REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2008/90 DEL CONSIGLIO, DEL 29 GIUGNO 1990, RIGUARDANTE LA PROMOZIONE DELLE TECNOLOGIE ENERGETICHE PER L' EUROPA ( PROGRAMMA THERMIE )
Gazzetta ufficiale n. L 185 del 17/07/1990 pag. 0001 - 0015
REGOLAMENTO (CEE) N. 2008/90 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1990 riguardante la promozione delle tecnologie energetiche per l'Europa (programma Thermie) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che nella sua risoluzione del 16 settembre 1986 relativa a nuovi obiettivi comunitari di politica energetica per il 1995 e alla convergenza delle politiche degli Stati membri (4) il Consiglio afferma che, malgrado le fluttuazioni a breve termine del mercato dell'energia, gli sforzi compiuti per contenere i rischi di tensione ulteriore sul mercato devono, da ora fino al 1995 e oltre, essere mantenuti e, se necessario, potenziati; considerando che, secondo la medesima risoluzione, uno degli obiettivi orizzontali della politica energetica della Comunità è la promozione continua e ragionevolmente diversificata delle innovazioni tecnologiche e la diffusione appropriata dei risultati in tutta la Comunità; che, malgrado la situazione energetica attuale, non bisogna diminuire gli sforzi per diversificare l'approvvigionamento energetico comunitario e migliorare l'efficienza energetica; che la promozione di nuove tecnologie contribuisce alla realizzazione di questi obiettivi, oltre che alla migliore tutela dell'ambiente dall'impatto delle tecnologie energetiche; considerando che occorre articolare tali sforzi rispetto alla strategia scientifica e tecnologica comunitaria ed ai programmi specifici definiti nel programma quadro per le azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico, sia in termini di esecuzione del programma che di situazione finanziaria del programma all'interno delle prospettive finanziarie; considerando che, secondo la risoluzione del 16 settembre 1986, la Comunità deve impegnarsi a ricercare soluzioni equilibrate per l'energia e l'ambiente, facendo ricorso alle migliori tecnologie esistenti economicamente giustificate; che, secondo l'articolo 130 R del trattato, le esigenze di protezione dell'ambiente sono una delle componenti delle altre politiche della Comunità e che l'azione di quest'ultima in questo settore mira a garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; che il ruolo delle tecnologie energetiche sarà decisivo per rispondere alla sfida ecologica: esse devono accrescere l'efficienza energetica, sviluppare nuove fonti rinnovabili e garantire lo sfruttamento pulito dei combustibili solidi; che occorre compiere notevoli sforzi in tutti questi settori per far fronte alla minaccia del mutamento del clima; considerando che la promozione di progetti aventi lo scopo di valorizzare il potenziale energetico endogeno delle regioni, in particolare di quelle meno favorite, contribuisce a rafforzare la coesione economica e sociale della Comunità, obiettivo di cui, secondo l'articolo 130 B del trattato, l'attuazione delle politiche comuni e del mercato interno deve tenere conto; considerando che il sostegno alla promozione di tecnologie energetiche è un elemento favorevole alla coesione economica e sociale; considerando che uno sforzo di promozione di tecnologie innovatrici da parte della Commissione permette di evitare la dispersione dei mezzi e di ottenere una maggiore efficacia dell'azione; considerando che questo sforzo deve essere coordinato con l'azione svolta dalla Comunità nel quadro di altri programmi specifici riguardanti in particolare la ricerca e lo sviluppo nel settore dell'energia, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, la diffusione e l'utilizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnica; considerando che conviene accordare, in casi specifici, un sostegno finanziario ai progetti riguardanti la promozione delle tecnologie energetiche avanzate; considerando che, in fase di selezione dei progetti è opportuno privilegiare i progetti che prevedono di associare imprese indipendenti stabilite in Stati membri diversi, i progetti proposti da piccole e medie imprese nonché i progetti di diffusione; considerando che, per ragioni di efficienza, è opportuno prevedere un programma della durata di cinque anni, con una dotazione finanziaria globale adeguata; considerando che è opportuno procedere alla valutazione dell'importo delle risorse finanziarie comunitarie necessarie all'attuazione di tale programma; che tale importo deve iscriversi nelle prospettive finanziarie definite dagli accordi interistituzionali; che gli stanziamenti effettivamente disponibili saranno determinati secondo la procedura di bilancio in conformità di detti accordi; considerando che, nonostante il nuovo impulso richiesto dalla promozione delle tecnologie energetiche innovatrici, occorre, in conformità con il presente regolamento, assicurare la continuità delle azioni avviate nell'ambito dei progetti dimostrativi e dei progetti pilota industriali nel settore dell'energia, previsti nel regolamento (CEE) n. 3640/85 (1) e del programma di sostegno allo sviluppo tecnologico nel settore degli idrocarburi previsto nel regolamento (CEE) n. 3639/85 (2); che detta continuità deve essere conseguita mediante il proseguimento delle azioni di promozione e di diffusione delle tecnologie che hanno beneficiato di un sostegno comunitario in virtù dei suddetti regolamenti; che essa può essere conseguita anche mediante il sostengno di fasi successive di progetti che hanno già beneficiato di un sostegno parziale in virtù dei suddetti regolamenti; che essa deve consentire di sostenere, in taluni casi, progetti analoghi a quelli contemplati da detti regolamenti, purché ottemperino anche alle disposizioni del presente regolamento; considerando che occore mantenere e incoraggiare la cooperazione tra imprese di più Stati membri nel campo delle tecnologie energetiche; considerando che il trasferimento di tecnologia al settore energetico può contribuire considerevolmente al miglioramento del rendimento energetico e alla riduzione delle emissioni inquinanti nelle regioni svantaggiate della Comunità e in determinati paesi terzi; considerando che detto trasferimento va quindi incoraggiato tanto attraverso i programmi comunitari esistenti quanto attraverso altre opportune modalità; considerando che la concessione di aiuti da parte della Comunità non deve alterare le condizioni di concorrenza in modo incompatibile con le disposizioni del trattato in materia; considerando che il trattato non prevede per l'adozione del presente regolamento poteri d'azione diversi da quelli dell'articolo 235, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La Comunità può accordare, alle condizione previste dal presente regolamento, un sostegno finanziario ai progetti riguardanti la promozione delle tecnologie energetiche per l'Europa (programma Thermie) nei settori di applicazione di cui all'articolo 3 e intraprendere le azioni di accompagnamento di cui all'articolo 5. L'importo delle spese comunitarie, reputato necessario per l'attuazione del programma di cui al presente regolamento, ammonta, per il periodo 1990-1992, a 350 000 000 di ecu. L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio. Articolo 2 1. Ai fini del presente regolamento si intende per «progetti riguardanti la promozione delle tecnologie energetiche» qui di seguito denominati «progetti», i progetti miranti a mettere a punto, ad applicare e/o promuovere tecnologie energetiche a carattere particolarmente innovativo e la cui applicazione comporta rischi tecnici ed economici considerevoli, per cui questi progetti non sarebbero molto probabilmente realizzati senza il sostegno finanziario comunitario. 2. Il sostegno finanziario comunitario può essere accordato: a) per progetti innovatori: detti progetti riguardano la messa a punto o l'applicazione di tecniche, processi o prodotti di carattere innovativo per i quali la fase di ricerca sviluppo è nelle sue grandi linee terminata o una nuova applicazione di tecniche, processi o prodotti già conosciuti. I progetti di questo tipo sono destinati a provare la redditività in termini tecnici ed economici di nuove tecnologie mediante una prima realizzazione di capacità sufficiente. Questi criteri si applicano, ove necessario, in funzione delle esigenze di continuità dei settori di applicazione di cui all'articolo 3; b) per progetti di diffusione: tali progetti riguardano la promozione ai fini di una loro più ampia utilizzazione nella Comunità, in condizioni economiche o geografiche differenti, oppure con varianti tecniche, di tecniche, processi o prodotti innovativi, che sono già stati oggetto di una prima realizzazione ma che non sono ancora penetrati nel mercato a motivo di rischi sussistenti. Articolo 3 I settori di applicazione del presente regolamento sono: - l'utilizzazione razionale dell'energia, - le energie rinnovabili, - i combustibili solidi, - gli idrocarburi. Le sfere di applicazione di questi settori figurano negli allegati da I a IV. Detti allegati possono essere modificati dalla Commissione in considerazione dell'evoluzione della situazione del mercato dell'energia e/o delle tecnologie e secondo le procedure definite nell'articolo 9, paragrafo 2 e nell'articolo 10, paragrafo 1. Il Parlamento europeo ed il Consiglio sono tenuti informati di queste modifiche. Articolo 4 Qualora risulti necessario, in particolare quando un'esigenza non sia soddisfatta o sia possibile ottenere un progresso tecnologico significativo mediante la cooperazione tra persone o imprese di almeno due Stati membri, può essere presa l'iniziativa di promuovere o coordinare la realizzazione di progetti specifici, definiti «progetti mirati». Articolo 5 La Commissione intraprende azioni di accompagnamento del tipo definito nell'allegato V, intese a promuovere l'applicazione delle tecnologie energetiche e la loro penetrazione nel mercato. A tal fine, la Comunità può fornire sostegno tecnico e finanziario ad organismi che promuovano le tecnologie innovative negli Stati membri. Tali azioni sono enumerate nell'allegato V, che può essere modificato dalla Commissione, secondo le procedure definite nell'articolo 