31990R0889

REGOLAMENTO (CEE) N. 889/90 DELLA COMMISSIONE del 6 aprile 1990 che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia

Gazzetta ufficiale n. L 092 del 07/04/1990 pag. 0029 - 0030


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REGOLAMENTO (CEE) N. 889/90 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 1990

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (1), in particolare il protocollo n. 1,

visto l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3606/89 del Consiglio, del 20 novembre 1989, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia (1990) (2),

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 dell'accordo di cooperazione e al protocollo n. 1 precitati, i prodotti elencati nell'allegato sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali nei limiti del massimale ivi indicato, oltre il quale i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati;

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Iugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 10 aprile 1990 al 31 dicembre 1990, la riscossione dei dazi doganali nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato, originari della Iugoslavia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1990.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.

(2) GU n. L 352 del 4. 12. 1989, pag. 1.

ALLEGATO

1.2.3.4 // // // // // Numero d'ordine // Codice NC // Designazione delle merci // Massimale (tonnellate) // // // // // 01.0120 // 6403 // Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale // 714 // // // //