Regolamento (CEE) n. 2112/90 del Consiglio del 23 luglio 1990 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici, detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale), originari del Giappone e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio
Gazzetta ufficiale n. L 193 del 25/07/1990 pag. 0001 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 16 pag. 0040
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 16 pag. 0040
Sharp Corporation // Texas Instruments ( Japan ) Ltd, and // Toshiba Corporation // Nessun dazio antidumping ( 1 ) // // 8296 Altre : 60 % // // ( 1 ) Sono qui comprese le società consociate citate nell'allegato I e le altre società che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, terzo trattino del regolamento . ALLEGATO III Dichiarazione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, terzo trattino del presente regolamento 1.21 Esportatore ( nome e indirizzo completo ): DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE DI DRAM NELLA COMUNITA 2 Consegnatario ( nome e indirizzo completo ): 3 SOCIETA EMITTENTE ( nome e indirizzo completo ): NOTA : La presente documentazione deve essere presentata all'ufficio dogana competente nella Comunità insieme con la dichiarazione di immissione in libera pratica 4 Numero/numeri della fattura : 1.2.3 // // // 5 Descrizione del tipo/dei tipi di dispositivo : 6 Quantità complessiva per tipo di dispositivo : 7 Prezzo comunitario per tipo di dispositivo : 1,38 La presente dichiarazione conferma che i prodotti sopraindicati sono stati fabbricati e venduti all'esportazione nella Comunità dalla società di cui alla casella n . 3 in conformità dell'impegno assunto a norma del regolamento ( CEE ) n . 165/90 . 1.2.3.4Luogo e data : // Firma : // // // // // 1,49 ( Riservato all'ufficio doganale competente nella Comunità )***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2112/90 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1990 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici, detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale), originari del Giappone e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare gli articoli 9 e 12, vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione in sede di comitato consultivo a norma del regolamento suddetto, considerando quanto segue: A. Misure provvisorie (1) Con il regolamento (CEE) n. 165/90 (2) la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale) originari del Giappone, ha accettato gli impegni offerti da alcuni esportatori nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di tali prodotti e ha chiuso l'inchiesta nei loro confronti. La Commissione ha successivamente pubblicato due rettifiche del regolamento (3), il dazio provvisorio è stato inoltre prorogato per un periodo non superiore a due mesi con il regolamento (CEE) n. 1361/90 (4). B. Seguito della procedura (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio un importatore indipendente che non si era manifestato precedentemente ha chiesto ed ottenuto di essere sentito dalla Commissione ed ha comunicato le proprie osservazioni per iscritto. Anche un produttore/esportatore giapponese ha comunicato le sue osservazioni per iscritto. (3) Numerosi produttori/esportatori giapponesi hanno chiesto che altre società venissero incluse nell'elenco figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 165/90. (4) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state prese in considerazione e la Commissione ha opportunamente modificato le proprie conclusioni. (5) A causa della complessità dell'industria delle DRAM e in particolare dell'internazionalizzazione del processo produttivo, dell'ingente volume di dati da elaborare e da controllare, nonché delle numerose argomentazioni presentate, non è stato possibile concludere l'inchiesta entro il termine fissato nell'articolo 7, paragrafo 9, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88. C. Prodotti oggetto dell'inchiesta, prodotti simili e industria comunitaria a) Prodotti oggetto dell'inchiesta (6) I prodotti oggetto dell'inchiesta sono costituiti