REGOLAMENTO (CEE) N. 762/90 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 1990 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ossido ed acido tunstici originarie della Repubblica popolare cinese
Gazzetta ufficiale n. L 083 del 30/03/1990 pag. 0029 - 0035
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 762/90 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 1990 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ossido ed acido tunstici originarie della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 11, previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto, considerando quanto segue: A. PROCEDURA (1) Nel luglio 1988, la Commissione ha ricevuto una denuncia scritta presentata dal comitato di coordinamento delle industrie di metalli non ferrosi della Comunità europea, a nome dei produttori che realizzano la maggior parte della produzione comunitaria di ossido ed acido tungstici. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio da esse derivante, ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. Di conseguenza, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), la Commissione ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di ossido ed acido tungstici, di cui al codice NC 2825 90 40, originari della Repubblica popolare cinese. (2) La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, il rappresentante del paese esportatore nonché i ricorrenti. Essa ha invitato le parti interessate a rispondere ai questionari che erano stati loro inviati, offrendo alle stesse la possibilità di presentare osservazioni scritte e di essere sentite. (3) Tutti i produttori comunitari ricorrenti hanno risposto ai questionari, hanno presentato osservazioni scritte e hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti. (4) Nessuna delle tre principali organizzazioni di esportazione cinesi o delle loro ventotto agenzie regionali, né alcuno degli otto produttori cinesi ai quali la Commissione aveva inviato il questionario ha rispedito quest'ultimo compilato anche solo parzialmente. Per contro la « China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers and Exporters », qui di seguito denominata « la Camera di commercio cinese », si è manifestata presso la Commissione e ha dichiarato di vvoler rispondere ai questionari a nome degli esportatori e dei produttori cinesi sopra indicati. La Camera di commercio cinese ha chiesto e ottenuto dalla Commissione due proroghe, allo scopo di preparare la risposta ai questionari. Nondimeno, allo scadere delle due proroghe, la Commisione non ha ricevuto alcuna risposta ai questionari, ma soltanto argomentazioni di carattere generale. La Camera di commercio cinese ha altresì chiesto e ottenuto un'audizione, nel corso della quale ha presentato argomentazioni tanto di carattere generale, quanto in riferimento ad un altro prodotto intermedio del tungsteno, oggetto di un'inchiesta antidumping separata. Nessuna delle nove società indicate nella denuncia come importatrici di ossido ed acido tungstici originari della Repubblica popolare cinese ha risposto ai questionari inviati dalla Commissione. (5) Di conseguenza, per le parti che non hanno risposto o non si sono manifestate in alcun altro modo, le conclusioni sono state elaborate, a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88, sulla base dei dati disponibili, nella fattispecie le informazioni ottenute dal ricorrente, nonché i dati statistici ufficiali della Comunità. (6) La Commissione ha raccolto e verificato, presso le parti che hanno accettato di collaborare, tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini di una determinazione preliminare del dumping e del relativo pregiudizio. A questo scopo essa ha effettuato un controllo in loco presso: a) produttori comunitari: - Hermann C. Stark Berlin, GmbH & Co. KG, Duesseldorf e Goslar, Repubblica federale di Germania, - Murex Ltd, Rainham, Regno Unito, - Eurotungstène Poudres SA, Grenoble, Francia; b) paese di riferimento: - Korea Tungsten Mining Co., Ltd (KTMC), Seul e Daegu, Repubblica di Corea. La Commissione ha condotto altresì un'inchiesta presso il produttore del paese di riferimento indicato dal ricorrente, la società Wolfram Bergbau- und Huettengesellschaft mbH, Vienna, Austria. (7) L'inchiesta sulle pratiche di dumping ha riguardato il periodo che va dal 1o gennaio 1988 al 30 settembre 1988. Nell'ambito della presente procedura, il termine di un anno previsto dall'articolo 7, paragrafo 9, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88 è stato superato a causa della durata delle consultazioni in seno al comitato consultivo. B. