31990R1323

Regolamento (CEE) n. 1323/90 del Consiglio, del 14 maggio 1990, che istituisce un aiuto specifico per l'allevamento ovino e caprino in alcune zone svantaggiate della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 132 del 23/05/1990 pag. 0017 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 32 pag. 0188
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 32 pag. 0188


REGOLAMENTO (CEE) N. 1323/90 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 1990

che istituisce un aiuto specifico per l'allevamento ovino e caprino in alcune zone svantaggiate della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (4), prevede misure intese a ridurre il premio per pecora nel settore delle carni ovine e caprine se il numero di animali supera un certo massimale; che questa riduzione rischia di avere conseguenze sfavorevoli nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (5), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85 (6), in cui non esistono alternative alla produzione di carne ovina; che è quindi opportuno, conformemente alle iniziative previste dalla Commissione nella sua relazione sullo sviluppo del mondo rurale, prevedere per tali regioni una compensazione sotto forma di aiuto forfettario; che il presente regolamento deve essere applicabile dalla campagna di commercializzazione 1991, tenuto conto della riduzione del premio per pecora prevista per detta campagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nelle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE gli importi unitari

dei premi a favore dei produttori di carni ovine e caprine, calcolati conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89, sono integrati da un aiuto specifico ai sensi delle azioni «mondo rurale» dell'importo unitario di:

- 4 ecu per pecora per il produttori di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 4 del suddetto regolamento,

- 2,8 ecu per pecora per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 3,

- 2,8 ecu per capra per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 5 del suddetto regolamento,

- 2,8 ecu per animale femmina della specie ovina in caso d'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 8, secondo comma del suddetto regolamento,

- 4 ecu per pecora e 3,2 ecu per capra in caso d'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 6 del suddetto regolamento; in questo caso l'aiuto è limitato agli animali che soddisfano le condizioni di cui alle suddette disposizioni.

2. L'aiuto specifico di cui al paragrafo 1 è subordinato alle stesse condizioni previste per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. J. O'MALLEY

(1) GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 60.

(2) GU n. C 96 del 17. 4. 1990.

(3) GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 34.

(4) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

(5) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

(6) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.