31990R2036

Regolamento (CEE) n. 2036/90 del Consiglio, del 16 luglio 1990, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferroboro originario del Giappone e che decide la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori imposti su tali importazioni

Gazzetta ufficiale n. L 187 del 19/07/1990 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 16 pag. 0038
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 16 pag. 0038


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2036/90 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 1990

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferroboro originario del Giappone e che decide la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori imposti su tali importazioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

A. Misure provvisorie

(1) Con il regolamento (CEE) n. 665/90 (2) la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio pari al 23,3 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sulle importazioni di ferroboro originario del Giappone, fatta eccezione per il ferroboro fabbricato ed esportato dalla Yahagi Iron Co. Ltd, Nagoya, per il quale il dazio è dell'11,4 %.

B. Seguito della procedura

(2) Le parti interessate sono state informate delle principali conclusioni dell'inchiesta preliminare e hanno avuto l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 665/90. Un solo esportatore ha comunicato le sue osservazioni sulle conclusioni provvisorie.

C. Dumping

(3) L'esportatore ha contestato il fatto che i vari margini di dumping siano uguali ai dazi provvisori istituiti dal regolamento (CEE) n. 665/90.

(4) La Commissione, durante l'inchiesta svolta presso le sedi delle società giapponesi esportatrici di ferroboro, ha applicato gli stessi metodi per determinare il valore normale e il prezzo all'esportazione. Sono stati accertati margini di dumping diversi a causa dei prezzi differenti applicati dalle società in questione.

(5) Lo stesso esportatore ha nuovamente sostenuto che la Commissione dovrebbe tener conto, al fine della comparabilità dei prezzi, delle diverse forme di ferroboro (blocchi, grani e polvere).

L'esportatore in questione non ha presentato nuove argomentazioni in merito all'incidenza delle diverse forme di ferroboro sulla comparabilità dei prezzi che potessero giustificare la modifica del metodo seguito dalla Commissione e esposto nel considerando (13) del regolamento (CEE) n. 665/90.

Occorre tuttavia rilevare che, anche se fosse stato applicato il metodo proposto dall'esportatore in questione, il margine di dumping così determinato non sarebbe stato inferiore a quello calcolato nel regolamento (CEE) n. 665/90.

(6) Dato che dopo l'istituzione dei dazi provvisori sulle importazioni originarie del Giappone non sono stati presentati alla Commissione nuovi elementi di prova in materia di dumping, le conclusioni esposte nel regolamento (CEE) n. 665/90 sono considerate definitive.

D. Pregiudizio

(7) Dato che le parti interessate non hanno presentato nuovi elementi di prova in merito al pregiudizio, le conclusioni provvisorie della Commissione esposte nel regolamento (CEE) n. 665/90 sono considerate definitive.

E. Interesse della Comunità

(8) In mancanza di nuovi elementi di prova è confermata la conclusione della Commissione secondo la quale è necessario intervenire per tutelare gli interessi della Comunità.

F. Aliquota del dazio

(9) I dazi antidumping provvisori corrispondevano ai margini di dumping accertati, che erano inferiori all'entità del pregiudizio determinato per le esportazioni giapponesi valutate separatamente. Poiché sono state confermate le conclusioni provvisorie della Commissione, l'aliquota dei dazi antidumping definitivi deve essere pari a quella dei dazi antidumping provvisori.

G. Riscossione del dazio provvisorio

(10) Data l'entità dei margini di dumping accertati e la gravità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, è necessario che gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisori siano riscossi interamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo pari al 23,3 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sulle importazioni di ferroboro del codice NC ex 7202 99 90 (codice Taric 7202 99 90*20), originario del Giappone (codice addizionale Taric 8441), fatta eccezione per il ferroboro fabbricato e venduto per l'esportazione dalla Yahagi Iron Co. Ltd, Nagoya (codice addizionale Taric 8440), per il quale il dazio è dell'11,4 %.

2. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Sono riscossi definitivamente gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 665/90.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DE MICHELIS

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(2) GU n. L 73 del 20. 3. 1990, pag. 6.