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO - INDUSTRIA COMUNITARIA (8) L'ossido tungstico è un composto di tungsteno e ossigeno (WO3) abitualmente prodotto mediante trattamento termico (calcinazione) del paratungstato di ammonio. L'acido tungstico (o idrossido di tungsteno) è un composto di tungsteno, idrogeno e ossigeno (H2WO4) prodotto mediante precipitazione da una soluzione di tungstato di sodio, oppure mediante decomposizione del tungstato di calcio. L'acido tungstico viene commercializzato tal quale oppure previa decomposizione termica, sotto forma di ossido tungstico di qualità industriale. Si tratta di prodotti intermedi utilizzati per ottenere gli altri prodotti della catena del tungsteno. (9) I prodotti in questione rientrano nello stesso codice NC 2825 90 40 indicato nell'avviso di apertura summenzionato. Dato che questo codice raggruppa tutti gli ossidi e idrossidi del tungsteno, la Commissione ha stabilito che l'ossido tungstico e l'acido tungstico debbano rientrare nel codice NC ex 2825 90 40. Questa modifica non ha avuto conseguenze sul seguito della procedura in quanto, secondo le informazioni ottenute dalla Commissione, il commercio degli altri ossidi e idrossidi del tungsteno poteva essere considerato di entità statisticamente trascurabile. (10) I prodotti in questione presentano caratteristiche chimiche molto simili: - il loro contenuto in tungsteno è molto simile (circa il 99 % di WO3 per l'ossido tungstico e il 93 % per l'acido tungstico); - questi prodotti, dopo aver subito trattamenti specifici, sono destinati ad utilizzazioni industriali analoghe. Considerato quanto sopra e dato che nel periodo di riferimento le importazioni cinesi dei prodotti di cui al codice NC ex 2825 90 40 sono costituite al 90 % da ossido tungstico, la Commissione ha giudicato che l'ossido e l'acido tungstici possono essere considerati prodotti simili a norma dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Inoltre, secondo le informazioni raccolte dalla Commissione, i prodotti esportati dalla Cina e quelli fabbricati dai produttori comunitari possono essere considerati simili a norma del suddetto articolo. (11) La Commissione ha constatato che, nel periodo di riferimento, i produttori comunitari a nome dei quali la denuncia è stata presentata hanno fabbricato il 90 % circa, ossia gran parte della produzione comunitaria di ossido e di acido tungstici. Secondo la Commissione pertanto i produttori comunitari, a nome dei quali la denuncia è stata presentata, costituiscono l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88. C. VALORE NORMALE (12) Per stabilire l'esistenza di un dumping relativo alle importazioni cinesi di ossido e di acido tungstici, la Commissione ha dovuto considerare che questo paese non ha un'economia di mercato e, di conseguenza, basare i suoi calcoli sul valore normale del prodotto in questione in un paese a economia di mercato; a questo scopo il ricorrente aveva proposto il valore costruito stabilito sulla base del costo di produzione dell'ossido tungstico in Austria. (13) I rappresentanti della Camera di commercio cinese si sono opposti a questa proposta del ricorrente, obiettando che la struttura economica austriaca è diversa da quella della Repubblica popolare cinese, ma senza tuttavia proporre un altro paese di riferimento. (14) Il fabbricante sudcoreano di prodotti intermedi del tungsteno, la società Korea Tungsten Mining Co., Ltd (KTMC), ha accettato, prima e durante il controllo in loco riguardante altre procedure, di offrire la propria collaborazione alla Commissione nel quadro della presente inchiesta. (15) La Commissione ha verificato i due costi di produzione considerati (austriaco e coreano) e ha constatato quanto segue: - il produttore sudcoreano e quello austriaco erano totalmente integrati, vale a dire possedevano le proprie miniere e producevano tutti i prodotti intermedi del tungsteno; - i prodotti esportati dalla Repubblica popolare cinese e quelli fabbricati dal produttore sudcoreano potevano essere considerati simili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88; - i calcoli effettuati portavano necessariamente, nel caso dell'Austria come in quello della Corea, a stabilire il valore normale sulla base di un valore costruito; - il processo di fabbricazione attuato dal produttore sudcoreano era efficiente, moderno e redditizio; - ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese, il costo di produzione della Corea del Sud era più congruo, in quanto le economie dei due paesi erano meno dissimili. Inoltre le norme tecniche del prodotto fabbricato dal produttore sudcoreano erano paragonabili a quelle della Repubblica popolare cinese. (16) Poiché la società KTMC non ha venduto il prodotto in questione né sul mercato interno, né su quello d'esportazione nel periodo di riferimento, ma ha nondimeno fabbricato il prodotto nel suo stadio intermedio ai fini della produzione di tungsteno metallico in polvere, la Commissione ha determinato il valore normale sulla base del valore costruito, stabilito sommando il costo di produzione dell'ossido tungstico ad un margine di utile ragionevole. Il costo di produzione è stato ottenuto sommando tutti i costi, fissi e variabili, riguardanti: - i materiali (ciò ha portato a determinare il costo di produzione del minerale/concentrato di tungsteno, che la KTMC estrae dalla miniera di Sang Dong), - e la fabbricazione nel paese d'origine. Questi costi sono stati maggiorati delle spese di vendita, amministrative ed altre spese generali, stabilite, in assenza di dati relativi ad altri produttori o esportatori nel paese d'origine, facendo riferimento alle vendite di tungsteno metallico in polvere effettuate dalla KTMC sul suo mercato interno nel periodo di riferimento. Per il margine di utile si è ricorsi allo stesso riferimento, giudicando tuttavia opportuno limitarlo al 10 %, data la redditività generale della ditta coreana e per tener conto delle fortissime pressioni esercitate sul prezzo dell'ossido e dell'acido tungstici a livello mondiale. A questo proposito la Commissione ha ritenuto che il mercato coreano fosse comunque esposto a queste pressioni e che fosse pertanto opportuno fissare una redditività inferiore a quella constatata per il tungsteno metallico in polvere venduto dalla KTMC sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta. (17) Di conseguenza la Commissione ha concluso che fosse congruo e ragionevole determinare il valore normale dell'ossido e dell'acido tungstici cinese sulla base del costo di fabbricazione del produttore sudcoreano. D. PREZZO ALL'ESPORTAZIONE (18) In mancanza di risposta da parte degli esportatori e dei produttori cinesi, nonché degli importatori comunitari, il prezzo all'esportazione è stato stabilito sulla base dei dati disponibili, vale a dire le informazioni relative ai prezzi medi pubblicati da Eurostat (cif frontiera CEE). E. CONFRONTO (19) Per confrontare il valore normale costruito con il prezzo all'esportazione, la Commissione ha tenuto conto delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi. Il valore normale era infatti stato stabilito allo stadio franco fabbrica, mentre il prezzo all'esportazione risultante dal prezzo medio pubblicato da Eurostat (cif frontiera CEE) comprendeva spese incorse tra l'uscita dalla fabbrica cinese e l'introduzione delle merci nella Comunità. A questo proposito, in mancanza di collaborazione da parte degli esportatori e produttori cinesi, nonché degli importatori comunitari, i necessari adeguamenti relativi in particolare al nolo marittimo, alle spese di assicurazione e di movimentazione, nonché alle spese di vendita, sono stati effettuati sulla base dei dati raccolti nella Repubblica di Corea, nell'ambito delle inchieste riguardanti il paratungstato di ammonio e il tungsteno metallico in polvere. (20) Il confronto è stato fatto allo stadio franco fabbrica, in modo complessivo, per tutto il periodo di riferimento. F. MARGINE DI DUMPING (21) Dall'esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping da parte degli esportatori della Repubblica popolare cinese con un margine pari alla differenza tra il valore normale determinato e il prezzo all'esportazione nella Comunità. (22) Il margine di dumping, calcolato sulla base del prezzo cif frontiera CEE, ammonta all'85,84 % per l'ossido e l'acido tungstici originari della Repubblica popolare cinese. (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. C 322 del 15. 12. 