31990R1573

REGOLAMENTO (CEE) N. 1573/90 DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 1990 che fissa i prezzi d'entrata dei cereali e di alcune categorie di farine, semole e semolini per la campagna 1990/1991

Gazzetta ufficiale n. L 149 del 13/06/1990 pag. 0009 - 0010


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1573/90 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1990

che fissa i prezzi d'entrata dei cereali e di alcune categorie di farine, semole e semolini per la campagna 1990/1991

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafi 5 e 6,

considerando che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75, il prezzo d'entrata dei cereali principali dev'essere fissato in modo che, sul mercato di Duisburg, il prezzo di vendita dei prodotti importati raggiunga il livello del prezzo indicativo; che è possibile raggiungere tale obiettivo qualora dal prezzo indicativo si detraggano le spese di trasporto più favorevoli tra Rotterdam e Duisburg, le spese di trasbordo a Rotterdam e un margine di commercializzazione; che, per la campagna 1990/1991, i prezzi indicativi sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1497/90 della Commissione, del 31 maggio 1990, relativo all'adeguamento dei prezzi e degli importi fissati in ecu per la campagna 1990/1991 nel settore dei cereali a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e in applicazione del regime degli stabilizzatori (3);

considerando che il prezzo di entrata degli altri cereali per i quali non è stato fissato il prezzo indicativo, deve, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2727/75, essere determinato in modo che, per i cereali generali concorrenti, il prezzo indicativo possa essere raggiunto sul mercato di Duisburg;

considerando che, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2727/75, i prezzi d'entrata delle farine di frumento segalato e di segala, nonché delle semole e dei semolini di frumento devono essere fissati secondo le norme e per le qualità tipo determinate agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2226/88 del Consiglio (4); che, dai calcoli effettuati in applicazione di tali norme, risultano i prezzi indicati qui di seguito;

considerando che il regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991, a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna (5), ha stabilito l'elenco dei prezzi degli importi cui si applica il coefficiente 1,001712 nell'ambito del regime dello smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che occorre tener conto della riduzione che ne deriva per i prezzi e gli importi fissati in ecu dalla Commissione per la campagna di commercializzazione 1990/1991;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 2727/75, per la campagna di commercializzazione 1990/1991 i prezzi di entrata dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) dello stesso regolamento sono fissati come segue:

1.2 // // (in ecu per tonnellata) // - frumento (grano tenero e frumento segalato): // 229,85 // - segala: // 208,92 // - orzo: // 208,92 // - granturco: // 208,92 // - frumento (grano) duro: // 283,01 // - avena: // 200,56 // - grano saraceno: // 208,92 // - sorgo: // 208,92 // - miglio: // 208,92 // - scagliola: // 208,92 // - farina di frumento e frumento segalato: // 348,54 // - farina di segala: // 321,49 // - semole e semolini di frumento tenero: // 376,42 // - semole e semolini di frumento duro: // 44,69.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

(3) GU n. L 140 dell'1. 6. 1990, pag. 118.

(4) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 23.

(5) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.