9, paragrafo 2 e nell'articolo 10, paragrafo 1. Queste azioni di accompagnamento possono essere condotte in paesi terzi nella misura in cui l'estensione di dette azioni a questi ultimi sia rispondente agli obiettivi del presente regolamento. Articolo 6 1. Tutti i progetti ai sensi degli articoli 2 e 4 devono soddisfare le condizioni seguenti: a) utilizzare, in vista della loro realizzazione e della loro diffusione, tecniche, processi o prodotti innovatori o una nuova applicazione di tecniche, processi o prodotti già noti; b) offrire prospettive di redditività tecnica ed economica, ai fini di un successivo sfruttamento commerciale della tecnologia in questione; c) offrire soluzioni appropriate compatibili con le esigenze in materia di sicurezza e di protezione dell'ambiente; d) presentare difficoltà di finanziamento a causa di rischi tecnici ed economici rilevanti; e) essere proposti da persone fisiche o giuridiche che per le tecniche, i processi o i prodotti di cui alla lettera a) sono in grado di attuarli e di applicarli, nonché di contribuire o di prestare il proprio contributo alla loro diffusione; f) per i progetti il cui costo totale sia uguale o superiore a 6 000 000 di ecu, essere presentati da almeno due promotori indipendenti stabiliti in Stati membri diversi. Tuttavia la Commissione può accettare deroghe per progetti presentati da un solo promotore, la realizzazione dei quali rivesta particolare interesse comunitario; g) essere realizzati sul territorio della Comunità, a meno che la realizzazione, integrale o parziale in una zona al di fuori della Comunità risponda all'interesse essenziale della stessa, segnatamente a motivo delle sue peculiari caratteristiche. 2. Le condizioni supplementari specifiche per i singoli settori di applicazione sono menzionate negli allegati da I a IV. 3. Nella selezione dei progetti, la Commissione tiene conto, oltre ai criteri fissati ai paragrafi 1 e 2, di una preferenza da accordare ai progetti che soddisfano le caratteristiche seguenti: a) progetti, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera f), che prevedono un'associazione di almeno due imprese indipendenti stabilite in Stati membri diversi, purché sia accertato che ciascuna di esse è in grado di apportare un contributo effettivo e significativo alla realizzazione del progetto; b) progetti proposti da piccole e medie imprese o da un'associazione tra le stesse; c) progetti che sono specificati all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) e la cui realizzazione è prevista nelle regioni in ritardo nello sviluppo, secondo la definizione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 (1). Articolo 7 1. Il sostegno di un progetto assume la forma di contributo finanziario della Comunità accordato alle condizioni di cui ai paragrafi seguenti nonché agli articoli 8, 12 e 15. 2. Il sostegno finanziario può essere accordato ad un progetto nel suo insieme oppure a diverse fasi di un progetto. In quest'ultimo caso, fatte salve le competenze spettanti all'autorità di bilancio delle Comunità europee, il sostegno finanziario è mantenuto per le fasi successive dello stesso progetto, purché continuino ad essere soddisfatti i criteri di ammissibilità e la Commissione sia soddisfatta dello svolgimento dei lavori del progetto. 3. Il sostegno finanziario non può superare il 40 % dei costi imputabili del progetto nel caso dei progetti innovatori di cui all'articolo 2, lettera a) e dei progetti mirati di cui all'articolo 4; esso non può superare il 35 % dei costi imputabili per i progetti di diffusione di cui all'articolo 2, lettera b). 4. L'importo del sostegno finanziario è determinato per ciascun progetto. Per determinare questo importo, la Comissione tiene conto della parte di rischio che deve essere assunta direttamente dai responsabili del progetto e degli altri sussidi percepiti o previsti in modo che complessivamente il sostegno pubblico non superi il 49 % del costo totale del progetto. A tal fine il responsabile del progetto ha l'obbligo di notificare alla Commissione qualsiasi aiuto pubblico previsto o ricevuto. 5. Se necessario, la Commissione si riserva la possibilità di introdurre, secondo le procedure previste nell'articolo 9, paragrafo 2 e nell'articolo 10, paragrafo 1, altri mecanismi finanziari appropriati. Articolo 8 1. Conformemente al presente regolamento, i progetti sono presentati da persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità, singolarmente o in associazione, in seguito ad un invito a sottoporre progetti in uno o più dei settori applicativi di cui all'articolo 3, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 2. Nelle gare d'appalto la Commissione indica i settori che saranno considerati prioritari nella selezione dei progetti: l'elenco di queste priorità è stabilito dalla Commissione secondo le procedure definite nell'articolo 9, paragrafo 2 e nell'articolo 10, paragrafo 1. Essa precisa inoltre le informazioni che il richiedente deve fornire ai fini della selezione dei progetti. Articolo 9 1. La Commissione è incaricata dell'applicazione del presente regolamento. 