31990R1206

Regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che stabilisce le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati

Gazzetta ufficiale n. L 119 del 11/05/1990 pag. 0074 - 0076
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 32 pag. 0176
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 32 pag. 0176


REGOLAMENTO (CEE) N. 1206/90 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 1990

che stabilisce le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del

24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1202/90 (2), in particolare gli articoli 5 e 8,

vista la proposta della Commissione (3),

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86 prevede, per le uve secche, che i produttori si impegnino a non consegnare ad alcun trasformatore una determinata percentuale dei quantitativi iscritti nel contratto; che detta percentuale deve consentire di garantire l'adeguata qualità dei prodotti consegnati; che, per le uve secche, il versamento dell'aiuto è subordinato alla non trasformazione di una percentuale da determinare dei quantitativi da parte dei trasformatori; che dette percentuali sono intese a garantire un'adeguata qualità dei prodotti destinati al consumo;

considerando che alcuni prodotti ammissibili all'aiuto alla produzione sono in concorrenza diretta tra loro; che l'aiuto alla produzione non deve incidere su tale situazione concorrenziale; che l'aiuto deve essere calcolato per i principali prodotti interessati e che l'aiuto per gli altri prodotti deve essere derivato dall'aiuto così calcolato;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86 prevede che il prezzo minimo da pagare al produttore per le uve secche e i fichi secchi sia aumentato nel corso della campagna; che occorre quindi precisare il prezzo della materia prima da prendere in considerazione per il calcolo dell'aiuto;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1 del suddetto regolamento prevede che il prezzo da raffrontare possa essere constatato nei principali paesi terzi produttori ed esportatori sul mercato mondiale; che tale prezzo deve essere quello pagato al produttore nella fase «uscita azienda agricola» per una materia prima di qualità comparabile a quella dei prodotti freschi comunitari destinati alla trasformazione; che, tuttavia, in sede di tale constatazione è opportuno ponderare tali dati in funzione delle esportazioni reali di prodotti finiti dei paesi produttori considerati sul mercato mondiale;

considerando che, per i prodotti la cui produzione comunitaria rappresenta una parte essenziale del mercato, l'anda

mento dei prezzi e dei quantitativi scambiati fra la Comunità e i paesi terzi durante l'anno civile che precede la fissazione degli aiuti, può fornire indicazioni supplementari sugli elementi di calcolo dell'aiuto; che, conseguentemente, occorre prevedere la possibilità di ridurre, se necessario, il livello dell'aiuto;

considerando che l'aiuto viene calcolato per la materia prima; che, tuttavia, l'aiuto deve essere concesso al prodotto finito peso netto; che il rapporto fra questi due elementi può essere stabilito sulla base delle rese medie constatate nella Comunità;

considerando che è opportuno disporre, secondo una procedura di decisione appropriata, della facoltà di applicare un sistema di adattamento monetario, se ciò è necessario a garantire normali condizioni di concorrenza di fronte ai paesi terzi;

considerando che gli organismi di ammasso riconosciuti dagli Stati membri devono procedere all'acquisto di quantitativi di uve secche e di fichi secchi al termine della campagna; che tali prodotti devono essere smerciati in modo da evitare la perturbazione del normale mercato commerciale; che a tal fine è opportuno prevedere condizioni di vendita fissate a livello comunitario;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sostituiscono quelle del regolamento (CEE) n. 1277/84 (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 2367/89 (5); che detto regolamento deve quindi essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le uve secche di Corinto, la percentuale di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86, è del 5 %.

2. Le percentuali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma del suddetto regolamento sono le seguenti:

a) per le uve secche di Corinto: 15 %,

b) per le altre uve secche: 8 %.

Articolo 2

1. Per quanto riguarda i prodotti derivati dai pomodori, l'aiuto alla produzione è calcolato per:

a) i concentrati di pomodori del codice NC 2002 90;

b) i pomodori pelati interi ottenuti dalla varietà San Marzano del codice NC 2002 10;

c) i pomodori pelati interi ottenuti dalla varietà Roma o da varietà analoghe del codice NC 2002 10;

c) i succhi di pomodori del codice NC 2009 50.

2. L'aiuto alla produzione per

- i fiocchi di pomodori del codice NC 0712 90 30

e

- i succhi di pomodori, compresa la passata, del codice NC 2002 90

è derivato, fatte salve le misure adottate in forza dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86, dall'aiuto calcolato per i concentrati di pomodori, tenuto conto del tenore in estratto secco dei prodotti.