1988, pag. 5. G. PREGIUDIZIO 1. Volume e quote di mercato a) Repubblica popolare cinese (23) Sulla base delle cifre pubblicate da Eurostat, che costituiscono la migliore informazione disponibile nel caso della Cina, le importazioni cinesi sono aumentate in modo sostanziale passando da 6 t nel 1984 a 95 t nel 1987 e a 216 t nel periodo di riferimento. (24) Quanto alla quota del mercato comunitario detenuta dalle importazioni cinesi dei prodotti in questione, secondo la Commissione è opportuno valutarla sulla base dei quantitativi complessi commercializzati all'interno della Comunità (vale a dire sommando le vendite dei produttori comunitari al complesso delle importazioni originarie dei paesi terzi). Da ciò risulta che la quota di mercato degli esportatori cinesi è nettamente aumentata, passando dal 5 % nel 1984 al 79 % nel periodo di riferimento. b) Altri paesi terzi fornitori (25) Le importazioni originarie degli altri paesi terzi sono nettamente diminuite nel periodo tra il 1984 e il 1988, passando da 64 t a 11 t, con una perdita della quota di mercato dal 51 al 4 %, secondo il parametro indicato al paragrafo precedente. Queste cifre dimostrano che la Repubblica popolare cinese è riuscita, in cinque anni, a trasformare a proprio vantaggio la struttura del mercato comunitario dell'ossido e dell'acido tungstici. 2. Prezzo (26) Nel periodo tra il 1984 e il 1988 gli esportatori cinesi, considerati globalmente, hanno ridotto i loro prezzi di vendita di oltre il 42 %. (27) Per quanto riguarda le differenze dei prezzi di vendita nella Comunità tra l'ossido e l'acido tungstici cinesi e quelli dei produttori comunitari, la Commissione ha confrontato il prezzo medio dei prodotti importati dalla Cina (allo stadio franco frontiera comunitaria sdoganato) e il prezzo di vendita medio ponderato, escluso il trasporto, dei prodotti venduti dai produttori comunitari. Dal confronto è emerso che i produttori comunitari non avevano potuto seguire i prezzi stabiliti sul mercato dagli esportatori cinesi, dato che le differenze di prezzo nel periodo di riferimento erano superiori al 40 %. 3. Altri fattori economici da prendere in considerazione a) Produzione (28) La Commissione ha constatato che la produzione comunitaria di ossido e di acido tungstici hanno avuto il seguente andamento: prendendo come base l'indice 1984 = 100, la produzione è stata pari a 108 nel 1985, 91 nel 1986, 93 nel 1987 e 107 nel periodo di riferimento. Questi dati mettono in evidenza una certa ripresa della produzione comunitaria nel 1988, senza tuttavia un ritorno al livello del 1985. b) Utilizzazione della capacità (29) I produttori comunitari, considerati globalmente, hanno leggermente aumentato la loro capacità nel 1985 e nel 1986. Se si calcola la capacità effettivamente disponibile ogni anno nel periodo 1984-1987 e nel periodo di riferimento, vediamo che il tasso di utilizzazione della capacità dei produttori comunitari è diminuito, tra il 1985 e il 1987, passando dal 67 % al 56 %. Nei primi nove mesi del 1988 questa percentuale è leggemente migliorata, ma è rimasta al di sotto del livello raggiunto nel 1985. c) Vendite (30) Le vendite dei produttori comunitari sul mercato della Comunità hanno avuto la seguente evoluzione: prendendo come base l'indice 1984 = 100, le vendite, dopo essere salite a 200 nel 1985, sono scese a 68 nel 1986, a 84 nel 1987 e a 107 nei primi nove mesi del 1988 (i dati relativi a questo periodo sono stati calcolati su una base annuale). È opportuno osservare che l'aumento registrato nel 1987-1988 non ha consentito ai produttori comunitari di ritornare al livello raggiunto nel 1985 che, in termini di volume globale di vendita, non era neppure eccezionale. d) Quota di mercato (31) La quota di mercato dei produttori comunitari, calcolata come per la Repubblica popolare cinese e per gli altri paesi terzi, è scesa dal 44 % nel 1984 al 17 % nel periodo di riferimento, mentre il volume delle operazioni commerciali nella Comunità era aumentato tra il 1984 e il 1988. Questi dati vanno considerati con una certa elasticità, dato che i produttori comunitari utilizzano la maggior parte della loro produzione di ossido e di acido tungstici per fabbricare i prodotti a valle nella catena di produzione del tungsteno; nondimeno la perdita di quota di mercato da essi registrata è tutt'altro che trascurabile. e) Prezzo (32) Pur avendo abbassato i loro prezzi, i produttori comunitari non sono stati in grado di seguire i prezzi stabiliti sul mercato dagli esportatori di ossido e di acido tungstici cinesi. Di conseguenza la loro quota di mercato si è ridotta fino a raggiungere il limite di resistenza alle pressioni sui prezzi esercitate dai fornitori cinesi. f) Utili (33) La Commissione ha constatato che i risultati finanziari della produzione comunitaria, dopo essere peggiorati nel 1985 e nel 1986, erano parzialmente migliorati nel 1987 e nel periodo di riferimento. Tuttavia, dato che contemporaneamente il volume delle vendite è diminuito, in termini assoluti anche gli utili hanno subito una contrazione. 4. Causalità e altri fattori (34) La Commissione ha esaminato l'evoluzione del volume e dei prezzi delle importazioni cinesi parallelamente a quella delle vendita e della quota di mercato della produzione comunitaria. Dall'esame è risultata una concomitanza tra lo sviluppo delle importazioni a prezzo di dumping e il deterioramento delle vendite e delle quote di mercato dei produttori comunitari. (35) La Comunità ha verificato altresì se il pregiudizio subito dalla produzione comunitaria sia stato causato da altri fattori, quali il volume e i prezzi di importazioni che non siano oggetto di dumping oppure la contrazione della domanda. A questo proposito la Commissione ha constatato che: - gli altri paesi terzi, fornitori abituali di ossido tungstico e di acido tungstico alla Comunità, hanno registrato un netto calo nel volume delle loro forniture e delle loro quote di mercato nel periodo dal 1984 al 1988 fino ad essere eliminati dal mercato nel 1987 e rappresentare soltanto il 5 % delle importazioni nel periodo di riferimento; - il consumo di ossido e di acido tungstici nella Comunità è aumentato tra il 1984 e il 1988. (36) In rapporto a quanto precede è stato stabilito che, nel periodo di riferimento, le importazioni a prezzi di dumping hanno giovato esclusivamente, tanto in volume come in quota di mercato, alla Repubblica popolare cinese. 5. Conclusione (37) Sulla base dei dati particolareggiati di cui ai considerando a 28 a 36, la Commissione ritiene che le conseguenze delle importazioni cinesi a prezzo di dumping siano particolarmente gravi per quanto riguarda: - il volume delle vendite e la quota di mercato della produzione comunitaria, - i prezzi praticati e gli utili registrati da detta produzione. La Commissione ritiene pertanto che le importazioni di ossido e di acido tungstici originarie della Repubblica popolare cinese abbiano causato un grave pregiudizio alla produzione comunitaria. H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ (38) Alcune imprese di trasformazione che utilizzano prodotti intermedi del tungsteno, essenzialmente sotto forma di carburi, per fabbricare pezzi in metalli duri (soprattutto utensili da taglio in carburo cementato, pezzi di usura e utensili da perforazione) hanno fatto presente che sarebbe contrario all'interesse della Comunità instaurare misure di difesa. I rappresentanti di queste industrie sostengono che l'eventuale introduzione di misure sull'ossido e l'acido tungstici aumenterebbe il costo di questi prodotti nella Comunità e, di conseguenza, quello dei prodotti situati a valle nella catena di produzione del tungsteno, diminuendone la competitività. (39) La Commissione non contesta la validità di questa argomentazione in rapporto alle prospettive a breve termine. In compenso essa ritiene che detta argomentazione non tenga conto delle prospettive a medio e lungo termine per l'industria comunitaria del tungsteno considerata globalmente. In mancanza di misure volte a controbilanciare le conseguenze delle importazioni cinesi a prezzo di dumping, i produttori comunitari saranno infatti costretti ad abbandonare completamente la produzione di ossido e di acido tungstici, che rappresenta il secondo stadio nella catena di produzione del tungsteno. Questa limitazione di campo di attività costituirà una minaccia per la loro vitalità a lungo termine. Contemporaneamente, la posizione degli esportatori cinesi diventerà sempre più dominante in questo particolare settore, con tutte le conseguenze negative prevedibili sulla competitività dei produttori comunitari che operano a valle. A questo proposito è opportuno sottolineare che la struttura stessa del mercato comunitario dell'ossido e dell'acido tungstici è già stata danneggiata dalle importazioni cinesi, in quanto esse hanno quasi eliminato ogni fonte di approvvigionamento da altri paesi terzi fornitori. (40) La Commissione fa presente che, in linea generale, le misure antidumping hanno lo scopo di ovviare alle distorsioni di concorrenza dovute a pratiche commerciali sleali e di ristabilire sul mercato comunitario una situazione di concorrenza aperta e leale, essenzialmente nell'interesse generale della Comunità. Nel caso in esame, l'adozione di misure nei confronti delle importazioni cinesi di ossido e di acido tungstici avrebbero precisamente lo scopo di ripristinare una siffatta situazione sul mercato della Comunità. Gli inconvenienti a breve termine per le industrie situate a valle, che la Commissione non ignora, dovrebbero essere compensati dai vantaggi del mantenimento, da un lato, di una produzione comunitaria vitale di ossido e acido tungstici e, dall'altro, di fonti di approvvigionamento esterne sufficientemente diversificate. (41) La Commissione ritiene infine opportuno ricordare che i prezzi vantaggiosi di cui gli acquirenti hanno goduto finora sono il frutto di pratiche commerciali sleali e che non vi è alcuna ragione di autorizzarne il mantenimento. (42) Considerato quanto sopra, la Commissione ha concluso che l'interesse della Comunità imponga l'adozione di misure volte ad eliminare il pregiudizio causato alla produzione comunitaria dalle importazioni di ossido e di acido tungstici originarie della Repubblica popolare cinese. Per evitare l'aggravarsi del pregiudizio prima della conclusione della procedura, queste misure verranno applicate sotto forma di un dazio antidumping provvisorio. I. DAZIO PROVVISORIO (43) Per determinare l'aliquota del dazio provvisorio la Commissione ha tenuto conto dei margini di dumping e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio. A questo fine essa ha confrontato il prezzo all'importazione dell'ossido e dell'acido tungstici originari della Repubblica popolare cinese con il costo di produzione del fabbricante più rappresentativo della Comunità, maggiorato di un margine di utile ragionevole. Il produttore comunitario rappresentativo è stato scelto in funzione della dimensione della società, dell'efficienza degli impianti, nonché dei costi di produzione globali. Il costo di produzione è stato definito sommando il costo del minerale/concentrato di tungsteno acquistato dal produttore nel periodo di riferimento alle spese di trasformazione incorse nello stesso periodo. Quanto al margine di utile, si è ritenuto ragionevole fissarlo al 10 % del costo di produzione. Questo margine è parso il minimo necessario per consentire a un produttore di ossido e di acido tungstici di continuare a far funzionare una fabbrica in condizioni tecniche accettabili e per garantirgli un tasso di redditività del capitale investito vicino ai livelli generalmente richiesti nel settore considerato. Il costo di produzione, maggiorato del suddetto margine di utile, è stato confrontato con il prezzo all'esportazione franco frontiera comunitaria, maggiorato delle spese di sdoganamento. Questo confronto ha consentito di fissare la soglia di pregiudizio al 35 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria stabilito per l'ossido e l'acido tungstici originari della Repubblica popolare cinese. L'importo del dazio antidumping da istituire deve pertanto corrispondere all'importo necessario per eliminare il pregiudizio, che è inferiore al margine di dumping constatato. J. DISPOSIZIONI FINALI (44) Ai fini di una sana gestione, è opportuno stabilire un periodo ragionevole durante il quale le parti interessate possano rendere note per iscritto le loro osservazioni di essere intese oralmente dalla Commissione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ossido tungstico (codice Taric 2825 90 40 *10) e di acido (idrossido) tungstico (codice Taric 2825 90 40 *20) corrispondenti al codice NC ex 2825 90 40, originarie della Repubblica popolare cinese. 2. L'importo del dazio è pari al 35 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria del prodotto non sdoganato. Il prezzo franco frontiera comunitaria è netto se le effettive condizioni di pagamento stabiliscono che il pagamento stesso sia effettuato entro 30 giorni dalla data di arrivo delle merci sul territorio doganale della Comunità. Il prezzo è aumentato dell'1 % per ciascun differimento di un mese nel termine del pagamento. 3. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. 4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1, originari della Repubblica popolare cinese, è soggetta al deposito di una cauzione pari all'importo del dazio provvisorio. Articolo 2 Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88, entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono presentare osservazioni scritte e chiedere di essere sentite dalla Commissione. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88, il presente regolamento è applicabile per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non adotti misure definitive prima della scadenza di detto periodo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1990. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente