REGOLAMENTO (CEE) N. 1847/90 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1990 che determina, per gli Stati membri, la perdita stimata di reddito, l'importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra nonché l'ammontare del primo acconto per la campagna 1990
Gazzetta ufficiale n. L 168 del 30/06/1990 pag. 0031 - 0033
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1847/90 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1990 che determina, per gli Stati membri, la perdita stimata di reddito, l'importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra nonché l'ammontare del primo acconto per la campagna 1990 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 è concesso un premio per compensare l'eventuale perdita di reddito dei produttori di carni ovine e, in certe zone, dei produttori di carni caprine; che tali zone sono definite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3013/89 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 della Commissione, dell'11 aprile 1986, che determina le zone di montagna nelle quali è concesso il premio ai produttori di carni caprine (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3519/86 (3); che l'articolo 5, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89 prevede la possibilità di concedere, in certe zone, un premio ai produttori che detengono femmine della specie ovina di determinate razze di montagna diverse dalle pecore che possono beneficiare del premio; che tali pecore e tali zone sono definite nell'allegato del regolamento (CEE) n. 872/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che stabilisce le norme generali per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1970/87 (5); considerando che in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e al fine di consentire il versamento di un acconto ai produttori di carni ovine e caprine, è opportuno stimare la perdita di reddito prevedibile tenendo conto dell'andamento prevedibile dei prezzi di mercato; considerando che, a norma dell'articolo 22, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'importo del premio per pecora e per regione si ottiene, in via transitoria per la campagna di commercializzazione 1990, applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 4 un coefficiente che esprime, per ogni regione, la produzione media annua di carne d'agnello per pecora, espressa in 100 kg peso carcassa; che non è ancora stato possibile fissare il coefficiente per il 1990, data l'assenza di statistiche comunitarie complete; che, in attesa della sua fissazione, è opportuno utilizzare, provvisoriamente, i coefficienti applicati nel 1989, adeguati secondo le regole relative alla transizione; che per la regione 1, la perdita di reddito deve essere ridotta della media ponderata dei premi variabili effettivamente erogati e di quelli previsti per il resto della campagna 1990, media ottenuta in conformità del disposto del paragrafo 4 dell'articolo 24 dello stesso regolamento; che l'articolo 22, paragrafo 5 fissa, sempre per la campagna 1990, l'importo del premio per femmina della specie caprina e per femmina della specie ovina diverse dalla pecora ammessa a beneficiare del premio all'80 % del premio per pecora; considerando che, a norma dell'articolo 24, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89, le perdite di reddito della Gran Bretagna, da un lato, (senza aver detratto l'incidenza del premio variabile) e della zona Irlanda-Irlanda del Nord, dall'altro, ed i coefficienti che esprimono la produzione media annua di carne d'agnello per pecora vengono progressivamente conglobati in una pedita di reddito unica e in coefficienti unici, proporzionalmente alla soppressione effettiva del premio variabile per la macellazione durante ogni campagna; considerando che, a norma dell'articolo 22, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, per la campagna 1990 se, a richiesta degli interessati, è concesso un premio per pecora per la regione 2, un premio per pecora dello stesso importo del premio per pecora pagabile nella regione 2 potrà essere concesso nella regione 3 invece del premio pagabile in questa regione, se i beneficiari forniscono la prova giudicata soddisfacente dall'autorità competente che gli agnelli nati dalle pecore che essi detengono non sono stati macellati prima dell'età di due mesi; che, a norma dello stesso paragrafo, per la campagna 1990 potrà essere concesso nelle zone della regione 3 di cui all'articolo 5, paragrafo 5 un premio per capra d'importo pari all'80 % del premio pagabile per pecora nella regione 2, invece del premio pagabile in questa regione, se i beneficiari forniscono la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità competente, che i capretti nati dalle capre che essi detengono non sono stati macellati prima dell'età di due mesi; considerando che, a norma dell'articolo 22, paragrafo 8, se gli