2. Per l'esecuzione dei compiti sotto elencati la Commissione applica la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 1: a) la modifica degli allegati da I a VI; b) la fissazione delle priorità per le gare d'appalto; c) la selezione dei progetti, compresa la fissazione del tasso di sostegno finanziario per tutti i progetti il cui costo complessivo superi 500 000 ecu; d) l'eventuale modifica delle tecniche di intervento finanziario. 3. Per quanto riguarda la selezione dei progetti, compresa la fissazione del tasso di sostegno finanziario per tutti i progetti il cui costo complessivo sia compreso tra 100 000 ecu e 500 000 ecu, la Commissione applica la procedura prevista nell'articolo 10, paragrafo 2. Articolo 10 1. Per l'esecuzione dei compiti previsti nell'articolo 9, paragrafo 2, la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione differisce di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente. 2. Per quanto riguarda i progetti di cui all'articolo 9, paragrafo 3 la Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, procedendo eventualmente ad una votazione. Il parere è messo a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la posizione da esso assunta vi figuri. La Commissione tiene massimo conto del parere formulato dal comitato. Essa informa il comitato sul modo in cui essa ha tenuto conto del parere. Articolo 11 Nell'applicazione del presente regolamento la Commissione assicura il coordinamento con le azioni svolte nel quadro di altri programmi comunitari relativi alla ricerca e allo sviluppo, all'innovazione e al trasferimento di tecnologie, alla diffusione e alla utilizzazione dei risultati della ricerca, nonché dei fondi strutturali. Essa assicura altresì un più stretto coordinamento con i programmi nazionali per evitare la proliferazione di progetti analoghi. Essa, inoltre, provvede all'aggancio del presente programma con il programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico. Articolo 12 1. Il contraente responsabile dell'esecuzione di un progetto che beneficia di un sostegno finanziario della Comunità si impegna a sfruttare le tecnica, il processo o il prodotto realizzato con successo oppure a facilitarne lo sfruttamento e a permettere la diffusione dei risultati ottenuti. 2. La Commissione, in collaborazione con gli organismi competenti negli Stati membri, garantisce la diffusione e l'applicazione dei progetti che beneficiano di un sostegno in virtù del presente regolamento e dei regolamenti (CEE) n. 3056/73 (1), (CEE) n. 1302/78 (2), (CEE) n. 1303/78 (3), (CEE) n. 1971/83 (4), (CEE) n. 1972/83 (5), (CEE) n. 3639/85 (6) e (CEE) n. 3640/85 (7) e ne promuove lo sfruttamento. Essa prende le misure appropriate per raggiungere questo obiettivo nel quadro delle azioni citate all'articolo 5 anche mediante, se necessario, un'assistenza appropriata da accordare al contraente. Articolo 13 I contratti tra la Comunità e le persone di cui all'articolo 15, necessari per l'esecuzione dei progetti selezionati conformemente al presente regolamento, fissano i diritti e gli obblighi di ciascuna delle parti, come pure le modalità di diffusione, di protezione, di valorizzazione dei risultati dei progetti e di un eventuale rimborso del sostegno finanziario in caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali. Articolo 14 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, le informazioni raccolte dalla Commissione in applicazione del presente regolamento hanno carattere riservato. Articolo 15 Sono responsabili per ciascun progetto una persona fisica o una persona giuridica, costituita conformemente al diritto applicabile negli Stati membri, o un'associazione tra tali persone, in solido e congiuntamente. Articolo 16 Il sostegno finanziario accordato dalla Comunità non deve alterare le condizioni di concorrenza in modo incompatibile con le disposizioni del trattato in materia. Articolo 17 La Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sulla coerenza tra le azioni nazionali e le azioni comunitarie, dopo tre anni, nonché alla scadenza del presente regolamento, per permettere la valutazione dei risultati ottenuti. Articolo 18 1. Gli importi da accordare a titolo del presente regolamento sono iscritti annualmente nel bilancio generale delle Comunità europee. Tali stanziamenti coprono il sostegno finanziario da accordare ai progetti di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e all'articolo 4 e alle azioni di cui all'articolo 5 e all'articolo 7, paragrafo 5, nonché le spese relative all'esecuzione del presente regolamento. 2. La ripartizione indicativa figurante nell'allegato VI dell'importo globale di cui al paragrafo 1 tra i vari settori, azioni e meccanismi definiti rispettivamente negli articoli 3 e 5 e nell'articolo 7, paragrafo 5, può essere modificata mediante decisione della Commissione secondo le procedure previste nell'articolo 9, paragrafo 2 e nell'articolo 10, paragrafo 1. Articolo 19 I regolamenti (CEE) n. 3639/85 e (CEE) n. 3640/85 rimangono validi per i progetti per cui è stato accordato un sostegno in virtù di tali regolamenti. Articolo 20 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1990. Per il Consiglio Il Presidente M. SMITH (1) GU n. C 101 del 22. 