da alcuni tipi di microcircuiti detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale) (5) assemblati oppure in forma di wafer o di piastrine trattati, fabbricati con diverse varianti della tecnologia MOS (metal oxide semiconductor) compresa la tecnologia CMOS (complementary MOS) e NMOS (MOS ad effetto di campo) di qualsiasi densità, indipendentemente dal tempo di accesso, dalla configurazione o dall'involucro. Le DRAM come prodotto finito rientrano nei codici NC 8542 11 41, 8542 11 43 e 8542 11 45, mentre i wafer e le piastrine rientrano rispettivamente nei codici NC ex 8542 11 10 e ex 8542 11 30 (chips). Le piastre di memoria (moduli) rientrano negli stessi codici NC delle DRAM finite oppure nei codici NC ex 8473 30 00 o ex 8548 00 00. b) Determinazione del prodotto simile (7) La Commissione, a titolo provvisorio, ha concluso che: - i wafer e le piastrine trattati sono prodotti simili alle DRAM in forma finita poiché, quando un wafer è lavorato oppure sottoposto ad un trattamento di diffusione le relative piastrine hanno tutte le proprietà elettroniche essenziali che distinguono le DRAM dagli altri prodotti e le piastrine trattate sono destinate ad essere utilizzate esclusivamente come unità di memoria delle DRAM in forma finita; - le DRAM aventi diverse densità e sottoposte a processi differenti sono tipi diversi dello stesso prodotto simile, poiché le analogie superano le differenze in termini di capacità di memoria, progetto e tecnologia di trattamento; - in base alle informazioni disponibili relative alla densità attuale e futura delle DRAM, in particolare per quanto riguarda le specifiche tecniche e le applicazioni, tutte le DRAM, indipendentemente dalle future densità, sono prodotti simili; - i tipi di DRAM più elaborati, quali DRAM « stack » e « piggy-back » oppure i moduli, che comprendono due o più unità DRAM sono simili alle DRAM finite, poiché tutte le sottounità in questione rappresentano praticamente un raggruppamento di DRAM standard in un unico dispositivo, la cui funzione è di fornire una grande capacità di memoria; - le DRAM destinate ad applicazioni militari sono prodotti simili alle DRAM per applicazioni commerciali; - non sono prodotti simili le video RAM (VRAM) che non utilizzano la tecnologia DRAM, bensì altre tecnologie, quali la RAM statica (SRAM); sono invece prodotti simili i dispositivi basati sulla tecnologia DRAM e utilizzati in applicazioni video. Non essendo state formulate nuove argomentazioni, il Consiglio conferma tali conclusioni. c) Industria comunitaria (8) Ai fini delle conclusioni provvisorie, la Commissione ha stabilito che il termine « industria comunitaria » si riferiva alle società ricorrenti rappresentate dall'EECA, vale a dire Motorola, SGS-Thomson e Siemens, che costituivano praticamente tutta l'industria comunitaria delle DRAM. (9) Benché dal punto di vista tecnologico e dell'investimento di capitale la diffusione del wafer sia molto più rilevante delle operazioni di assemblaggio e di collaudo, queste ultime possono rappresentare una percentuale elevata dei costi di produzione. La Commissione non ha stabilito se le società che effettuano unicamente operazioni di collaudo o di assemblaggio appartengano all'industria comunitaria, poiché anche se le società che effettuano unicamente operazioni di montaggio o di collaudo dovessero far parte dell'industria comunitaria delle DRAM, tali società, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, primo trattino del regolamento (CEE) n. 2423/88, essendo collegate agli esportatori giapponesi che importano il prodotto in questione devono essere escluse dalla definizione di industria comunitaria. Tale conclusione è confermata dal Consiglio. D. Valore normale (10) Ai fini delle conclusioni definitive il valore normale per i prodotti soggetti al dazio provvisorio è stato determinato in base ai metodi impiegati per la determinazione provvisoria del dumping. (11) Dopo la pubblicazione del regolamento che istituisce il dazio provvisorio un solo esportatore ha comunicato nuove osservazioni in merito alle conclusioni provvisorie della Commissione