7.1. Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nella lista da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota introduttiva, i materiali tessili, ad eccezione delle fodere e controfodere, che non soddisfano la regola esposta nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, possono essere usati, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e che il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.» b) Nelle note a piè di pagina della lista che rimandano alla nota introduttiva 7, è soppresso il testo seguente: «per guarnizioni ed accessori di tessuti». 2) Nella lista è inserita la voce ex 73.07 con le rispettive colonne quali figurano nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il 1o luglio 1990. Fatto a Bruxelles, addì 18 giugno 1990. Per il comitato misto Il Presidente R. COHEN ALLEGATO Lista delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario Voce SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2) (3) ex 73.07 Accessori per tubi di acciaio inossidabile (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di varie parti Tornitura, foratura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di sbozzi forgiati, il cui valore non supera il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto