REGOLAMENTO (CEE) N. 829/90 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 1990 che fissa per la campagna 1990 i prezzi d'offerta comunitari dei pomodori applicabili per la Spagna
Gazzetta ufficiale n. L 086 del 31/03/1990 pag. 0020 - 0021
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 829/90 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 1990 che fissa per la campagna 1990 i prezzi d'offerta comunitari dei pomodori applicabili per la Spagna LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, visto il regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, del 4 dicembre 1989, che stabilisce le norme generali di attuazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per quanto riguarda il meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, considerando che il regolamento (CEE) n. 3815/89 della Commissione (2), ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna; considerando che, a norma dell'articolo 152 dell'atto di adesione, è stato creato un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata « Comunità dei dieci », efficace a partire dal 1o gennaio 1990, per gli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna per i quali è stato fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi; che è opportuno fissare dei prezzi d'offerta comunitari per i pomodori provenienti dalla Spagna unicamente durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento nei confronti dei paesi terzi, cioè dal 1o aprile al 20 dicembre; considerando che, a norma dell'articolo 152, paragrafo 2 lettera a) dell'atto di adesione, il prezzo d'offerta comunitario è calcolato ogni anno basandosi sulla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro della Comunità dei dieci, aggiungendo le spese di trasporto e di imballaggio sostenute dei prodotti dalle regioni di produzione fino ai centri di consumo rappresentativi della Comunità e tenendo conto dell'andamento dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli; che i prezzi alla produzione succitati corrispondono alla media dei corsi rilevati nel triennio precedente la data di fissazione del prezzo d'offerta comunitario; che, tuttavia, il prezzo d'offerta comunitario annuo non può superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi; considerando che per tener conto delle oscillazioni stagionali di prezzo, occorre dividere la campagna in più periodi, fissando un prezzo d'offerta comunitario per ciascuno di essi; considerando che a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3709/89, i prezzi alla produzione da prendere in considerazione per fissare il prezzo d'offerta comunitario corrispondono al prezzo di un prodotto nazionale, definito nelle sue caratteristiche commerciali, rilevato sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione in cui i corsi sono più bassi, con riferimento ai prodotti o alle varietà che rappresentano una parte cospicua della produzione commercializzata nell'arco dell'intero anno o parte di esso e rispondenti alla categoria di qualità I e a requisiti precisi in materia di condizionamento; che occorre stabilire la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo, escludendo quelli che possono essere ritenuti eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali oscillazioni del rispettivo mercato; che se, inoltre, la media per uno Stato membro si discosta in modo eccezionale dalle fluttuazioni normali, non viene presa in considerazione; considerando che fino al 10 luglio i pomodori prodotti nella Comunità a dieci provengono essenzialmente da colture in serra; che i prezzi di offerta fissati per questa parte di campagna di commercializzazione riguardano pertanto questo tipo di prodotto; che i pomodori importati nella Comunità dalla Spagna provengono da coltura in pieno campo; che tali pomodori, pur potendo essere classificati nella categoria I, non sono comparabili, né per qualità né per prezzo, ai prodotti di serra; che è quindi opportuno applicare un coefficiente di adattamento ai corsi dei pomodori che non siano prodotti in serra; considerando che l'applicazione dei criteri sopra esposti induce a stabilire i prezzi di offerta comunitari per i pomodori per il periodo dal 1o aprile al 20 dicembre 1990, ai seguenti livelli; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Per la campagna 1990, i prezzi d'offerta comunitari per i pomodori (codice NC 0702 00), espressi in ecu per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio: - aprile: 161,22 - maggio: 114,14 - dal 1o giugno al 10 luglio: 74,44 - dall'11 luglio al 31 agosto: 41,97 - settembre: 45,07 - dal 1o ottobre al 20 dicembre: 46,55. 2. Per il calcolo del prezzo d'offerta spagnolo si applica ai corsi dei pomodori non prodotti in serra importati in provenienza dalla Spagna, previa detrazione dei dazi doganali: - per aprile, il coefficiente 1,80, - per maggio, il coefficiente 1,70, - dal 1o giugno al 10 luglio, il coefficiente 1,65. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3. (2) GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 28.