REGOLAMENTO (CEE) N. 1497/90 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1990 relativo all'adeguamento dei prezzi e degli importi fissati in ecu per la campagna 1990/1991 nel settore dei cereali a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e in applicazione del regime degli stabilizzatori
Gazzetta ufficiale n. L 140 del 01/06/1990 pag. 0118 - 0119
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1497/90 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1990 relativo all'adeguamento dei prezzi e degli importi fissati in ecu per la campagna 1990/1991 nel settore dei cereali a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e in applicazione del regime degli stabilizzatori LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 luglio 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (4), in particolare l'articolo 4 ter, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallinamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna (5), ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi del settore del cereali ai quali si applica il coefficiente di 1,001712 a decorrere dall'inizio della campagna 1990/1991, nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 784/90 prevede di precisare la riduzione che ne risulta, segnatamente per i prezzi e gli importi fissati in ecu dal Consiglio per la campagna di commercializzazione 1990/1991; considerando che la Commissione ha constatato che, in applicazione dell'articolo 4 ter, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la produzione di cereali nel 1989/1990 ha superato il quantitativo massimo garantito per la campagna in causa; che, in applicazione dell'articolo 4 ter, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75, occorre diminuire del 3 % i prezzi d'intervento dei cereali fissati dal Consiglio per la campagna 1990/1991 e adattare i prezzi indicativi; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I prezzi d'intervento e i prezzi indicativi fissati in ecu dal Consiglio per la campagna 1990/1991 nel settore dei cereali sono ridotti conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/90. Essi sono arrotondati alla quinta cifra significativa. Gli altri importi relativi al settore del cereali e dei prodotti amidacei contemplati nell'allegato del citato regolamento, fatta eccezione per i prezzi d'entrata, sono quelli indicati nell'allegato I del presente regolamento. Articolo 2 In applicazione dell'articolo 4 ter, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75, i prezzi d'intervento e i prezzi indicativi applicabili per la campagna 1990/1991 nel settore dei cereali, sono quelli indicati nell'allegato II. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6. (2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (4) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1. (5) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102. ALLEGATO I 1.2 // // (in ECU/t) // CEREALI // // Settore dei cereali // // La maggiorazione speciale di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75: // // - per il frumento tenero // 3,47 // - per la segala // 8,43 // Prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 // 5,06 // Importo globale e ripartizione per Stato membro dell'aiuto diretto ai piccoli produttori di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 729/89 // 219,62 // Aiuto alla produzione di frumento duro di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75: // // - CEE 10 // 171,14 // - Spagna // 110,79 // Aiuto alla produzione di talune varietà di granturco duro vitreo di cui all'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 2727/75 // 124/79 // Settore dei prodotti amidacei // // Prezzo minimo delle patate, di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1008/86 // 248,67 // Premio al produttore di fecola di patate di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1008/86 // 18,67 ALLEGATO II 1.2.3.4 // // (in ECU/t) // // (in ECU/t) // FRUMENTO TENERO // // GRANTURCO // // Prezzo d'intervento // 168,55 // Prezzo d'intervento // 168,55 // Prezzo indicativo // 234,22 // Prezzo indicativo comune // 213,29 // SEGALA // // SORGO // // Prezzo d'intervento // 160,13 // Prezzo d'intervento // 160,13 // Prezzo indicativo comune // 213,29 // Prezzo indicativo comune // 213,29 // ORZO // // FRUMENTO DURO // // Prezzo d'intervento // 160,13 // Prezzo d'intervento // // // // - CEE 10 // 235,96 // // // - Spagna // 212,71 // Prezzo indicativo comune // 213,29 // Prezzo indicativo // 287,38