31990R1981

REGOLAMENTO (CEE) N. 1981/90 DELLA COMMISSIONE dell'11 luglio 1990 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature dei codici NC 6401 e 6402 originarie delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 179 del 12/07/1990 pag. 0018 - 0018


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1981/90 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1990

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature dei codici NC 6401 e 6402 originarie delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1990 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3896/89, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per le calzature dei codici NC 6401 e 6402 originarie delle Filippine il massimale individuale è fissato a 1 100 000 ecu; che in data 19 aprile 1990 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari delle Filippine, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti delle Filippine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 15 luglio 1990 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3896/89, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari delle Filippine:

1.2.3 // // // // Numero d'ordine // Codice NC // Designazione delle merci // // // // 10.0660 // 6401 // Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti // // 6402 // Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica // // //

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1990.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 1.