31990R1014

Regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose

Gazzetta ufficiale n. L 105 del 25/04/1990 pag. 0009 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 32 pag. 0133
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 32 pag. 0133


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1014/90 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1990

recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 4, lettere f) 1) a); g); i) 1) d); i) 2); l) 1); i) 1) b); e r) 1),

considerando che occorre adottare le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1576/89 consistenti in precisazioni indispensabili e regole complementari ai principi definiti nel suddetto regolamento;

considerando che, nella determinazione delle suddette precisazioni e regole complementari, è opportuno prendere anzitutto in considerazione i criteri di cui si è tenuto conto in sede di adozione dello stesso regolamento (CEE) n. 1576/89; che è inoltre opportuno basarsi sulle tradizioni e sugli usi delle diverse regioni della Comunità, nella misura compatibile con il mercato unico; che un altro criterio deve consistere nella volontà di evitare qualsiasi rischio di confusione nelle diciture che figurano sull'etichetta, nonché di procurare al consumatore l'informazione più chiara e completa che sia possibile fornire nell'etichettatura;

considerando che il presente regolamento deve lasciare impregiudicate le disposizioni transitorie previste dal regolamento (CEE) n. 3773/89 della Commissione, del 14 dicembre 1989, che stabilisce misure transitorie per le bevande spiritose (2);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di applicazione per le bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 4, lettere f) 1) a) del regolamento (CEE) n. 1576/89, la quantità di feccia che può essere aggiunta alle vinacce per la fabbricazione di acquavite di vinaccia è al massimo di 25 kg per 100 kg di vinacce utilizzate. La quantità di alcole proveniente dalle fecce non deve superare il 35 % della quantità totale di alcole nel prodotto finito.

Articolo 2

Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (CEE) n. 1576/89, l'acquavite di residui di frutta è costituita dalla bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante fermentazione e distillazione a meno di 86 % vol dei residui di frutta, ad eccezione dell'uva. È autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolometrica.

Il tenore minimo di sostanze volatili è di 200 g per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Il tenore massimo di alcole metilico è di 1 500 g per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Il tenore massimo di acido cianidrico è di 10 g per ettolitro di alcole a 100 % vol nel caso dell'acquavite di residui di drupe (frutta con nocciolo).

La denominazione di vendita di tali prodotti è « acquavite di residui di » seguita dal nome del frutto utilizzato. In caso di utilizzazione di residui di vari tipi di frutta, la denominazione di vendita sarà « acquavite di residui di frutta ».

Articolo 3

Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera i) 1) d) del regolamento (CEE) n. 1576/89, il nome del frutto può sostituire la denominazione « acquavite di » seguita dal nome del frutto soltanto nel caso dei frutti sotto elencati e purché il consumatore non sia indotto in errore:

- prugne mirabelle (Prunus domestica L. var. syriaca),

- prugne (Prunus domestica L.),

- susine damaschine (Prunus domestica L.),

- corbezzole (Arbutus unedo L.),

- mela Golden Delicious.

Qualora sussita il rischio che le denominazioni suelencate non siano facilmente comprensibili per il consumatore finale, la dicitura « acquavite » deve figurare sull'etichetta eventualmente accompagnata da una spiegazione.

Articolo 4

Le bevande spiritose, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera i) 2) del regolamento (CEE) n. 1576/89, possono recare la denominazione « acquavite di » seguita dal nome del frutto se sull'etichetta figura l'indicazione supplementare « ottenuta mediante macerazione e distillazione ».

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle bevande spiritose ottenute dai frutti seguenti:

- more (Rubus fruticosus L.),

- fragole (Fragaria L.),

- mirtilli (Vaccinium myrtillus L.),

- lamponi (Rubus idaeus L.),

- ribes (Ribes vulgare Lam.),

- prugnole (Prunus spinosa L.),

- sorbe (Sorbus domestica L.),

- sorbe (Sorbus domestica L.),

- agrifoglio (Ilex cassine L.),

- sorbo selvatico (Sorbus torminalis L.),

- sambuco (Sarybucus nigra L.),

- rosa canina (Rosa canina L.),

- ribes nero (Ribes nigrum L.).

Articolo 5

Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera l) 1) del regolamento (CEE) n. 1576/89 la quantità di frutta utilizzata è pari ad almeno 5 kg per 20 litri di alcole a 100 % vol utilizzato.

Articolo 6

1. Le deroghe di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera i) 1) b) del regolamento (CEE) n. 1576/89 riguardano il tenore massimo di alcole metilico delle acquaviti di frutta, che è portato a 1 500 g per ettolitro di alcole a 100 % vol nel caso delle acquaviti prodotte da singoli produttori di frutta in distillerie aventi una produzione globale annua di acquavite non superiore a 500 hl di alcole a 100 % vol, ed ottenute dai frutti seguenti:

- prugne (Prunus domestica L.),

- prugne mirabelle (Prunus domestica L. var. syriaca),

- prugne d'Agen (Prunus domestica L.),

- mele (Malus domestica Borkh),

- corbezzole (Arbutus unedo L.).

2. Fino al 31 dicembre 1992, il disposto del paragrafo 1 si applica altresì all'acquavite di pera (Pyrus comunis) senza restrizioni per la produzione annua delle distillerie.

Articolo 7

In applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera r) 1) del regolamento (CEE) n. 1576/89, il tenore minimo di zucchero di 100 g/litro è ridotto:

- a 80 g/l per i liquori di genziana prodotti utilizzando esclusivamente la genziana, come sostanza aromatizzante;

- a 70g/l per i liquori di ciliegia il cui alcole è costituito esclusivamente da acquavite di ciliegie.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1.

(2) GU n. L 365 del 15. 12. 1989, pag. 48.