REGOLAMENTO ( CEE ) N. 1351/90 DEL CONSIGLIO, DEL 14 MAGGIO 1990, CHE FISSA, PER LA CAMPAGNA CEREALICOLA 1990/1991, IL PREZZO MINIMO DELLE PATATE CHE I FABBRICANTI DI FECOLA DEVONO PAGARE AI PRODUTTORI DI PATATE
Gazzetta ufficiale n. L 134 del 28/05/1990 pag. 0016 - 0016
REGOLAMENTO (CEE) N. 1351/90 DEL CONSIGLIO del 14 maggio 1990 che fissa, per la campagna cerealicola 1990/1991, il prezzo minimo delle patate che i fabbricanti di fecola devono pagare ai produttori di patate IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1008/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce talune modalità del regime delle restituzioni alla produzione applicabile alla fecola di patate (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1350/90 (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione (3), considerando che, ai termini del regolamento (CEE) n. 1008/86, occorre che il Consiglio fissi un prezzo minimo che i fabbricanti di fecola devono versare ai produttori di patate, franco stabilimento, per le patate utilizzate nella fabbricazione di fecola; che la concessione del premio ai fabbricanti di fecola è subordinata al pagamento di tale prezzo minimo; considerando che i prezzi di fornitura delle materie prime destinate alla fabbricazione dell'amido e della fecola devono restare connessi fra loro, per assicurare la parità delle condizioni di concorrenza tra i produttori di fecola e di amido, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il prezzo minimo delle patate che il fabbricante di fecola deve pagare ai produttori di patate, franco stabilimento, per la quantità di patate necessarie alla fabbricazione di una tonnellata di fecola, è di 249,10 ecu per la campagna cerealicola 1990/1991. Tale prezzo è adattato in funzione del tenore di fecola delle patate. Articolo 2 Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (5). Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 1990. Per il Consiglio Il Presidente D. J. O'MALLEY (1) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 5. (2) Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 15. (4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (5) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.