4. 1989, pag. 3 e GU n. C 111 del 5. 5. 1990, pag. 13. (2) GU n. C 38 del 19. 2. 1990, pag. 107. (3) GU n. C 221 del 28. 8. 1989, pag. 6. (4) GU n. C 241 del 25. 9. 1986, pag. 1. (1) GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 29. (2) GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 25. (1) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9. (1) GU n. L 312 del 13. 11. 1973, pag 1. (2) GU n. L 158 del 16. 6. 1978, pag. 3. (3) GU n. L 158 del 16. 6. 1978, pag. 6. (4) GU n. L 195 del 19. 7. 1983, pag. 1. (5) GU n. L 195 del 19. 7. 1983, pag. 6. (6) GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag 25. (7) GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 29. ALLEGATO I UTILIZZAZIONE RAZIONALE DELL'ENERGIA ELENCO DELLE SFERE DI APPLICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 E CONDIZIONI SUPPLEMENTARI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3 SUPPLEMENTARI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3 SUPPLEMENTARI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3 In generale per poter beneficiare del sostegno, i progetti relativi al settore «Utilizzazione razionale dell'energia» devono consentire un sostanziale risparmio di energia. 1. EDIFICI 1.1. Progetti volti al miglioramento del rendimento energetico di edifici esistenti mediante la dimostrazione di metodi o di tecniche più efficaci di: - riscaldamento/condizionamento d'aria dei locali; - produzione di acqua calda ad uso sanitario; - regolazione, controllo e rilevamento del calore; - miglioramento delle caratteristiche termiche dell'edificio vero e proprio (isolamento, tenuta stagna); - recupero del calore sull'aria estratta; - utilizzazione del calore prodotto da gruppi di cogenerazione di calore e elettricità; - migliore utilizzazione dell'illuminazione. 1.2. Progetti relativi a nuovi processi o prodotti relativi al riscaldamento e al condizionamento d'aria dei nuovi edifici, tenuto conto dei problemi connessi alla condensazione, alla ventilazione e all'inerzia termica nonché alle regolamentazioni in materia di incendio e sicurezza. 1.3. Progetti relativi a nuovi sistemi di riscaldamento urbano o di quartiere e di applicazione della produzione combinata calore/forza di dimensioni ridotte. 2. INDUSTRIA 2.1. Progetti aventi l'obiettivo di modificare sensibilmente il processo di fabbricazione a mezzo di tecnologie avanzate per ridurre in proporzione sostanziale il consumo di energia per unità di prodotto. 2.2. Progetti che applicano tecnologie innovatrici o che utilizzano nuove attrezzature per: - ridurre il consumo di energia mediante la razionalizzazione o sostituzione di un processo di fabbricazione esistente; - riciclare il calore residuo, soprattutto a bassa temperatura, mediante, in particolare, trasformatori di calore innovatori e nuove tecniche di accumulo del calore. 2.3. Progetti che, oltre all'efficacia energetica, mirano ad altri obiettivi quali il miglioramento della qualità dei prodotti o l'automazione, purché l'obiettivo di efficacia energetica sia preponderante. 2.4. Progetti intesi a limitare o ad evitare l'incremento del consumo di energia risultante dall'applicazione delle misure di protezione dell'ambiente nei settori: - della riduzione delle emissioni inquinanti nell'atmosfera e nelle acque, - dell'eliminazione dei rifiuti, e, in generale, la sostituzione di tecnologie inquinanti con tecnologie a impatto ambientale controllabile. 2.5. Progetti intesi a permettere una migliore gestione del consumo dell'energia mediante gruppi microelettronici innovatori e replicabili. 2.6. Progetti intesi ad aumentare il rendimento energetico nei settori della produzione o della trasformazione dei prodotti agricoli. Tali progetti devono inoltre inserirsi nelle linee direttrici della politica agricola comunitaria. 3. INDUSTRIA DELL'ENERGIA - ELETTRICITÀ - CALORE 3.1. Metodi più efficienti di produzione di calore, di forza e/o di elettricità; metodi di valorizzazione del calore residuo nell'industria energetica, in particolare mediante reti termiche; dimostrazione di nuovi sistemi per elevare il livello termico del calore a bassa entalpia per alimentare reti di riscaldamento collettivo. 3.2. Metodi di gestione delle reti di trasporto e di distribuzione e dello stoccaggio dell'energia, più efficaci dal punto di vista energetico purché si tratti di progetti che possano far realizzare sostanziali risparmi di energia. 3.3 Metodi più efficaci per ridurre la perdita termica nell'impiego dei motori e dei trasformatori ellettrici. 3.4. Progetti miranti ad una migliore gestione delle reti termiche (accumulatori giornalieri e stagionali di calore innovativi, nuovi metodi di gestione delle reti, ecc.). 4. TRASPORTI E INFRASTRUTTURA URBANA 4.1. Progetti intesi a realizzare progressi significativi nel settore dei componenti ed a migliorare, a condizioni economiche, l'efficienza dei veicoli e/o dei sistemi di trasporto. 4.2. Progetti intesi a promuovere una gestione ottimale delle infrastrutture urbane ed una più efficace gestione del traffico, specialmente in città, e particolarmente favorevoli per l'ambiente. Tali progetti devono avere un impatto favorevole sul piano dell'energia e dell'ambiente ed offrire prospettive tecniche ed economiche promettenti. 4.3. Progetti aventi lo scopo di promuovere una migliore utilizzazione dei carburanti da parte degli autoveicoli. Tali progetti devono avere un impatto favorevole sul piano dell'energia e dell'ambiente ed offrire prospettive tecniche ed economiche promettenti. ALLEGATO II FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA ELENCO DELLE SFERE DI APPLICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 E CONDIZIONI SUPPLEMENTARI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3 1. ENERGIA SOLARE 1.1. Applicazioni termiche Settori di applicazione Conversione dell'energia solare in energia termica mediante processi attivi e/o passivi: - negli edifici, escluse le piscine; - nell'industria; - nell'agricoltura e nell'orticoltura. Condizioni supplementari - I gruppi di abitazioni devono essere composti di almeno cinque case unifamiliari. - Un'attenzione particolare deve essere rivolta agli aspetti architettonici degli edifici e dei sistemi solari. 1.2. Applicazioni fotovoltaiche Sfera di applicazione Conversione dell'energia solare in energia elettrica mediante processi fotovoltaici per l'approvvigionamento di elettricità, secondo prospettive di costi accettabili, di preferenza in luoghi isolati: - di case, gruppi di case, piccoli villaggi, mezzi di telecomunicazione, dispositivi di segnalazione e allarme; - d'installazioni per il pompaggio, la depurazione o la dissalazione dell'acqua; - di altre applicazioni appropriate, eccetto i sistemi di illuminazione della rete stradale. Condizioni supplementari - I gruppi di abitazioni devono consistere di almeno cinque case unifamiliari. - Un'attenzione particolare deve essere rivolta agli aspetti ecologici e architettonici dell'installazione e della sistemazione dei moduli fotovoltaici. 2. ENERGIA DELLA BIOMASSA E DEI RIFIUTI Sfera di applicazione - Sfruttamento energetico diretto o indiretto della biomasssa nonché di tutti i residui vegetali, animali, urbani e industriali (*). - Utilizzazione di tecnologie di produzione e di impiego della biomassa a scopi energetici. Condizione supplementare I progetti devono integrarsi nelle linee direttrici della politica comunitaria nel settore dell'ambiente e dell'agricoltura. 3. ENERGIA GEOTERMICA Sfera di applicazione - Riscaldamento di abitazioni, di locali, di serre e di installazioni d'acquacoltura e di piscicoltura. (*) Ad eccezione dei residui presi in considerazione nel quadro dei progetti tecnologici relativi ai combustibili solidi (vedi allegato III). - Utilizzazione del calore nei processi industriali (per esempio l'essiccazione, la dissalazione dell'acqua di mare). - Produzione di elettricità, compresa quella mediante cicli organici Rankine per lo sfruttamento delle risorse a media entalpia. - Combinazione delle utilizzazioni precedenti, in cascata o in alternanza. 4. ENERGIA IDROELETTRICA Sfera di applicazione Produzione di energia elettrica per la rete pubblica o per uso privato, in impianti a bassa potenza. Condizioni supplementari - Il progetto deve utilizzare nuovi concetti a livello della progettazione, della costruzione, dei materiali, delle condizioni di esercizio o del controllo, allo scopo di migliorare la redditività economica o altri fattori importanti (per esempio l'affidabilità). - Il progetto dovrà essere concepito in maniera tale da tener conto delle misure vigenti in materia di protezione dell'ambiente. 5. ENERGIA EOLICA Sfera di applicazione La produzione di quantità significative di elettricità per qualsiasi applicazione a partire da unità individuali o da batterie di generatori a vento. Condizioni supplementari - Le soluzioni tecniche scelte devono permettere di ridurre i costi d'investimento e di sfruttare al massimo le risorse eoliche disponibili per migliorare la redditività economica dei progetti. - Un'attenzione speciale deve essere rivolta: - agli aspetti ambientali; - alla realizzazione di unità di produzione eolica quali parti di un sistema integrato di valorizzazione delle risorse energetiche locali. ALLEGATO III COMBUSTIBILI SOLIDI ELENCO DELLE SFERE DI APPLICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 E CONDIZIONI SUPPLEMENTARI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2 Ai fini del presente regolamento, si intende per combustibili solidi: l'antracite, il carbon fossile, la lignite, la torba o qualsiasi combustibile che ne deriva. 