31990R1582

REGOLAMENTO (CEE) N. 1582/90 DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 3474/89 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il quantitativo massimo di olio di girasole da immettere in consumo in Spagna e da esportare da tale Stato membro

Gazzetta ufficiale n. L 150 del 14/06/1990 pag. 0010 - 0010


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1582/90 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 3474/89 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il quantitativo massimo di olio di girasole da immettere in consumo in Spagna e da esportare da tale Stato membro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti nel settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 387/90 (2), in particolare l'articolo 16,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3474/89 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 581/90 (4), ha fissato, tra l'altro, la quantità di semi di girasole ammessa a beneficiare dell'aiuto compensativo;

considerando che il saldo positivo figurante nel bilancio preventivo dell'olio di girasole per la campagna di commercializzazione 1989/1990 rende opportuno un aumento del quantitativo di semi di girasole ammessi a beneficiare dell'aiuto compensativo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3474/89, terzo trattino, la cifra « 115 000 » è sostituita da « 152 500 ».

Articolo 2

La domanda di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1183/86 può essere presentata solo a partire dal settimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

(2) GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 8.

(3) GU n. L 337 del 21. 11. 1989, pag. 19.

(4) GU n. L 59 dell'8. 3. 1990, pag. 30.