31990R1627

REGOLAMENTO (CEE) N. 1627/90 DELLA COMMISSIONE del 15 giugno 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 906/90 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Belgio

Gazzetta ufficiale n. L 152 del 16/06/1990 pag. 0058 - 0058


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1627/90 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 906/90 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (2), in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione del Belgio, con il regolamento (CEE) n. 906/90 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1626/90 (4) sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in detto paese;

considerando che le misure eccezionali sono in vigore dal 12 aprile 1990; che, in base al numero medio degli animali oggetto di domande fra il 12 aprile 1990 e l'8 giugno 1990, il numero degli animali interessati dalle misure considerate nel presente regolamento può essere fissato fino a 46 000 suini grassi e 15 000 suinetti grassi per settimana; che, tenuto conto dell'entità dell'epizoozia e segnatamente della sua durata nonché, di conseguenza, della portata degli sforzi necessari per il sostegno del mercato, sembra opportuno che detti sforzi siano ripartiti fra la Comunità e lo Stato membro interessato; che a tal fine è opportuno prevedere l'acquisto da parte della Comunità della metà degli animali presentati fino a un massimo di 23 000 suini grassi e di 7 500 suinetti grassi; che, quale contropartita, è opportuno autorizzare il Regno del Belgio ad acquistare almeno il medesimo numero di capi ai medesimi prezzi e in base alle medesime condizioni applicate per quelli acquistati a spese della Comunità;

considerando che, a causa di una serie di ritardi nell'applicazione delle misure di sostegno, occorre prevedere che tutti gli animali oggetto di domande presentate fino all'8 giugno 1990 incluso siano a carico dalla Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 906/90 è modificato come segue:

« Articolo 1

1. Dal 18 giugno 1990, l'organismo d'intervento del Belgio procede ogni settimana all'acquisto, a spese della Comunità, della metà degli animali oggetto di domande di acquisto presentate nel corso di una settimana e fino a un massimo di 23 000 suini vivi di peso superiore a 110 kg in media per partita e di 7 500 suinetti di peso superiore a 25 kg in media per partita.

Tuttavia, gli acquisti oggetto di domande presentate fino all'8 giugno 1990 incluso per un totale di 109 000 suinetti grassi e di 330 000 suini grassi sono presi a carico dalla Comunità.

2. Il Regno del Belgio è autorizzato a procedere all'acquisto, a sue spese, ai prezzi fissati all'articolo 4 del presente regolamento e alle condizioni contemplate nel paragrafo precedente, almeno dal medesimo numero di capi che acquista a spese della Comunità conformemente al disposto del paragrafo precedente. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 18 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

(3) GU n. L 93 del 10. 4. 1990, pag. 27.

(4) Vedi pagina 57 della presente Gazzetta ufficiale.