Stati membri che formano le regioni 3 e 4 abbiano istituito in modo soddisfacente per la Commissione già a partire dalla campagna 1990 un dispositivo atto a distinguere i produttori di agnelli pesanti da quelli di agnelli leggeri, essi beneficiano, per detta campagna, del premio versato per la regione 2 per i produttori di agnelli pesanti e, per i produttori di agnelli leggeri, di un premio corrispondente al 70 % di quello a favore dei produttori di agnelli pesanti, tenendo presente che lo stesso premio si applica anche alle capre; che entrambi gli Stati membri che compongono la regione 4 hanno creato tale dispositivo per la campagna 1990; considerando che, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'importo del premio deve essere ridotto dell'incidenza, sul prezzo di base, del coefficiente di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo; che il coefficiente è stato fissato in via provvisoria dal regolamento (CEE) n. 3618/89 della Commissione, del 1o dicembre 1989, relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine per la campagna 1990 (1); considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'acconto semestrale è fissato al 30 % del premio previsto; che a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3007/84 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1260/90 (3) l'acconto è versato esclusivamente se l'importo è di almeno 1 ecu; considerando che il comitato di gestione per gli ovini e caprini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Tra il prezzo di base e il prezzo di mercato prevedibile per la campagna 1990 si constata una differenza nelle seguenti regioni: (in ECU/100 kg) 1.2 // // // Regione // Differenza // // // 1 // 106,188 // 2 // 127,664 // - Zona Irlanda - Irlanda del Nord // 158,622 // 4 // 54,340 // // Articolo 2 1. L'importo stimato del premio pagabile per pecora e per regione è il seguente: (in ECU) 1.2 // // // Regione // Importo stimato del premio pagabile per pecora // // // 1 // 11,451 // 2 - Zona Irlanda - Irlanda del Nord // 25,394 // - Resto della regione 2 // 22,708 // 3 - (articolo 22, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89) // 22,708 // 4 - (articolo 22, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89): // // - produttori agnelli pesanti // 22,708 // - produttori agnelli leggeri // 15,896 // // 2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori è fissato come segue: (in ECU) 1.2 // // // Regione // Acconto del premio pagabile per pecora // // // 1 // 3,435 // 2 - Zona Irlanda - Irlanda del Nord // 7,618 // - Resto della regione 2 // 6,812 // 3 - (articolo 22, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89) // 6,812 // 4 - (articolo 22, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89): // // - produttori agnelli pesanti // 6,812 // - produttori agnelli leggeri // 4,769 // // Articolo 3 1. L'importo stimato del premio pagabile per capra e per regione nelle zone designate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3013/89 e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 è il seguente: (in ECU) 1.2 // // // Regione // Importo stimato del premio pagabile per capra // // // 2 // 18,166 // 3 (articolo 22, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89) // 18,166 // 4 (articolo 22, paragrafo 8 del regolamento 15. 2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di carni caprine situati nelle zone di cui al paragrafo 1 è fissato come segue: (in ECU) 1.2 // // // Regione // Acconto del premio pagabile per capra // // // 2 // 5,450 // 3 (articolo 22, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89) // 5,450 // 4 (articolo 22, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89) // 4,769 // // Articolo 4 1. L'importo stimato del premio pagabile per ovine diverse dalle pecore che danno diritto al premio e per regione, nelle zone di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 872/84, è il seguente: (in ECU) 1.2 // // // Regione // Importo stimato del premio pagabile per ovine diverse dalle pecore che danno diritto al premio // // // 1 // 9,161 // // 2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di ovine diverse dalle pecore che possono beneficiare del premio, situati nelle zone di cui al paragrafo 1 è fissato come segue: (in ECU) 1.2 // // // Regione // Acconto del premio pagabile per ovine diverse dalle pecore che danno diritto al premio // // // 1 // 2,798 // // Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. (2) GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 25. (3) GU n. L 325 del 20. 11. 1986, pag. 17. (4) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 40. (5) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 23. (CEE) n. 3013/89) // 15,896 // // (1) GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 18. (2) GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 28. (3) GU n. L 124 del 15. 5. 1990, pag.