sull'equo margine di profitto (punti 59 e 60). L'esportatore ha affermato che, in conformità degli impegni, per determinare i prezzi di riferimento si applica un margine di profitto pari al 9,5 % dei costi totali e ha proposto di utilizzare tale margine per il calcolo del valore normale invece del metodo seguito dalla Commissione. Tale argomentazione non è pertinente poiché il prodotto da aggiungere al costo di produzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88 per determinare il valore normale deve essere calcolato in base ai profitti effettivamente realizzati sul mercato interno e non ha quindi alcuna attinenza con il margine di profitto inserito in un impegno allo scopo di calcolare il prezzo di riferimento al primo acquirente indipendente nella Comunità. Inoltre, secondo quanto esplicitamente affermato nel testo dell'impegno, il margine di profitto ivi contenuto è un margine minimo per un breve periodo in una situazione di mercato caratterizzata dall'eccedenza dell'offerta e un margine di profitto medio a lungo termine dovrebbe essere più elevato. Il Consiglio conferma le conclusioni provvisorie della Commissione in merito alla determinazione dell'equo margine di profitto. E. Prezzo all'esportazione (12) Per quanto riguarda le vendite all'esportazione effettuate direttamente da produttori giapponesi ad importatori indipendenti nella Comunità e ad acquirenti indipendenti in Giappone (uffici acquisti) i prezzi all'esportazione sono stati determinati in via provvisoria in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto venduto all'esportazione nella Comunità. (13) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88, in tutti gli altri casi, vale a dire quando le vendite all'esportazione sono effettuate a società consociate che hanno importato il prodotto nella Comunità, la Commissione ha ritenuto opportuno, in considerazione del rapporto esistente tra esportatore e importatore, costruire i prezzi all'esportazione in base ai prezzi ai quali i prodotti finiti sono stati rivenduti per la prima volta ad acquirenti indipendenti nella Comunità. I prezzi all'esportazione cif frontiera comunitaria per i prodotti finiti sono stati costruiti detraendo dai prezzi di rivendita agli acquirenti indipendenti tutti i costi sostenuti dalle società di vendita consociate nel periodo compreso tra l'importazione e la rivendita, inclusi i dazi e le imposte, e un adeguato margine di utile. In mancanza di collaborazione da parte degli importatori indipendenti, il margine di utile è stato valutato a 5 % del fatturato, in base al procedimento normalmente seguito dalla Commissione. Per i prodotti non finiti i prezzi all'esportazione cif frontiera comunitaria sono stati costruiti, in primo luogo, detraendo dal prezzo di rivendita agli acquirenti indipendenti i costi e il margine di profitto determinati per la società di vendita consociata e, in secondo luogo, tutti i costi sostenuti dall'impresa consociata per le operazioni di assemblaggio o di ulteriore trattamento. A quest'ultima impresa non è stato attribuito un margine di profitto supplementare. (14) Poiché le parti non hanno presentato nuove argomentazioni o elementi di prova il Consiglio conferma le conclusioni provvisorie della Commissione. F. Confronto (15) Per effettuare un equo confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione la Commissione ha tenuto opportunamente conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, quali le differenze riguardanti le caratteristiche fisiche, gli oneri all'importazione e le imposte indirette e le spese di vendita in rapporto diretto con i prodotti in questione, quando le parti interessate hanno chiesto adeguamenti. Tutti i confronti sono stati effettuati allo stadio franco fabbrica. Il Consiglio conferma i risultati del confronto effettuato dalla Commissione. G. Margini (16) Dall'esame preliminare dei fatti effettuato dalla Commissione risulta l'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni di DRAM originarie del Giappone prodotte ed esportate da tutte le società giapponesi soggette all'inchiesta, vale a dire Fujitsu