31990R1645

REGOLAMENTO (CEE) N. 1645/90 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 1990 recante apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari della Iugoslavia partecipanti alle fiere commerciali di Berlino del 1990

Gazzetta ufficiale n. L 154 del 20/06/1990 pag. 0015 - 0016


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1645/90 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 1990

recante apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari della Iugoslavia partecipanti alle fiere commerciali di Berlino del 1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4135/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Iugoslavia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3531/89 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4135/86 subordina l'importazione nella Comunità di prodotti tessili originari della Iugoslavia ad un regime comune di autorizzazione, di limitazione quantitativa e di ripartizione tra gli Stati membri;

considerando che, come già negli anni precedenti, si terranno a Berlino nel 1990 delle fiere commerciali, per le quali la Iugoslavia dovrebbe participare con gli altri paesi terzi esportatori e che le aliquote attuali dei contingenti comunitari attribuiti alla Repubblica federale di Germania possono rivelarsi insufficienti per soddisfare completamente il fabbisogno di dette fiere commerciali;

considerando che è pertanto necessario aprire contingenti supplementari per le fiere commerciali di Berlino per assegnarli alla Repubblica federale di Germania;

considerando che è opportuno che le autorizzazioni d'importazione vengano rilasciate nel rispetto delle regole dell'origine di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4135/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili « Iugoslavia », istituito con regolamento (CEE) n. 4135/86,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti supplementari di cui in allegato sono aperti in aggiunta ai limiti quantitativi all'importazione fissati con regolamento (CEE) n. 4135/86 e assegnati alla Repubblica federale di Germania in occasione delle fiere commerciali di Berlino che si svolgeranno nel 1990.

Articolo 2

1. Le competenti autorità della Repubblica federale di Germania autorizzano le importazioni, fino a concorrenza dei contingenti supplementari di cui all'articolo 1, unicamente per i contratti firmati a Berlino durante le fiere commerciali nella misura in cui sono riconosciuti dalle competenti autorità suscettibili di beneficiare di dette autorizzazioni, a condizione che i prodotti oggetto dei suddetti contratti siano imbarcati dopo il 15 ottobre 1990 in Iugoslavia per essere esportati nella Repubblica federale di Germania.

2. Il periodo di validità delle autorizzazioni d'importazione o dei documenti equipollenti, rilasciati in conformità del paragrafo 1, non potrà estendersi oltre il 31 dicembre 1991.

3. Il quantitativo totale oggetto dei contratti autorizzati in conformità del paragrafo 1 deve essere notificato alla Commissione entro e comunque non oltre il 31 dicembre 1990.

Articolo 3

L'importazione dei prodotti tessili, oggetto delle autorizzazioni rilasciate in conformità dell'articolo 2, ha luogo in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4135/86.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1990.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 347 del 28. 11. 1989, pag. 4.

ALLEGATO

1.2.3.4.5.6 // // // // // // // Categoria // Codice NC // Designazione delle merci // Paesi terzi // Unità // Quantitativi // // // // // // // // // // // // // 5 // 6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 39 6110 10 91 6110 10 99 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99 // Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia // Iugoslavia // 1 000 pezzi // 64 // // // // // // // 8 // 6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00 // Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali // Iugoslavia // 1 000 pezzi // 102 // // // // // // // 16 // 6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 90 6203 23 90 6203 29 19 // Vestiti, completi e insieme, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci // Iugoslavia // 1 000 pezzi // 48 // // // // // //