31990R1842

REGOLAMENTO (CEE) N. 1842/90 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 1156/90 relativo ai certificati d'importazione per i prodotti del settore del pollame originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

Gazzetta ufficiale n. L 168 del 30/06/1990 pag. 0015 - 0015


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1842/90 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 1156/90 relativo ai certificati d'importazione per i prodotti del settore del pollame originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (1), in particolare l'articolo 27,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 903/90 della Commissione (2), il quale prevede lo scaglionamento per trimestre del volume del contingente, è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 1741/90 (3) che vi sostituisce quello semestrale; che occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CEE) n. 1156/90 della Commissione (4) per quanto concerne i quantitativi ivi previsti per i quali si possono presentare domande di titolo d'importazione relative al secondo semestre del 1990,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1156/90 è modificato come segue:

L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 1

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 903/90 possono essere presentate domande di titoli nei primi dieci giorni del mese di luglio 1990 per i seguenti quantitativi:

- 200 t di prodotti di cui al codice NC 0207,

- 250 t di prodotti di cui ai codici NC 1602 31 e 1602 39. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

(2) GU n. L 93 del 10. 4. 1990, pag. 20.

(3) GU n. L 161 del 27. 6. 1990, pag. 32.

(4) GU n. L 116 dell'8. 5. 1990, pag. 8.