REGOLAMENTO ( CEE ) N. 1196/90 DEL CONSIGLIO, DEL 7 MAGGIO 1990, RELATIVO AL RISANAMENTO DELLA PRODUZIONE COMUNITARIA DI MANDARINI
Gazzetta ufficiale n. L 119 del 11/05/1990 pag. 0055 - 0056
REGOLAMENTO (CEE) N. 1196/90 DEL CONSIGLIO del 7 maggio 1990 relativo al risanamento della produzione comunitaria di mandarini IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che il mercato comunitario dei mandarini è caratterizzato da un'offerta inadeguata rispetto alla domanda; che questa situazione è imputabile alla costante flessione della domanda di tale prodotto da parte dei consumatori; considerando che le misure di stabilizzazione del mercato non sono in grado, da sole, a porre rimedio a tali difficoltà; che è opportuno intervenire anche sul potenziale produttivo per un periodo di tre campagne, onde tener conto della perdita di interesse dei consumatori per questo prodotto; considerando che, per favorire un'azione nella direzione sopra esposta, occorre incoraggiare i produttori a rinunciare alla produzione di mandarini; che a tal fine è opportuno prevedere la concessione di un premio unico ai produttori che si impegnino ad estirpare il loro mandarineto e a non procedere al reimpianto di mandarini; che conviene modulare questo obbligo in funzione della superficie delle aziende; considerando che l'importo del premio deve essere stabilito tenendo conto del costo dell'operazione di estirpazione e della perdita di reddito; considerando che il premio di estirpazione mira al conseguimento degli obiettivi definiti all'articolo 39 del trattato; che è opportuno prevedere che tale misura sia finanziata dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia; considerando che conviene attuare questa azione in Portogallo fin dall'inizio della campagna 1990/1991, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nel corso delle campagne dal 1990/1991 al 1992/1993 i produttori comunitari di mandarini beneficiano, a loro richiesta e alle condizioni definite nel presente regolamento, di un premio unico per l'estirpazione dei mandarini. Articolo 2 La concessione del premio è subordinata all'impegno scritto del beneficiario di: a) estirpare o far estirpare in una volta, anteriormente al 1o aprile di un dato anno: - tutti i mandarini della sua azienda, se il mandarineto di questa conta una superficie inferiore a 10 ettari, - almeno metà dei mandarini della sua azienda; se il mandarineto di questa conta una superficie di 10 ettari o più; b) rinunciare all'impianto di mandarini. Articolo 3 L'importo del premio è fissato tenendo conto in particolare delle spese di estirpazione e della perdita di reddito subita dai produttori che hanno effettuato le operazioni di estirpazione. Articolo 4 Gli Stati membri accertano che il beneficiario osservi gli impegni di cui all'articolo 2. Essi adottano le misure complementari necessarie per garantire, in particolare, il rispetto delle disposizioni che disciplinano il premio e informano la Commissione delle misure adottate. Articolo 5 Le misure previste dal presente regolamente sono considerate interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (1). Esse sono finanziate dal FEAOG, sezione garanzia. Articolo 6 L'importo del premio e le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90 (3). Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile in Portogallo a decorrere dalla sua entrata in vigore. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1990. Per il Consiglio Il Presidente G. COLLINS (1) GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 74. (2) GU n. C 96 del 17. 4. 1990. (3) GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 34. (4) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (1) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (3) Vedi pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale.