31990R0891

REGOLAMENTO (CEE) N. 891/90 DELLA COMMISSIONE del 6 aprile 1990 che fissa, per la campagna 1990, i prezzi di riferimento dell'uva da tavola

Gazzetta ufficiale n. L 092 del 07/04/1990 pag. 0033 - 0034


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REGOLAMENTO (CEE) N. 891/90 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 1990

che fissa, per la campagna 1990, i prezzi di riferimento dell'uva da tavola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, vengono fissati prezzi di riferimento validi per l'intera Comunità;

considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di uve da tavola, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto;

considerando che la commercializzazione dell'uva da tavola raccolta durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di maggio al mese di aprile dell'anno successivo; che i quantitativi minimi raccolti durante i mesi di maggio e giugno, le due prime decadi di luglio, nonché nei mesi da gennaio ad aprile dell'anno successivo, non giustificano la fissazione di prezzi di riferimento per tali periodi; che per quanto riguarda l'ultima decade del mese di novembre e il mese di dicembre può verificarsi una progressione relativamente importante della commercializzazione dei prodotti comunitari, dovuta principalmente all'evoluzione delle tecniche di produzione; che, tuttavia, i dati attualmente disponibili non sono sufficientemente probanti per giustificare sin da ora la fissazione di un prezzo di riferimento per tale periodo; che è pertanto opportuno attualmente fissare i prezzi di riferimento soltanto a decorrere dal 21 luglio e fino al 20 novembre;

considerando che a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi di riferimento sono fissati ad un livello pari a quello della campagna precedente, maggiorato, previa deduzione dell'importo forfettario delle spese di trasporto della campagna precedente sostenute dai prodotti comunitari dalle zone di produzione sino al centro di consumo della Comunità,

- dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli diminuita dell'aumento della produttività,

- dell'importo forfettario delle spese di trasporto valido per la campagna in questione,

senza che il livello così ottenuto possa superare la media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro, maggiorata delle spese di trasporto per la campagna in questione; che l'importo così ottenuto è maggiorato dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli, diminuita dell'aumento della produttività; che, d'altra parte, il prezzo di riferimento non può essere inferiore al prezzo di riferimento della campagna precedente;

considerando che, date le variazioni stagionali dei prezzi, è opportuno suddividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi;

considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che costituiscono una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso e che rispondono a determinati requisiti per quanto concerne il condizionamento; che la media dei corsi per ogni mercato rappresentativo viene calcolata escludendo i corsi che possono considerarsi eccessivamente elevati od eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato;

considerando che, in conformità dell'articolo 272, paragrafo 3 dell'atto di adesione, i corsi dei prodotti portoghesi non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo del prezzo di riferimento durante la prima tappa dell'adesione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1990, i prezzi di riferimento per l'uva da tavola (codice NC 0806 10 15 e 0806 10 19), espressi in ecu per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

dal 21 luglio al 31 agosto: 52,01

settembre e ottobre: 49,28

novembre (dal 1o al 20): 44,95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.