REGOLAMENTO (CEE) N. 2137/90 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 1990 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pesche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pesche sciroppate e/o conservate al succo naturale di frutta
Gazzetta ufficiale n. L 195 del 26/07/1990 pag. 0020 - 0022
***** // // REGO (CEE) N. 2137/90 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 1990 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pesche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pesche sciroppate e/o conservate al succo naturale di frutta LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1202/90 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5, considerando che il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio (3) fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati; considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo minimo in vigore per la campagna precedente, dell'andamento dei prezzi di base nel settore degli ortofrutticoli, nonché della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni, compreso l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione; considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto per la campagna precedente, adeguato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori e delle differenze tra il costo della materia prima nella Comunità e nei principali paesi terzi concorrenti; considerando che l'articolo 4 del precitato regolamento (CEE) n. 1206/90 istituisce un sistema di adeguamento monetario inteso a correggere l'aiuto alla produzione dell'incidenza, sul prezzo minimo da cui è stato detratto l'importo dell'aiuto, dei divari esistenti fra il tasso di conversione agricolo e il tasso medio di cambio del mercato durante un periodo da determinarsi; che, nell'attuale situazione del mercato e onde garantire normali condizioni di concorrenza nei confronti dei paesi terzi, occorre rendere operante tale meccanismo di adeguamento, applicando un coefficiente all'importo dell'aiuto; considerando che il regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna (4), ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi cui si applica il coefficiente 1,001712 nell'ambito del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che i prezzi e gli importi fissati in ecu dalla Commissione per la campagna di commercializzazione 1990/1991 devono essere calcolati sulla base della conseguente riduzione; considerando che il prezzo minimo da pagare ai produttori in Spagna e in Portogallo e l'aiuto alla produzione per i prodotti e l'aiuto alla produzione per i prodotti ottenuti devono essere determinati in conformità degli articoli 118 e 304 dell'atto di adesione; che il periodo rappresentativo per la determinazione del prezzo minimo è stabilito dal regolamento (CEE) n. 461/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, recante disposizioni relative al regime di aiuti alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo (5); che, in conseguenza dell'applicazione di tali disposizioni, il prezzo minimo e l'aiuto da fissare per il Portogallo sono uguali a quelli da fissare per gli altri Stati membri, esclusa la Spagna; considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna di commercializzazione 1990/1991: a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori di pesche, e b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento applicabile alle pesche sciroppate e/o conservate al succo naturale di frutto, sono quelli stabiliti nell'allegato I. Articolo 2 1. All'aiuto alla produzione si applica un coefficiente pari all'incidenza, sul prezzo di costo, della differenza tra il tasso di cambio medio del mercato e il tasso di conversione agricolo applicabile all'inizio della campagna di commercializzazione. 2. Ai fini del paragrafo 1, si intende per: - prezzo di costo: il prezzo minimo al produttore previa deduzione dell'aiuto; - tasso di cambio medio del mercato: la media dei tassi presi in considerazione ai fini del calcolo degli importi compensativi monetari nel corso del primo trimestre dell'anno in cui ha inizio la campagna di commercializzazione. 3. I coefficienti calcolati a norma del paragrafo 1 sono indicati nell'allegato II. Articolo 3 Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, tale Stato membro fornisce allo Stato membro che procede al pagamento dell'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 66. (3) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74. (4) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102. (5) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 15. ALLEGATO I Prezzo minimo da pagare ai produttori 1.2,3 // // // Prodotto // ECU/100 kg netti franco produttore per prodotti coltivati in: 1.2.3 // // Spagna // altri Stati membri // // // // Pesche destinate alla produzione di pesche sciroppate e/o conservate al succo naturale di frutta // 25,697 // 27,008 // // // Aiuti alla produzione 1.2,3 // // // Prodotto // ECU/100 kg netti per prodotti ottenuti da materie prime raccolte in: 1.2.3 // // Spagna (1) // altri Stati membri (2) // // // // Pesche sciroppate e/o conservate al succo naturale di frutta // 11,054 // 12,365 // // // (1) L'importo indicato in questa colonna è applicabile soltanto se il prodotto è trasformato in Spagna. Se il prodotto è trasformato altrove, l'aiuto alla produzione non viene concesso. (2) L'importo indicato in questa colonna è applicabile soltanto se il prodotto è trasformato in uno Stato membro, esclusa la Spagna. Se il prodotto è trasformato in Spagna, l'aiuto alla produzione non viene concesso. ALLEGATO II Coefficienti di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2137/90, applicabili per la campagna 1990/1991 1.2 // // // FB Dkr DM Dra Pta FF £ Irl Lit Fl Esc £ // 1 1 1 0,9944 1,0201 1 1 1 1 1,0114 0,9202