1. COMBUSTIONE Sfera di applicazione Tecniche nuove o migliorate della combustione pulita nonché della combustione pulita dei residui provenienti dalla lavorazione dei combustibili solidi: - letti fluidi circolanti, in particolare per l'utilizzazione dei combustibili poveri e difficili; - letti fluidi sotto pressione; - bruciatori a bassa produzione di NOx; - produzione e combustione di carboni ultrapuliti, anche sotto forma di miscela carbone-acqua; - depurazione dei fumi ad alta temperatura; - sistemi FGD, verificati nel rendimento, costo dei reagenti, produzione di fanghi e gessi smaltibili o riciclabili; - controllo del CO2 nel corso della combustione. Condizioni supplementari Sono esclusi i progetti di combustione riguardanti: - letti fluidi atmosferici stazionari, eccetto quando si tratta di progetti miranti all'eliminazione di residui derivanti dall'utilizzazione del carbone; - miscele carbone-liquido per i quali vengono utilizzati carboni non depurati; - carbone polverizzato diverso dai tipi sopraindicati, a meno che vengano proposti progressi tecnologici inattesi. Sono considerate come particolarmente importanti le applicazioni concernenti, da un lato, l'autogenerazione e, dall'altro, la produzione di elettricità a partire da letti fluidi sotto pressione. 2. CONVERSIONE Sfera di applicazione Trasformazione dei combustibili solidi in prodotti energetici gassosi o liquidi suscettibili di migliorare dal punto di vista economico e tecnico le condizioni di approvvigionamento energetico della Comunità rispetto all'importazione di idrocarburi. Condizioni supplementari - Sono considerati come progetti di seconda priorità i progetti relativi alla produzione di gas di sintesi e alla pirolisi. - Sono esclusi i progetti relativi alla produzione di gas naturale di sostituzione (SNG). - Sono esclusi i progetti di liquefazione eccetto i progetti già in corso nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 1302/78, (CEE) n. 1971/83, (CEE) n. 2125/84 (¹) e (CEE) n. 3640/85 o i progetti da realizzare all'esterno della Comunità con tecnologie finanziate dalla Commissione in base ai medesimi regolamenti. 3. RESIDUI Sfera di applicazione Impiego, trattamento o arricchimento dei residui gassosi, liquidi e solidi derivanti dall'utilizzazione dei combustibili solidi, in particolare: (¹) GU n. L 196 del 26. 7. 1984, pag 3. - utilizzazione delle ceneri derivanti dalla combustione in letti fluidi come materia prima per la costruzione o la fabbricazione di materie prime per la costruzione; - nuovi processi di depurazione dei fumi. 4. GASSIFICAZIONE INTEGRATA A UN CICLO COMBINATO GAS/VAPORE Sono ammissibili i progetti miranti alla produzione di energia elettrica in un modulo comprendente un gasogeno che produce un gas direttamente bruciato in una turbina a gas e un ciclo termodinamico a vapore. I progetti devono essere relativi a costruzioni che sono nuove, nella loro totalità. Condizioni particolari I progetti in questo settore devono: - essere realizzati sul territorio della Comunità; - essere realizzati nel quadro di una cooperazione tra più imprese di più Stati membri, tra cui almeno una società produttrice di energia elettrica. Avranno la priorità i progetti che facciano appello alla più ampia cooperazione intracomunitaria; - avere una potenza minima di 150 MW (e); - utilizzare di preferenza un gasogeno che abbia beneficiato di un sostegno comunitario nel quadro del programma dimostrativo nel settore dell'energia; - garantire un rendimento della centrale sensibilmente superiore al rendimento delle centrali termiche classiche in modo da ridurre le emissioni di anidride carbonica. Nel quadro dei progetti relativi al settore della gassificazione integrata in un ciclo combinato, la Commissione partecipa di pieno diritto alle riunioni degli organi di gestione dei progetti. 5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ I progetti che hanno beneficiato di un sostegno parziale nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 1302/78, (CEE) n. 1971/83, (CEE) n. 2125/84 e (CEE) n. 3640/85 sono ammissibili per un sostegno anche nel quadro del presente regolamento. ALLEGATO IV IDROCARBURI ELENCO DELLE SFERE DI APPLICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 E CONDIZIONI SUPPLEMENTARI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3 II. SFERA DI APPLICAZIONE Ai fini del presente regolamento, si intendono per «idrocarburi» le mescolanze costituite essenzialmente da idrocarburi, cioè da corpi composti fondamentalmente da carbonio e idrogeno. Tali mescolanze si presentano allo stato naturale in forma gassosa, liquida o solida. Le sabbie e gli scisti bituminosi rientrano in questo settore di applicazione mentre ne sono esclusi i combustibili solidi di cui all'allegato III. I progetti che possono essere sostenuti a norma del presente regolamento sono in particolare i progetti intesi a sviluppare tecniche, strumenti e procedimenti per rendere più efficienti le operazioni, diminuire i costi, aumentare la sicurezza degli impianti e del personale, fornendo al contempo soluzioni adeguate per quanto concerne l'ambiente. In materia di sicurezza i progetti ammessi al sostegno avranno come principale obiettivo quello di ridurre i rischi mediante il ricorso a tecniche avanzate che facciano uso tra l'altro della robotica e delle telecomunicazioni. Quanto all'ambiente, i progetti presentati dovranno mirare alla messa a punto di tecniche che presentino le migliori garanzie di rispetto del medesimo. Sono ammissibili al sostegno i progetti concernenti l'esplorazione, la produzione, il trasporto e lo stoccaggio definiti in appresso. I progetti che abbiano beneficiato di un sostegno parziale nel quadro del regolamento (CEE) n. 3639/85, possono essere ammessi anche ad un sostegno nel quadro del presente regolamento. 1. Esplorazione - Prospezione dei bacini per la localizzazione di giacimenti, specie in zone geologiche difficili o complesse. - Conoscenza dei giacimenti (caratteristiche geometriche, struttura interna, relazione fluidi - rocce, giacimenti). - Trivellazione (metodi e attrezzature, compresi l'automazione e i sistemi di acquisizione e di gestione di dati). 2. Produzione - Procedimenti per aumentare il tasso di recupero dei giacimenti. - Metodi di controllo dell'evoluzione dei giacimenti nel corso dello sfruttamento. - Impianti di produzione in mare: - strutture fisse: accentuare gli aspetti della sicurezza e dell'affidabilità nonché i metodi di carico, - strutture galleggianti. Sono contemplati i sistemi per lo sfruttamento dei giacimenti marginali che consentono, mediante tecniche innovatrici, una riduzione dei costi d'investimento, lo sfruttamento a condizioni economiche accettabili di giacimenti fino a quel momento considerati non sfruttabili. - Sistemi di produzione sottomarini, ivi compresa la produzione di fluidi multifase. - Attrezzature e processi di produzione connessi con l'estrazione, il trasporto ed il trattamento dell'effluente, ivi compresa l'automazione per gli impianti di produzione in mare. - Attrezzature e procedimenti di intervento sottomarini per l'esecuzione delle operazioni connesse con la produzione di idrocarburi in mare. 3. Trasporto Tecniche e procedimenti per il trasporto degli effluenti trattati mediante canalizzazione o via nave, ivi compresi gli impianti di caricamento. 4. Stoccaggio Impianti e procedimenti di stoccaggio dei fluidi prodotti che si riferiscono alle operazioni di produzione, in particolare nel corso dell'esplorazione off shore. II. CONDIZIONI PECULIARI DEL SETTORE DEGLI IDROCARBURI I progetti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) potranno essere sostenuti in questo settore solo nella misura in cui rispondano all'interesse comunitario e comportino rischi tecnici particolarmente elevati o quando la penetrazione nel mercato incontri ostacoli specifici. I progetti relativi alla raffinazione non rientrano in questa sfera di applicazione. ALLEGATO V AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO Per promuovere l'applicazione di tecnologie energetiche e la loro penetrazione nel mercato quale è prevista all'articolo 5 è necessario che la Commissione avvii azioni di accompagnamento. Dette azioni saranno intraprese dalla Commissione solo nella misura in cui le condizioni di mercato lo richiedano, o gli obblighi contrattuali delle imprese a norma del presente regolamento non lo prevedano e le imprese interessate non siano in grado di farlo da sole. Esse comprendono: 1) l'analisi delle caratteristiche e valutazione del potenziale del mercato (ivi comprese diagnosi di settore ed eventuali studi di fattibilità) per l'applicazione di tecnologie energetiche e la loro penetrazione nel mercato; 2) l'assistenza e la valutazione di progetti finanziati dalla Comunità, avvalendosi preferibilmente della collaborazione di esperti indipendenti; 3) la diffusione di informazioni relative alla promozione delle tecnologie energetiche e dei risultati di progetti, attraverso una più larga valorizzazione di basi di dati (ad esempio rendendo più facile per gli utenti l'accesso alla base di dati SESAME), l'organizzazione di seminari tecnici e fori di cooperazione tecnologica, la partecipazione a fiere tecniche e la produzione di materiale documentario, ecc; 4) il ricorso ad istituzioni private o pubbliche (nazionali, regionali o locali) che cooperino alle attività di cui sopra e, se del caso, il loro rafforzamento o il perfezionamento del loro personale; 5) il ricorso alle attività sopra elencate in vista di una cooperazione industriale con paesi terzi. La Commissione informerà annualmente gli Stati membri sugli orientamenti che essa prevede di seguire in questo settore. Essa riferirà in merito ai risultati ottenuti nell'ambito delle relazioni periodiche da redigere in applicazione dell'articolo 15. ALLEGATO VI RIPARTIZIONE INDICATIVA DELL'IMPORTO TRA I SETTORI, LE AZIONI E I MECCANISMI DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 5 E ALL'ARTICOLO 7 PARAGRAFO 5 L'importo degli stanziamenti destinati al sostegno finanziario previsto agli articoli 5 e 7 del regolamento è ripartito, a titolo indicativo, nel modo seguente: 1) una quota pari al 75 % dell'importo globale è attribuita in ragione di un quarto al minimo a ciascuno dei quattro settori previsti dall'articolo 3; 2) un margine accantonato pari al 25 % dell'importo globale può essere ripartito dalla Commissione, secondo le procedure definite nell'articolo 9, paragrafo 2 e nell'articolo 10, paragrafo 1, tra gli stessi settori in funzione dell'evoluzione del fabbisogno e delle tecniche; 3) un importo indicativo dell'ordine del 10 15 % dell'insieme degli stanziamenti è destinato alle azioni di accompagnamento di cui all'articolo 5.