31990R1914

REGOLAMENTO (CEE) N. 1914/90 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 1990 che fissa l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per i calamari " Illex argentinus "

Gazzetta ufficiale n. L 173 del 06/07/1990 pag. 0024 - 0024


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 1914/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1990

che fissa l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per i calamari « Illex argentinus »

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1495/89 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2415/89 della Commissione, del 3 agosto 1989, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca (3), in particolare l'articolo 2,

considerando che il prezzo medio del calamaro « Illex argentinus » è rimasto inferiore all'85 % del suo prezzo d'orientamento durante un periodo significativo;

considerando che questa situazione di prezzo è suscettibile di prolungarsi;

considerando che è opportuno fissare l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per il prodotto interessato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'aiuto all'ammasso privato, di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3796/81, è concesso per le quantità messe in vendita durante il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 1990, con riserva che le condizioni di scatto dell'aiuto, previste all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del regolamento precitato, siano riempite durante questo periodo.

2. L'importo dell'aiuto, per un periodo massimo di ammasso pari a tre mesi, è il seguente:

1.2,3 // // // Prodotto // Importo dell'aiuto all'ammasso (ECU/t di peso netto, per mese) // 1.2.3 // // Primo mese // Secondo e terzo mese // // // // Calamaro « Illex argentinus », intero, non pulito // 41 // 25 // // // // Calamaro « Illex argentinus », tubo // 49 // 32 // // //

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1990.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

(2) GU n. L 148 dell'1. 6. 1989, pag. 1.

(3) GU n. L 228 del 5. 8. 1989, pag. 10.