31990R1056

REGOLAMENTO (CEE) N. 1056/90 DEL CONSIGLIO del 27 aprile 1990 che fissa il prezzo di base e il prezzo d'acquisto dei cavolfiori per il periodo dal 1o al 13 maggio 1990

Gazzetta ufficiale n. L 108 del 28/04/1990 pag. 0010 - 0010


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1056/90 DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 1990

che fissa il prezzo di base e il prezzo d'acquisto dei cavolfiori per il periodo dal 1o al 13 maggio 1990

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, per ciascuno dei prodotti che figurano nell'allegato II di detto regolamento e per ogni campagna di commercializzazione devono essere fissati un prezzo di base e un prezzo d'acquisto; che la commercializzazione dei prodotti in causa, raccolti durante una campagna determinata, si ripartisce per quanto riguarda i cavolfiori dal mese di maggio al mese di aprile dell'anno seguente;

considerando che è pertanto necessario, per assicurare la continuità dei prezzi dei cavolfiori, fissare il prezzo di base e il prezzo d'acquisto di tale prodotto per il periodo dal 1o al 13 maggio 1990;

considerando che il Portogallo, limitatamente alla prima tappa di adesione, è autorizzato a conservare, nel settore degli ortofrutticoli, la normativa nazionale in vigore in materia di organizzazione del mercato interno prima dell'adesione, alle condizioni stabilite dagli articoli da 262 a 265 dell'atto di adesione; che i prezzi fissati dal presente regolamento sono pertanto validi soltanto nella Comunità escluso il Portogallo;

considerando che l'applicazione dell'articolo 148, paragrafo 1 dell'atto di adesione dà luogo, in Spagna, a prezzi diversi da quelli comuni; che, a norma dell'articolo 149, occorre avvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per il ravvicinamento inducono a fissare i prezzi spagnoli al livello di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1o al 13 maggio 1990, il prezzo di base e il prezzo d'acquisto dei cavolfiori, espressi in ecu per 100 chilogrammi netti, sono fissati come segue:

- prezzo di base: 24,43 per la Spagna e 30,96 per gli altri Stati membri, escluso il Portogallo;

- prezzo d'acquisto: 10,62 per la Spagna e 13,47 per gli altri Stati membri, escluso il Portogallo.

Questi prezzi si riferiscono ai cavolfiori « coronati » della categoria di qualità I, presentati in imballaggio.

Questi prezzi non comprendono l'incidenza del costo dell'imballaggio nel quale il prodotto è presentato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 aprile 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.

(3) GU n. C 96 del 17. 4. 1990.