REGOLAMENTO (CEE) N. 1582/90 DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 3474/89 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il quantitativo massimo di olio di girasole da immettere in consumo in Spagna e da esportare da tale Stato membro
Gazzetta ufficiale n. L 150 del 14/06/1990 pag. 0010 - 0010
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1582/90 DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 3474/89 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il quantitativo massimo di olio di girasole da immettere in consumo in Spagna e da esportare da tale Stato membro LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, visto il regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti nel settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 387/90 (2), in particolare l'articolo 16, considerando che il regolamento (CEE) n. 3474/89 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 581/90 (4), ha fissato, tra l'altro, la quantità di semi di girasole ammessa a beneficiare dell'aiuto compensativo; considerando che il saldo positivo figurante nel bilancio preventivo dell'olio di girasole per la campagna di commercializzazione 1989/1990 rende opportuno un aumento del quantitativo di semi di girasole ammessi a beneficiare dell'aiuto compensativo; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3474/89, terzo trattino, la cifra « 115 000 » è sostituita da « 152 500 ». Articolo 2 La domanda di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1183/86 può essere presentata solo a partire dal settimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47. (2) GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 8. (3) GU n. L 337 del 21. 11. 1989, pag. 19. (4) GU n. L 59 dell'8. 3. 1990, pag. 30.