31990R1359

REGOLAMENTO ( CEE ) N. 1359/90 DEL CONSIGLIO, DEL 14 MAGGIO 1990, CHE FISSA, PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1990/1991, L' IMPORTO DELL' AIUTO PER I BACHI DA SETA

Gazzetta ufficiale n. L 134 del 28/05/1990 pag. 0025 - 0025


REGOLAMENTO (CEE) N. 1359/90 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 1990

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, e l'articolo 234, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4005/87 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 dispone che l'importo dell'aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità venga fissato ogni anno in modo da contribuire a garantire un reddito equo al bachicoltore, tenuto conto della situazione del mercato dei bozzoli e della seta greggia e della sua evoluzione prevedibile nonché della politica d'importazione;

considerando che gli articoli 79 e 246 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo hanno determinato i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto per i bachi da seta in questi due Stati membri;

considerando che l'applicazione dei suddetti criteri comporta la fissazione dell'importo dell'aiuto al livello sotto indicato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di allevamento 1990/1991 l'importo dell'aiuto per i bachi da seta previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 è fissato per telaino utilizzato:

- a 79,84 ecu per la Spagna e il Portogallo,

- a 112,00 ecu per gli altri Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. J. O'MALLEY

(1) GU n. L 100 del 27. 4. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 48.

(3) GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 31.

(4) GU n. C 96 del 17. 4. 1990.

(5) GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 34.