31990R1794

Regolamento (CEE) n. 1794/90 del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativo alle misure transitorie per gli scambi con la Repubblica democratica tedesca

Gazzetta ufficiale n. L 166 del 29/06/1990 pag. 0001 - 0002


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1794/90 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1990

relativo alle misure transitorie per gli scambi con la Repubblica democratica tedesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28 e 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Repubblica federale di Germania e la Repubblica democratica tedesca hanno concluso un trattato (Staatsvertrag) che comporta l'immediata realizzazione di un'unione monetaria nonché la graduale integrazione della Repubblica democratica tedesca nel sistema economico sociale della Repubblica federale di Germania e nell'ordinamento giuridico della Comunità anteriormente all'unificazione formale tra le due Germanie;

considerando che lo « Staatsvertrag » prevede che la Repubblica democratica tedesca orienti la propria politica in riferimento al diritto ed alle finalità delle Comunità europee;

considerando che nel periodo precedente l'unificazione, la regolamentazione degli scambi tra la Repubblica democratica tedesca, da un lato, e la Repubblica federale di Germania e gli altri Stati membri della Comunità, dall'altro, dovrebbe essere orientata verso il libero accesso dei prodotti comunitari nella Repubblica democratica tedesca nonché verso un accesso equivalente dei prodotti di quest'ultima nella Comunità; che questo libero accesso dei prodotti della Repubblica democratica tedesca può essere tuttavia accordato solo se essa garantisce un'adeguata protezione alle proprie frontiere con i paesi terzi;

considerando che, ai fini di un rapido adeguamento del regime esterno della Comunità allo sviluppo nella Repubblica democratica tedesca, è opportuno conferire alla Commissione le corrispondenti competenze di esecuzione secondo la procedura del comitato di gestione;

considerando che, per quanto riguarda gli scambi della Repubblica democratica tedesca, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro, il presente regolamento è applicabile tenendo conto degli articoli pertinenti dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'applicazione dei dazi doganali e di qualsiasi tassa di effetto equivalente nonché delle restrizioni quantitative e di ogni misura restrittiva derivante dagli strumenti della politica commerciale comune è sospesa, negli scambi tra la Comunità e la Repubblica democratica tedesca, tenendo conto delle disposizioni pertinenti dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, nella misura in cui la Commissione constati, secondo la procedura dell'articolo 4, che sono riunite le condizioni figuranti all'articolo 2.

Tuttavia il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese possono mantenere nei confronti della Repubblica democratica tedesca le restrizioni quantitative relative ai prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 288/82 (1).

Il presente regolamento non è applicabile ai prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato nonché alle merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli e che sono previste nel regolamento (CEE) n. 3033/80 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1436/90 (3).

Articolo 2

1. La Commissione è abilitata a prendere, secondo la procedura prevista all'articolo 4, le misure di esecuzione relative all'articolo 1, nella misura in cui:

a) la Repubblica democratica tedesca introduca nei propri scambi coi paesi terzi la tariffa doganale comune, la legislazione doganale comunitaria, nonché le altre misure della politica commerciale comune o, in particolare nei casi di cui al paragrafo 2, misure che garantiscano che le disposizioni previste dalla Comunità nei confronti dei paesi terzi non vengano eluse, e

b) la Repubblica democratica tedesca prenda o si appresti a prendere misure che garantiscano il libero accesso alle merci comunitarie.

2. La condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) lascia impregiudicati gli obbighi che derivano alla Repubblica democratica tedesca dagli accordi conclusi con i paesi terzi.

Articolo 3

1. In deroga alla procedura prevista all'articolo 4, la Commissione, che agisca di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può ripristinare la misure sospese a norma dell'articolo 1, nella misura in cui l'applicazione dello stesso articolo comporti difficoltà economiche gravi in un settore di attività in uno o più Stati membri della Comunità.

2. Se la Repubblica democratica tedesca è indotta a prendere misure di protezione per evitare che il libero accesso di merci comunitarie comporti difficoltà gravi in un settore della sue attività economiche, ciò non ostacolerà l'applicazione dell'articolo 1, purché dette misure siano applicate in modo uniforme ad una o più categorie di merci comunitarie.

Articolo 4

Le misure previste nel presente regolamento nonché ogni altra modalità di applicazione necessaria sono adottate secondo la procedura seguente:

La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure con sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

In tal caso la Commissione differisce di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Le misure sospensive prese a norma dell'articolo 1 possono essere rese applicabili con effetto al 1o luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. GEOGHEGAN-QUINN

(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

(2) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

(3) GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 9.