31990R1938

REGOLAMENTO (CEE) N. 1938/90 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 1990 relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca

Gazzetta ufficiale n. L 174 del 07/07/1990 pag. 0031 - 0031


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1938/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1990

relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4047/89 del Consiglio, del 19 dicembre 1989, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1990 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1887/90 (4), prevede dei contingenti di aringhe per il 1990;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, in base alle informazioni trasmesse alla Commissione, il contingente di aringhe nelle acque delle divisioni CIEM IV c (esclusa riserva di Blackwater), VII d assegnato alla Danimarca per il 1990, e esaurito in seguito ad uno scambio di contingenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che il contingente di aringhe nelle acque delle divisioni CIEM IV c (esclusa riserva di Blackwater), VII d assegnato alla Danimarca per il 1990 sia esaurito.

La pesca dell'aringa nelle acque delle divisioni CIEM IV c (esclusa riserva di Blackwater), VII d eseguita da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1990.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

(1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

(3) GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 1.

(4) GU n. L 172 del 5. 7. 1990, pag. 1.