Limited, Hitachi Ltd, Mitsubishi Electric Corporation, NEC Corporation, NMB Semiconductor Ltd/Minebea Co. Ltd, Miyazaki Oki Electric Co. Ltd/Oki Electric Industry Co. Ltd, Texas Instruments (Japan) Ltd e Toshiba Corporation. La media ponderata dei margini di dumping relativi agli esportatori sopra citati, espressa in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, è compresa tra l'8,5 % e il 206,2 %. (17) Per gli esportatori che non hanno risposto al questionario della Commissione, né si sono manifestati altrimenti, il dumping è stato determinato in base agli elementi disponibili, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. È stato considerato opportuno applicare nei confronti di tale gruppo di esportatori il margine di dumping più elevato. (18) Le stesse considerazioni valgono per i tre esportatori che avevano esportato piccoli quantitativi nel periodo dell'inchiesta e che si erano manifestati come parti interessate in una fase avanzata della procedura. La Commissione ritiene opportuno applicare a tali società il margine di dumping massimo. Il Consiglio conferma tali conclusioni. H. Pregiudizio (19) In considerazione del volume e della quota di mercato delle importazioni in dumping, nonché dei prezzi di vendita delle DRAM sul mercato della Comunità e della situazione dell'industria comunitaria, la Commissione ha concluso a titolo provvisorio che le conseguenze delle importazioni in dumping di DRAM originarie del Giappone, considerate isolatamente, hanno provocato pregiudizio all'industria comunitaria. (20) La Commissione ha concluso inoltre che nella fattispecie il pregiudizio si manifesta tanto in forma di pregiudizio sostanziale quanto in forma di ritardo nella creazione di una nuova industria. Nel primo caso le gravi perdite finanziarie derivanti dalla mancata utilizzazione degli impianti e della manodopera devono essere considerate rilevanti tanto rispetto ad un'undustria impiantata, quanto nei confronti di un'industria esistente ma di recente costituzione. Nel secondo caso, le importazioni in dumping hanno sostanzialmente ritardato lo sviluppo di un'industria comunitaria, impiantata o non, provocando ritardi nell'attuazione di decisioni che si sarebbero realizzate in eque condizioni di mercato. La Commissione pertanto ha lasciato aperto il problema di stabilire se l'industria comunitaria fosse già impiantata nel periodo dell'inchiesta. (21) In mancanza di nuovi elementi di prova o di nuove argomentazioni, il Consiglio conferma le conclusioni provvisorie della Comunità. I. Interesse della Comunità (22) La Commissione ha tenuto conto delle variazioni dell'offerta e della domanda sul mercato della Comunità, dei vantaggi derivanti dalla produzione in serie, nonché della particolare situazione dell'industria comunitaria delle DRAM e delle industrie che utilizzano tali dispositivi ed ha elaborato le conclusioni esposte qui di seguito. - I fornitori giapponesi hanno conquistato, principalmente attraverso le pratiche di dumping, una quota sostanziale del mercato non soltanto nella Comunità ma anche a livello mondiale. Tale situazione di predominanza ha provocato da una parte una contrazione dell'offerta di DRAM e, dall'altra, la dipendenza delle industrie che utilizzano prodotti elettronici dai fornitori giapponesi. - L'industria dei semiconduttori, tra i quali rientrano anche le DRAM, ha un'importanza strategica dato che tali prodotti sono i principali componenti utilizzati dalle industrie dell'elaborazione elettronica dei dati, delle telecomunicazioni e dei mezzi di trasporto. - Un'industria comunitaria delle DRAM fornirà una fonte alternativa di approvvigionamento all'industria elettronica della Comunità, riducendo quindi la dipendenza dai produttori giapponesi che si trovano attualmente in una posizione dominante. - I vantaggi derivanti dalla produzione in serie delle DRAM nella Comunità contribuiranno al rafforzamento dell'industria elettronica nel suo complesso, dato che le DRAM sono prodotti essenziali per lo sviluppo di altri dispositivi più complessi. - L'impiego della tecnologia più avanzata nella produzione di