REGOLAMENTO (CEE) N. 1414/90 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 3177/80 relativo al luogo di introduzione da prendere in considerazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio relativo al valore in dogana delle merci
Gazzetta ufficiale n. L 136 del 29/05/1990 pag. 0014 - 0014
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1414/90 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 3177/80 relativo al luogo di introduzione da prendere in considerazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio relativo al valore in dogana delle merci LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4046/89 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, considerando che l'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1224/80 definisce il luogo di introduzione da prendere in considerazione per determinare il valore in dogana; considerando che il regolamento (CEE) n. 3177/80 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3578/85 (4), prevede un trattamento speciale per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità, alle condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1224/80, in particolare per le merci spedite fino al luogo di destinazione attraverso i territori austriaco, iugoslavo, svizzero o della Repubblica democratica tedesca, dato che la via più normale per il luogo di destinazione può essere quella che attraversa questi territori; considerando che tenendo conto dei cambiamenti intervenuti nel frattempo alle condizioni di trasporto attraverso il territorio austriaco, sembra giustificato di estendere detto trattamento speciale alle merci che traversano, nelle stesse condizioni, i territori dell'Ungheria e della Cecoslovacchia; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del valore in dogana, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3177/80 è modificato come segue: 1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. Per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e spedite al luogo di destinazione in un'altra parte di questo territorio, attraverso i territori austriaco, svizzero, ungherese, cecoslovacco, iugoslavo o della Repubblica democratica tedesca, il valore in dogana è determinato prendendo in considerazione il primo luogo di introduzione nel territorio doganale della Comunità, a condizione che le merci formino oggetto di una spedizione diretta attraverso i territori austriaco, svizzero, ungherese, cecoslovacco, iugoslavo o della Repubblica democratica tedesca, e che l'attraversamento di questi territori corrisponda ad una via normale rispetto al luogo di destinazione. » 2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 2 Le disposizioni dell'articolo 1 sono applicabili anche quando, per ragioni inerenti al trasporto, le merci abbiano formato oggetto nei territori austriaco, svizzero, ungherese, cecoslovacco, iugoslavo o della Repubblica democratica tedesca di uno sbarco, di un trasbordo o di una sosta momentanea. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1990. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1. (2) GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 24. (3) GU n. L 335 del 12. 12. 1980, pag. 1. (4) GU n. L 347 del 23. 12. 1985, pag. 1.