31990R1326

REGOLAMENTO ( CEE ) N. 1326/90 DEL CONSIGLIO, DEL 14 MAGGIO 1990, CHE FISSA I PREZZI D' ORIENTAMENTO NEL SETTORE DEL VINO PER LA CAMPAGNA 1990/1991

Gazzetta ufficiale n. L 132 del 23/05/1990 pag. 0022 - 0022


REGOLAMENTO (CEE) N. 1326/90 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 1990

che fissa i prezzi d'orientamento nel settore del vino per la campagna 1990/1991

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90 (2), in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che, nel fissare i prezzi d'orientamento per i diversi tipi di vino da tavola, occorre tener conto degli obiettivi della politica agraria comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agraria comune ha in particolare lo scopo di procurare alla popolazione agricola un tenore di vita equo, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che all'atto dell'ultima fissazione dei prezzi di orientamento, il regolamento (CEE) n. 1238/89 (6) aveva previsto, per la campagna viticola 1990/1991, la fissazione di un prezzo di orientamento uguale per i vini da tavola dei tipi R I, R II e A I della Comunità dei Dieci; che è opportuno sopprimere il divario tra il prezzo di orientamento dei tipi di vino rosso e quello del vino bianco facendo in modo che l'incidenza finanziaria media che ne deriva per i produttori globalmente e per il bilancio della Comunità sia neutra;

considerando che in Spagna il livello dei prezzi è differente da quello del prezzi comuni; che, in applicazione dell'articolo 70 dell'atto di adesione, è opportuno ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni, ogni anno, all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione dei prezzi spagnoli al livello indicato qui di seguito;

considerando che i prezzi di orientamento devono essere fissati per ciascun tipo di vino da tavola rappresentativo della produzione comunitaria, quale definito dall'allegato III del regolamento (CEE) n. 822/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1990/1991, il prezzi di orientamento per i vini da tavola sono fissati come sotto indicato:>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. J. O'MALLEY

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 97.

(4) GU n. C 96 del 17. 4. 1990.

(5) GU n. C 112 del 7. 5. 1989, pag. 34.

(6) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 33.