DRAM stimola la capacità concorrenziale dell'industria che la fabbrica, nonché dell'industria elettronica a valle. (23) La Commissione ha concluso in via provvisoria che nell'interesse della Comunità è necessario intervenire per tutelare l'industria comunitaria delle DRAM, affinché quest'ultima possa svilupparsi in eque condizioni di mercato. In considerazione tuttavia delle caratteristiche particolari dell'industria in questione, la Commissione riteneva che, nell'interesse della Comunità, dovessero essere applicate misure sufficientemente flessibili per seguire la dinamica dell'industria delle DRAM, senza mettere inutilmente in difficoltà gli utilizzatori di tali prodotti. Tali conclusioni sono state confermate. J. Misure a) Impegni sui prezzi (24) Con il regolamento (CEE) n. 165/90, la Commissione ha accettato gli impegni offerti da undici produttori/esportatori giapponesi di DRAM. In virtù di tali impegni i prezzi di vendita nella Comunità non scenderanno al di sotto di un determinato prezzo di riferimento, considerato adeguato per eliminare in misura sufficiente il pregiudizio subito dalle società ricorrenti. Si è tenuto debitamente conto dei costi di produzione effettivi e previsti degli esportatori. Il livello dei prezzi di riferimento è stabilito ogni trimestre. b) Dazio (25) La Commissione ha concluso in via provvisoria che gli esportatori i cui impegni sono stati accettati rappresentavano tutti i produttori giapponesi che esportano le DRAM nella Comunità. Si è tuttavia ritenuto necessario istituire un dazio antidumping residuale per salvaguardare l'efficacia degli impegni e per prevenire, tra l'altro, le operazioni nella Comunità nel « mercato grigio » che, come è noto, esiste per il prodotto in questione. (26) Un importatore indipendente ha sostenuto che l'imposizione di un dazio residuale è particolarmente ingiusta poiché quest'ultimo si applica anche ai prodotti venduti nella Comunità a prezzi di vendita nettamente superiori al livello dei prezzi di riferimento determinato in conformità degli impegni. In primo luogo occorre rilevare che la Comunità istituisce di norma un dazio residuale contemporaneamente all'accettazione di impegni per evitare che le società che non hanno prodotto o esportato i prodotti in questione durante il periodo dell'inchiesta oppure le società che non si sono manifestate abbiano un vantaggio concorrenziale nei confronti degli esportatori i cui impegni sono stati accettati. Data la complessità dei prodotti in questione, e in particolare il numero elevato di produttori/esportatori e di tipi di dispositivi, non era possibile istituire un dazio residuo basandosi su un prezzo minimo. Occorre inoltre rilevare che gli importatori indipendenti possono beneficiare indirettamente delle condizioni dell'impegno in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 165/90. Il Consiglio non può pertanto accettare l'argomentazione dell'importatore e ritiene necessario istituire un dazio residuale. c) Riscossione dei dazi provvisori (27) Data l'entità dei margini di dumping accertati e la gravità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria il Consiglio ritiene necessario che gli importi versati a titolo di dazi antidumping provvisori siano definitivamente riscossi. (28) Poiché in forza degli impegni assunti gli esportatori interessati possono beneficiare di un sistema di applicazione graduale, appare opportuno che anche gli importatori indipendenti che soddisfino le condizioni fissate possano beneficiare dello stesso sistema. Non sono quindi riscossi a titolo definitivo i dazi provvisori imposti sulle importazioni dei prodotti in questione da parte di importatori indipendenti, qualora questi ultimi possano dimostrare alle competenti autorità doganali di soffisfare le condizioni fissate, vale a dire: - la data della conferma dell'ordinativo al primo acquirente indipendente dei prodotti in questione è precedente al 26 gennaio 1990; - la consegna effettiva dei prodotti al primo acquirente indipendente è stata effettuata entro il 30 giugno 1990; - i prodotti in questione sono stati fabbricati da una