REGOLAMENTO ( CEE ) N. 1326/90 DEL CONSIGLIO, DEL 14 MAGGIO 1990, CHE FISSA I PREZZI D' ORIENTAMENTO NEL SETTORE DEL VINO PER LA CAMPAGNA 1990/1991
Gazzetta ufficiale n. L 132 del 23/05/1990 pag. 0022 - 0022
REGOLAMENTO (CEE) N. 1326/90 DEL CONSIGLIO del 14 maggio 1990 che fissa i prezzi d'orientamento nel settore del vino per la campagna 1990/1991 IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90 (2), in particolare l'articolo 27, vista la proposta della Commissione (3), visto il parere del Parlamento europeo (4), visto il parere del Comitato economico e sociale (5), considerando che, nel fissare i prezzi d'orientamento per i diversi tipi di vino da tavola, occorre tener conto degli obiettivi della politica agraria comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agraria comune ha in particolare lo scopo di procurare alla popolazione agricola un tenore di vita equo, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori; considerando che all'atto dell'ultima fissazione dei prezzi di orientamento, il regolamento (CEE) n. 1238/89 (6) aveva previsto, per la campagna viticola 1990/1991, la fissazione di un prezzo di orientamento uguale per i vini da tavola dei tipi R I, R II e A I della Comunità dei Dieci; che è opportuno sopprimere il divario tra il prezzo di orientamento dei tipi di vino rosso e quello del vino bianco facendo in modo che l'incidenza finanziaria media che ne deriva per i produttori globalmente e per il bilancio della Comunità sia neutra; considerando che in Spagna il livello dei prezzi è differente da quello del prezzi comuni; che, in applicazione dell'articolo 70 dell'atto di adesione, è opportuno ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni, ogni anno, all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione dei prezzi spagnoli al livello indicato qui di seguito; considerando che i prezzi di orientamento devono essere fissati per ciascun tipo di vino da tavola rappresentativo della produzione comunitaria, quale definito dall'allegato III del regolamento (CEE) n. 822/87, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna 1990/1991, il prezzi di orientamento per i vini da tavola sono fissati come sotto indicato:>SPAZIO PER TABELLA> Articolo 2 Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 1990. Per il Consiglio Il Presidente D. J. O'MALLEY (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 97. (4) GU n. C 96 del 17. 4. 1990. (5) GU n. C 112 del 7. 5. 1989, pag. 34. (6) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 33.