31990R1947

REGOLAMENTO (CEE) N. 1947/90 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1990 relativo all'applicazione della decisione n. 1/90 del comitato misto CEE-Islanda che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di " prodotti originari " e ai metodi di cooperazione amministrativa, in seguito alla sospensione dei dazi doganali applicabili dalla Comunità a dieci e dall'Islanda alle importazioni dalla Spagna

Gazzetta ufficiale n. L 176 del 10/07/1990 pag. 0005 - 0005


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1947/90 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1990

relativo all'applicazione della decisione n. 1/90 del comitato misto CEE-Islanda che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, in seguito alla sospensione dei dazi doganali applicabili dalla Comunità a dieci e dall'Islanda alle importazioni dalla Spagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (1) è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1o aprile 1973;

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, il quale costituisce parte integrante di detto accordo, il comitato misto ha adottato la decisione n. 1/90 che modifica il protocollo n. 3;

considerando che è necessario applicare tale decisione nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La decisione n. 1/90 del comitato misto CEE-Islanda è applicabile nella Comunità.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. SMITH

(1) GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 2.

DECISIONE N. 1/90 DEL COMITATO MISTO CEE-ISLANDA

del 15 maggio 1990

che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, in seguito alla sospensione dei dazi doganali applicabili dalla Comunità a dieci e dall'Islanda alle importazioni dalla Spagna

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato « protocollo n. 3 », in particolare l'articolo 28,

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1673/89 e della decisione 89/372/CECA del Consiglio delle Comunità europee, la percezione di taluni dazi doganali applicabili nella Comunità a dieci alle importazioni spagnole è totalmente sospesa a decorrere dal 1o luglio 1989;

considerando che è stato approvato il terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, in seguito all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, il quale prevede parimenti la sospensione dei dazi doganali applicabili ai prodotti contemplati dall'accordo ed importati dalla Spagna in Islanda; che l'Islanda applica già autonomamente dal 1o luglio 1989 le disposizioni di tale terzo protocollo aggiuntivo, in attesa della ratifica;

considerando che nel quadro di detto accordo, tale situazione ha l'effetto di attribuire ai prodotti spagnoli un trattamento preferenziale identico a quello riservato ai prodotti originari del resto della Comunità e che pertanto l'identificazione dei prodotti spagnoli è diventata superflua,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 è modificato come segue:

1) l'articolo 24 e l'articolo 25, paragrafo 2 sono soppressi;

2) nell'allegato V, il testo dell'ultima frase della nota a piè di pagina n. 1 è sostituito dal testo seguente:

« Qualora in una fattura figurino anche prodotti aventi il carattere di prodotti originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla, ai sensi dell'articolo 19 del protocollo, l'esportatore è tenuto ad identificarli chiaramente mediante la sigla "CCM". »

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o luglio 1989.

Fatto a Bruxelles, addì 15 maggio 1990.

Per il comitato misto

Il Presidente

R. COHEN