delle società elencate nell'articolo 1, paragrafo 4, primo trattino, i dazi provvisori antidumping riscossi oppure le garanzie ricevute devono essere immediatamente liberati. (29) Date le circostanze specifiche del caso in esame e in considerazione del fatto che sono stati accettati gli impegni offerti da tutti i produttori giapponesi di DRAM noti che esportano nella Comunità e a seguito della metodologia applicata nell'impegno per calcolare i prezzi di riferimento, il Consiglio ritiene che un'aliquota del dazio inferiore al margine massimo accertato nel corso dell'inchiesta sia sufficiente ai fini dell'imposizione di un dazio residuale nel caso in esame. In considerazione inoltre dei diversi tipi di DRAM esportate, nonché della variabilità dei costi e dei prezzi in tale settore, il dazio deve assumere la forma di dazio ad valorem. Alla luce di tali considerazioni l'aliquota deve essere pari al 60 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto. (30) Gli undici esportatori i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione (articolo 2 del regolamento (CEE) n. 165/90) possono essere esclusi dal campo di applicazione del dazio sulle importazioni di DRAM originarie del Giappone, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale) dei codici NC ex 8473 30 00, ex 8542 11 10, ex 8542 11 30, 8542 11 41, 8542 11 43, 8542 11 45 oppure ex 8548 00 00, originari del Giappone (vedi l'allegato II per i codici Taric e i codici supplementari). 2. Ai fini del presente regolamento per DRAM si intendono tutti i tipi di DRAM, indipendentemente dalla densità, compresi i prodotti non finiti quali wafer e piastrine (montati o non montati), le VRAM basate sulla tecnologia DRAM e i tipi più elaborati quali le DRAM « stack », « piggy-back » e i moduli. 3. L'aliquota del dazio è pari al 60 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto. 4. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono esenti dal dazio a condizione che: - siano fabbricati ed esportati nella Comunità dalle seguenti società, che hanno offerto impegni che sono stati accettati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 165/90: - Fujitsu Limited, - Hitachi Ltd, - Matsushita Electronics Corporation, - Mitsubishi Electric Corporation, - NEC Corporation, - NMB Semiconductor Co. Ltd, - Oki Electric Industry Co. Ltd, - Sanyo Electric Co. Ltd, - Sharp Corporation, - Texas Instruments (Japan) Ltd e - Toshiba Corporation; oppure che - siano fabbricati da una delle società di cui al primo trattino ed esportati nella Comunità da una delle società collegate elencate nell'allegato I; oppure che - siano fabbricati e venduti per l'esportazione nella Comunità da una delle società di cui al primo trattino; in tal caso l'esonero dal dazio è subordinato alla presentazione alle autorità doganali di un attestato in cui i produttori confermano di aver venduto il prodotto per il quale si chiede l'esonero ai fini dell'esportazione nella Comunità; l'attestato (il cui modulo è riportato nell'allegato III) deve contenere una descrizione precisa del tipo di dispositivo venduto e deve indicare la quantità complessiva e il prezzo unitario per ciascun tipo di dispositivo oppure una dichiarazione secondo la quale il prezzo non era inferiore al prezzo di riferimento applicabile, il numero della fattura, nonché la conferma del fatto che i prodotti sono stati fabbricati e venduti per essere esportati nella Comunità dalla società in questione nell'ambito dell'impegno di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 165/90 della Commissione. 5. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali. Articolo 2 Sono definitivamente riscossi gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità del regolamento (CEE) n. 165/90. Tuttavia, i dazi provvisori riscossi oppure le garanzie ricevute sono liberati, a richiesta dell'importatore, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: - la data della conferma dell'ordinativo al primo acquirente indipendente per i prodotti in questione è precedente al 26 gennaio 1990; - la consegna effettiva dei prodotti al primo acquirente indipendente è stata effettuata entro il 30 giugno 1990, e - i prodotti in questione sono stati fabbricati da una delle società elencate nell'articolo 1, paragrafo 4, primo trattino del presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1990. Per il Consiglio Il Presidente G. CARLI (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 20 del 25. 