31990R0999

Regolamento (CEE) n. 999/90 della Commissione, del 20 aprile 1990, che stabilisce le modalità d'applicazione per quanto concerne le importazioni di riso originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

Gazzetta ufficiale n. L 101 del 21/04/1990 pag. 0020 - 0021


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REGOLAMENTO (CEE) N. 999/90 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 1990

che stabilisce le modalità d'applicazione per quanto concerne le importazioni di riso originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTO)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci ottenuti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (1), in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (3), in particolare l'articolo 12,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 715/90, il prelievo calcolato in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 (5), è diminuito di un importo pari al 50 % e di un elemento forfettario variante a seconda del grado di lavorazione del riso, sempreché sia stata riscossa all'esportazione dal paese terzo una tassa corrispondente;

considerando che la tassa all'esportazione può essere riscossa in modo puntuale soltanto se è conosciuto il prelievo che sarà applicato all'importazione nella Comunità; che a tale scopo è necessario disporre che il prelievo all'importazione debba essere fissato in anticipo, di modo che i commercianti possano conoscere l'importo che sarà detratto dal prelievo e quindi l'importo che deve essere riscosso all'atto dell'esportazione;

considerando che è oportuno accertarsi che il paese esportatore abbia effettivamente riscosso la tassa all'esportazione per un importo corrispondete alla diminuzione del prelievo applicato;

considerando che è necessario prevedere misure amministrative appropriate per garantire che non sia superato il volume del contingente fissato;

considerando che, affinché la Commissione possa applicare, se del caso, l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 715/90, occorre prescrivere la comunicazione giornaliera alla Commissione, da parte degli Stati membri, dei quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli d'importazione per il riso originario degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che per l'anno 1990, è d'uopo determinare le quantità da importare proporzionalmente alle quantità fissate rispettivamente nell'ambito del vecchio e del nuovo regime in applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 715/90;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi dei prelievi di cui all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 715/90 sono determinati dalla Commissione ogni settimana sulla base dei prelievi fissati secondo i criteri definiti all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

Articolo 2

1. Le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 715/90 si applicano soltanto alle importazioni di riso per le quali l'importo della tassa all'esportazione corrispondente alla differenza tra il prelievo applicabile all'importazione di riso proveniente dai paesi terzi e gli importi di cui all'articolo 1 sia stato riscosso dal paese esportatore.

2. La prova della riscossione dell'importo è fornita mediante l'apposizione, da parte delle autorità doganali del paese esportatore, di una delle seguenti diciture nella rubrica « Osservazioni » del certificato di circolazione delle merci EUR 1:

1.2 // - Tasa especial percibida a la exportación del arroz // // - Saerafgift der opkraeves ved eksport af ris // // - Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe // // - Eidikós fóros poy eispráttetai katá tin exagogí orýzis // (Importo in moneta nazionale) // - Special charge collected on export of rice // // - Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz // // - Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso // // - Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing //

(Firma e timbro dell'ufficio)

3. Qualora la tassa riscossa dal paese esportatore sia inferiore alla diminuzione di cui all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 715/90, alla diminuzione stessa si applica un massimale pari all'importo riscosso.

4. Se l'importo della tassa all'esportazione riscossa è espresso in una moneta diversa da quella dello Stato membro importatore, il tasso di cambio utilizzato per determinare l'ammontare della tassa effettivamente riscossa è costituito dal tasso registrato sul mercato o sui mercati dei cambi più rappresentativi di questo Stato membro il giorno della prefissazione del prelievo.

Articolo 3

1. Ai fini dell'applicazione del prelievo ridotto di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 715/90, oltre a soddisfare le altre condizioni previste dalla normativa comunitaria, la domanda di titolo ed il titolo d'importazione devono recare:

a) nella rubrica « Annotazioni » e nella casella 24, una delle seguenti diciture:

- Exacción reguladora reducida ACP/PTU

- Reduceret afgift AVS/OLT

- Verringerte Abschoepfung AKP/UELG

- Meioméni eisforá AKE/YXE

- Reduced levy ACP/OCT

- Prélèvement réduit ACP/PTOM

- Prelievo ridotto ACP/PTOM

- Verminderde heffing ACS-Staten/LGO,

b) nella casella 8, l'indicazione dello Stato, del paese o del territorio di cui è originario il prodotto.

2. Il titolo obbliga ad importare dal paese di origine indicato. Inoltre, il prelievo all'importazione deve essere fissato in anticipo.

3. Il titolo d'importazione di cui al paragrafo 1 è rilasciato il quinto giorno lavorativo successivo al giorno della presentazione della domanda, sempreché non sia preso entro questo periodo un provvedimento di sospensione della fissazione anticipata del prelievo o non sia stata raggiunta la quantità ammessa al beneficio del prelievo ridotto.

4. Il giorno in cui le quantità richieste superino le quantità per le quali è accordato il prelievo ridotto, la Commisisone stabilisce una percentuale unica di riduzione delle quantità richieste.

Articolo 4

Ogni giorno gli Stati membri comunicano mediante telescritto alla Commissione le seguenti informazioni:

a) le quantità, ripartite per tipo di riso, che hanno formato oggetto di domanda di titolo d'importazione in provenienza dagli Stati ACP e dai paesi e territori d'oltremare, con l'indicazione del paese esportatore;

b) le quantità, ripartite per tipo di riso, per le quali è stato effettivamente rilasciato il titolo d'importazione, con l'indicazione della data e del paese esportatore;

c) le quantità, ripartite per tipo di riso, indicate in titoli non utilizzati;

d) le quantità, ripartite per tipo di riso, per le quali i titoli d'importazione sono stati annullati a norma dell'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (1).

Queste informazioni devono essere comunicate separatamente rispetto a quelle relative alle altre domande di titoli d'importazione nel settore del riso.

Articolo 5

1. Le quantità che possono essere importate nella Comunità in provenienza dagli Stati ACP e dai paesi e territori d'oltremare dal 1o gennaio al 31 dicembre 1990 sono 124 500 t di riso semigreggio del codice NC 1006 20 e di 19 500 t di rotture di riso del codice NC 1006 40 00.

2. La contabilizzazione delle quantità di riso importate sotto forma diversa dal riso semigreggio è effettuata in riso semigreggio sulla base dei coefficienti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE della Commissione (2).

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 551/85 della Commissione (3) è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

(2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(3) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

(4) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(5) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

(1) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(2) GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.

(3) GU n. L 63 del 2. 3. 1985, pag. 10.