REGOLAMENTO (CEE) N. 1054/90 DEL CONSIGLIO del 25 aprile 1990 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni oli di gas con lieve tenore di zolfo
Gazzetta ufficiale n. L 108 del 28/04/1990 pag. 0007 - 0008
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1054/90 DEL CONSIGLIO del 25 aprile 1990 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni oli di gas con lieve tenore di zolfo IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28, vista la proposta della Commissione, considerando che nella Comunità la produzione di oli di gas è attualmente insufficiente; che, di conseguenza, l'approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione dipende attualmente, e per una parte non trascurabile, dalle importazioni da paesi terzi; che è opportuno provvedere senza indugio al fabbisogno di approvvigionamento più urgente della Comunità per i prodotti in questione ed alle condizioni più favorevoli; che occorre quindi aprire un contingente tariffario comunitario a dazio nullo, nei limiti di un volume di 3 500 000 tonnellate e per il periodo del 1o maggio al 31 dicembre 1990; che è nell'interesse della Comunità, in particolare per motivi di protezione dell'ambiente, che gli oli di gas ivi consumati abbiano un tenore di zolfo il più basso possibile; che sembra quindi opportuno limitare il beneficio del contingente tariffario in questione agli oli di gas con tenore di zolfo uguale o inferiore allo 0,2 % in peso; considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; considerando che è necessario prendere le misure necessarie per assicurare una gestione comunitaria ed efficace di tale contingente tariffario prevedendo la possibilità per gli Stati membri di prelevare dal volume contingentale le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni reali; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale e informarne gli Stati membri; considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione dei quantitativi prelevati da detta unione economica possono essere effettuati da uno dei suoi membri, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Dal 1o maggio al 31 dicembre 1990, il dazio doganale applicabile all'importazione dei prodotti designati qui di seguito è sospeso al livello e nei limiti del contingente tariffario comunitario indicato a lato: 1.2.3.4.5 // // // // // // Numero d'ordine // Codice NC (a) // Designazione delle merci // Volume contingentale (in t) // Dazio contingentale (in %) // // // // // // // // // // // 09.2783 // ex 2710 00 69 // Oli di gas con tenore di zolfo uguale o inferiore a 0,2 % in peso // 3 500 000 // 0 // // // // // (a) Codice Taric: 2710 00 69 * 10. 2. Nei limiti di detto contingente tariffario il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni previste in materia nell'atto di adesione del 1985. 3. Le importazioni del prodotto in questione che beneficiano dell'esenzione dal dazio doganale a titolo di un altro regime preferenziale non sono imputabili sul contingente tariffario. Articolo 2 Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurarne una gestione efficace. Articolo 3 Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica che include una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto oggetto del presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno. Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione. I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta. Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nella riserva. L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile della riserva. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesse modalità. Articolo 4 Fatto salvo l'articolo 48 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente nella misura in cui il saldo del volume contingentale lo consente. Articolo 5 Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché venga osservato il presente regolamento. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 aprile 1990. Per il Consiglio Il Presidente M. O'KENNEDY