REGOLAMENTO (CEE) N. 1981/90 DELLA COMMISSIONE dell'11 luglio 1990 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature dei codici NC 6401 e 6402 originarie delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 179 del 12/07/1990 pag. 0018 - 0018
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1981/90 DELLA COMMISSIONE dell'11 luglio 1990 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature dei codici NC 6401 e 6402 originarie delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1990 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 9, considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3896/89, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati; considerando che per le calzature dei codici NC 6401 e 6402 originarie delle Filippine il massimale individuale è fissato a 1 100 000 ecu; che in data 19 aprile 1990 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari delle Filippine, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti delle Filippine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 15 luglio 1990 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3896/89, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari delle Filippine: 1.2.3 // // // // Numero d'ordine // Codice NC // Designazione delle merci // // // // 10.0660 // 6401 // Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti // // 6402 // Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica // // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1990. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 1.