31990R1912

Regolamento (CEE) n. 1912/90 della Commissione, del 5 luglio 1990, relativo alla prova che i prodotti agricoli hanno lasciato il territorio doganale della Comunità attraverso la frontiera intertedesca

Gazzetta ufficiale n. L 173 del 06/07/1990 pag. 0021 - 0022


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1912/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1990

relativo alla prova che i prodotti agricoli hanno lasciato il territorio doganale della Comunità attraverso la frontiera intertedesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo (3), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 8, paragrafo 3, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi alle norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83 (5),

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del grassi (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 (7), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4 e l'articolo 26, paragrafo 3, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (9), in particolare l'arti- colo 12,

considerando che, con l'entrata in vigore del trattato intertedesco (Staatsvertrag) sull'unione monetaria, economica e sociale fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica democratica tedesca, saranno soppressi tutti gli uffici doganali su entrambi i lati della frontiera intertedesca;

considerando che, per non ostacolare le esportazioni comunitarie attraverso la frontiera interna tedesca a destinazione della Repubblica democratica tedesca o in transito sul suo territorio, pare necessario adottare disposizioni particolari relative alla prova che i prodotti agricoli hanno lasciato il territorio doganale della Comunità, richiesta, in particolare, ai fini della concessione delle restituzioni all'esportazione e dello svincolo delle cauzioni;

considerando che, a norma del trattato intertedesco, la Repubblica democratica tedesca aderirà alla tariffa doganale comune e si conformerà alle disposizioni fondamentali del diritto doganale comunitario; che la Repubblica federale di Germania provvede a che, a decorrere dal 1o luglio 1990, le necessarie formalità doganali siano espletate dalle autorità della Repubblica democratica tedesca conformemente alle pertinenti disposizioni comunitarie per quanto riguarda le esportazioni in provenienza dalla Comunità; che, pertanto, la prova di uscita dal territorio doganale della Comunità, in particolare l'esemplare di controllo T 5 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2823/87, può essere attestata dagli uffici doganali della Repubblica democratica tedesca sui documenti doganali comunitari all'uopo previsti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La prova che i prodotti agricoli hanno lasciato il territorio doganale della Comunità attraverso la frontiera intertedesca, ova essa sia prevista dalla normativa comunitaria, può essere rilasciata esclusivamente dagli uffici doganali della Repubblica democratica tedesca conformemente alle pertinenti disposizioni comunitarie.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, per prodotti agricoli si intendono:

- i prodotti agricoli compresi nell'allegato II del trattato e

- i prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato ed elencate nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio (10).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

(4) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

(5) GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

(6) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(7) GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

(8) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(9) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

(10) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.