1. 1990, pag. 5. (3) GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 79 (unicamente versione inglese), e GU n. L 38 del 10. 2. 1990, pag. 44. (4) GU n. L 131 del 23. 5. 1990, pag. 6. (5) Una DRAM è un circuito monolitico integrato comprendente migliaia di celle di memoria (bit) ciascuna delle quali contiene un transistor e un condensatore. Un programma può essere registrato caricando condensatori ben determinati. Le celle di memoria di una DRAM sono disposte in una matrice rettangolare di colonne e righe, che consente di accedere indipendentemente a ciascuna cella (accesso casuale). La carica elettrica delle celle deve essere rigenerata periodicamente e dopo l'accesso per evitare perdite. La memoria è definita dinamica dato che i condensatori devono essere periodicamente ricaricati. Le DRAM differiscono, tra l'altro, per il tempo necessario per accedere alle informazioni (tempo di accesso) e per la quantità di informazioni che possono essere registrate (densità), espresse in multipli di 1 024 condensatori, Kilobit oppure K. ALLEGATO I Elenco delle società collegate ai produttori indicati nell'articolo 1, paragrafo 4, primo trattino del regolamento Società collegate alla Fujitsu Ltd, Giappone: - Fujitsu Microelectronics Inc., USA, - Fujitsu Microelectronics Pacific Asia Ltd, Hong Kong, - Fujitsu Microelectronics Asia PTE Ltd, Singapore, - Fujitsu Microelectronics (Malaysia) Sdn. Bhd., Malaysia. Società collegate alla Hitachi Ltd, Giappone: - Hitachi America Ltd, USA, - Hitachi Semiconductor (America) Inc., USA, - Hitachi (Canadian) Ltd, Canada, - Hitachi Asia Pte. Ltd, Singapore, Malaysia, Indonesia, - Hitachi Asia (Hong Kong) Ltd, Hong Kong, Corea del Sud, Cina, Taiwan, - Hitachi Semiconductor Technology (Malaysia) Sdn. Bhd., Malaysia, - Hitachi Australia Ltd, Australia, - Nissel Sangyo Co. Ltd, Giappone, Hong Kong, Australia, Taiwan, - Nissel Sangyo America Ltd, USA, - Nissel Sangyo (Singapore) Pte. Ltd, Singapore, - Hitachi Micro Devices Ltd, Giappone, - Hitachi Electronic Components Sales Co. Ltd, Giappone, - Hitachi Semiconductor (Malaysia) Sdn. Bhd., Malaysia, - Hitachi Semiconductor (Penang) Sdn. Bhd., Malaysia, - Hitachi Semiconductor (Kedah) Sdn. Bhd., Malaysia. Società collegate alla Mitsubishi Electric Corporation, Giappone: - Mitsubishi Electronics America Inc., USA, - Mitsubishi Semiconductor America Inc., USA, - Mitsubishi Electric (H.K.) Ltd, Hong Kong, - Melco-Taiwan Co. Ltd, Taiwan, - Melco Sales Singapore Pte. Ltd, Singapore, - Mitsubishi Electric Australia Pte. Ltd, Australia. Società collegate alla NMB Semiconductor Co. Ltd: - Minebea Co. Ltd, Giappone, - NMB Corporation, USA, - Kelaisha NMB Co. Ltd, Giappone, - NMB Technologies, Inc., USA, - Minebea Co. Ltd, filiale di Singapore, Singapore, - Minebea Co. Ltd, filiale di Seul, Corea del Sud, - Micaltronic Industries (Pte.) Ltd, Singapore. Società collegate alla Oki Electric Industry Co.: - Oki Semiconductor Group, divisione della Oki America Inc., - Oki Electronics (Hong Kong) Ltd (filiali di Singapore e Taipei), - Oki (Thailand) Co. Ltd, Thailandia. Società collegate alla Sanyo Electric Co. Ltd: - Sanyo Semiconductor corporation, USA, - Sanyo Semiconductor (HK) Co. Ltd, Hong Kong, - Sanyo Semiconductor (S) Pte. Ltd, Singapore, - Shin-Nichi Electronics Device (HK) Ltd, Hong Kong, - Shin-Nichi Electronics (S) Pte. Ltd, Singapore, - OS Electronics (S) Pte. Ltd, Singapore. Società collegate alla Sharp Corporation: - Sharp Electronics Corporation, USA, - Sharp Microelectronics Technology, USA, - Sharp Digital Information Products, USA, - Sharp Electronics of Canada Ltd, USA, - Sharp Electronics (Svenska) AB, Svezia, - Sharp Electronics GmbH, Austria, - Sharp Electronics AG, Svizzera, - Sharp-Roxy Sales