3. L'aiuto alla produzione per:

- i pomodori interi o in pezzi, congelati del codice NC 0710 80 70,

- i pomodori non pelati interi, in conserva, del codice NC 2002 10 90,

e

- i pomodori pelati e non pelati, in pezzi, compresi il crush o salsa da pizza del codice NC 2002 10,

è derivato, fatte salve le misure adottate in forza dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86, dall'aiuto calcolato per i pomodori pelati interi ottenuti dalla varietà Roma o da varietà analoghe, tenuto conto, in particolare, delle caratteristiche commerciali dei prodotti.

4. L'aiuto alla produzione per le uve secche è calcolato per le uve sultanine.

L'aiuto alla produzione per le altre varietà o tipi di uve secche è derivato dal suddetto aiuto, fatte salve le misure adottate in forza dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86.

Articolo 3

1. Ai fini dell'applicazione dell'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 426/86, si applica il presente articolo.

2. L'aiuto alla produzione non può superare la differenza fra il prezzo minimo pagato al produttore della Comunità e il prezzo della materia prima dei principali paesi terzi produttori ed esportatori.

3. Il prezzo della materia prima dei principali paesi terzi concorrenti è determinato principalmente in base:

- ai prezzi realmente praticati nella fase «uscita azienda agricola» per prodotti freschi di qualità comparabile utilizzati per la trasformazione

e

- ponderati in funzione dei quantitativi di prodotti finiti esportati dai paesi terzi sul mercato mondiale.

4. Per i prodotti, la cui produzione comunitaria rappresenta almeno il 50 % del mercato del consumo comunitario, l'andamento dei prezzi e del volume delle importazioni e delle esportazioni è valutato in base ai dati dell'anno civile che precede l'inizio della campagna rispetto ai dati dell'anno civile precedente.

5. Il prezzo minimo della materia prima da prendere in considerazione per le uve secche e i fichi secchi è il prezzo minimo da pagare al produttore all'inizio della campagna, maggiorato della media degli aumenti mensili previsti all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86.

Articolo 4

Nella misura strettamente necessaria la Commissione può stabilire, secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 426/86, un sistema di adeguamento monetario al fine di tener conto dell'incidenza, sul prezzo minimo diminuito dell'aiuto, delle differenze fra:

- il tasso di conversione agricolo,

e

- la media dei tassi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1676/85 (1), in un periodo da determinare.

Articolo 5

I coefficienti di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86 sono calcolati in base alla media delle quantità di materia prima utilizzata e dei prodotti finiti in peso netto ottenuti nella Comunità nelle campagne 1987/1988, 1988/1989 e 1989/1990. Tali coefficienti sono adeguati, eventualmente, in base alle modifiche constatate ulteriormente.

Articolo 6

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 426/86, gli Stati membri riconoscono gli organismi di ammasso che offrono adeguate garanzie sia di un magazzinaggio in buone condizioni tecniche, sia di una soddisfacente gestione dei prodotti acquistati a titolo dell'intervento.

Detti organismi hanno l'obbligo, in particolare, di effettuare un magazzinaggio dei prodotti acquistati in locali distinti e di tenere per questi prodotti una contabilità distinta.

2. La messa in vendita delle uve secche e dei fichi secchi acquistati dagli organismi di ammasso nonché le condizioni della messa in vendita sono decise secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 426/86, tenuto conto della necessità di non compromettere l'equilibrio del mercato.

3. Qualora siano adottate misure particolari di cui all'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 426/86, possono essere previste condizioni speciali per garantire che il prodotto non sia deviato della sua destinazione.

In tal caso, può essere richiesta una cauzione particolare per far rispettare l'esecuzione degli impegni assunti. La cauzione viene incamerata, totalmente o in parte, se gli impegni non sono rispettati o lo sono solo parzialmente.

4. La messa in vendita si effettua mediante gara o mediante vendite a prezzi fissati anticipatamente.

Le offerte presentate sono prese in considerazione solo se viene costituita una cauzione.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 1277/84 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile per ciascuno dei prodotti a decorrere dalla campagna 1990/1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. COLLINS

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(2) Vedi pagina 66 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 92.

(4) GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.

(5) GU n. L 225 del 3. 8. 1989, pag. 1.

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.