REGOLAMENTO (CEE) N. 1381/90 DELLA COMMISSIONE del 22 maggio 1990 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébé), della categoria di prodotti n. 68 (numero d'ordine 40.0680) originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 133 del 24/05/1990 pag. 0021 - 0021
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1381/90 DELLA COMMISSIONE del 22 maggio 1990 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébé), della categoria di prodotti n. 68 (numero d'ordine 40.0680) originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1990 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12, considerando che in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3897/89, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali; considerando che per gli indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébé) della categoria di prodotti n. 68 (numero d'ordine 40.0680) originari della Tailandia il massimale è fissato a 87 t; che alla data dell'8 maggio 1990 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Tailandia, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A partire dal 27 maggio 1990 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3897/89, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti originari della Tailandia: 1.2.3.4 // // // // // Numero d'ordine // Categoria (Unità) // Codice NC // Designazione delle merci // // // // // // // // // 40.0680 // 68 (tonnellate) // 6111 10 90 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 00 ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00 // Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébé), esclusi i guanti per bambini piccoli (bébé) delle categorie 10 e 87 e le calze e calzini tessuti della categoria 88 // // // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1990. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 45.