Pte. Ltd, Singapore, - Sharp Electronics Pte. Ltd, Singapore, - Sharp Roxy Sales & Service Company, Malaysia, - Sharp Roxy Ltd, Hong Kong, - Sharp Korea Corporation, Corea del Sud, - Sharp (Phils) Corporation, Filippine, - Sharp Thebnakorn Co. Ltd, Thailandia, - Sharp Electronics Co. Ltd, Taiwan. Società collegate alla Texas Instruments (Japan) Ltd: - Texas Instruments, Inc., USA, - Texas Instruments Pte. Ltd, Singapore. Società collegate alla Toshiba Corporation: - Toshiba America Electronic Components, Inc., USA, - Toshiba Electronics Scandinavia AB, Svezia. Società collegate alla NEC Corporation: - NEC Electronics Inc., USA, - NEC Electronics Pte. Ltd, Singapore, - NEC Electronics Ltd, Hong Kong, - NEC Australia Pte. Ltd, Australia, - NEC Semiconductors Sdn. Bhd., Malaysia, - NEC Electronics Taiwan Ltd, Taiwan. Società collegate alla Matsushita Electronics Corporation: - Matsushita Electric Corporation of America, USA, - Quasar Company, divisione della Matsushita Electric Corporation of America, USA, - Matsushita Services Company, divisione della Company of Matsushita Electric Corporation of America, USA, - Matsushita Communication Corporation of America, USA, - America Kotobuki Electronics Industries, Inc., USA, - Matsushita Industrial Canada Ltd, Canada, - Matsushita Electronic of Canada Ltd, Canada, - Kotobuki Electronics Industries (S) Pte. Ltd, Singapore, - Matsushita Graphic Communication Systems (S) Pte. Ltd, Singapore, - Matsushita Television Co. (Malaysia) Sdn. Bhd., Malaysia, - Matsushita Sales and Service Sdn. Bhd., Malaysia, - Matsushita Communication Industrial Corporation of the Philippines, Filippine, - Matsushita Denshi (S) Pte. Ltd, Singapore, - Asia Matsushita Electric (S) Pte. Ltd, Singapore, - Panasonic Industrial Company, divisione della Matsushita Electric Corporation of America), USA, - AMAC Corporation, USA, - Sung Tien Mou Co., Ltd, Cina, - Panasonic (Australia) Pty Ltd, Australia, - Matsushita Electric Trading AG, Svizzera, - Panasonic Svenska AB, Svezia, - Panasonic Norge A/S, Norvegia, - Panasonic Austria Handelsgesellschaft mbH, Austria. ALLEGATO II Taric e codici addizionali 1.2 // // // Codice NC // Codici Taric // // // ex 8473 30 00 // 8473 30 00* 15 // // // ex 8542 11 10 // 8542 11 10* 20 // // // ex 8542 11 30 // 8542 11 30* 40 // // // ex 8548 00 00 // 8548 00 00* 20 // // 1.2 // // // Codidi addizionali // Società/aliquota // // // 8295 // Fujitsu Limited // // Hitachi Limited // // Matsushita Electronics Corporation // // Mitsubishi Electric Corporation // // NEC Corporation // // NMB Semiconductor Co. Ltd // // Oki Electric Industry Co. Ltd // // Sanyo Electric Co. Ltd // // Sharp Corporation // // Texas Instruments (Japan) Ltd, and // // Toshiba Corporation // // Nessun dazio antidumping (1) // // // 8296 // Altre: 60 % // // (1) Sono qui comprese le società consociate citate nell'allegato I e le altre società che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, terzo trattino del regolamento. ALLEGATO III Dichiarazione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, terzo trattino del presente regolamento 1.2 // // // 1 Esportatore (nome e indirizzo completo): // DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE DI DRAM NELLA COMUNITÀ // // // 2 Consegnatario (nome e indirizzo completo): // 3 SOCIETÀ EMITTENTE (nome e indirizzo completo): // // // NOTA: La presente documentazione deve essere presentata all'ufficio dogana competente nella Comunità insieme con la dichiarazione di immissione in libera pratica // 4 Numero/numeri della fattura: 1.2.3 // // // // 5 Descrizione del tipo/dei tipi di dispositivo: // 6 Quantità complessiva per tipo di dispositivo: // 7 Prezzo comunitario per tipo di dispositivo: // 1,3 // // 8 La presente dichiarazione conferma che i prodotti sopraindicati sono stati fabbricati e venduti all'esportazione nella Comunità dalla società di cui alla casella n. 3 in conformità dell'impegno assunto a norma del regolamento (CEE) n. 165/90. 1.2.3.4 // Luogo e data: // // Firma: // // // // // // // // // 1,4 // 9 (Riservato all'ufficio doganale competente nella Comunità)