31990R0745

REGOLAMENTO (CEE) N. 745/90 DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 3990/89 che fissa, per il 1990, i contingenti di latte e di prodotti lattiero-caseari applicabili alle importazioni in Spagna in provenienza dai paesi terzi -

Gazzetta ufficiale n. L 082 del 29/03/1990 pag. 0022 - 0022


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REGOLAMENTO (CEE) N. 745/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 3990/89 che fissa, per il 1990, i contingenti di latte e di prodotti lattiero-caseari applicabili alle importazioni in Spagna in provenienza dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 491/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le odalità delle restrizioni quantitative all'importazione in Spagna di taluni prodotti agricoli in provenienza dai paesi terzi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3990/89 (3) ha fissato, per il 1990, i contingenti di taluni prodotti lattiero-caseari da importare in Spagna in provenienza dai paesi terzi; che all'articolo 1, paragrafo 2, detto regolamento prevede un contingente di 3 400 t di formaggi di cui al codice NC ex 0406, esclusi i formaggi di cui ai codici NC 0406 90 13 e 0406 90 15 in provenienza dalla Svizzera; che attualmente la sottovoce NC 0406 90 15 comprende anche il formaggio Sbrinz, il quale non è stato ritirato dall'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare agli scambi; che occorre modificare pertanto tale riferimento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3990/89, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I contingenti applicabili nel 1990 ai prodotti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 491/86, classificati nella voce NC ex 0406, ad esclusione, per quanto riguarda le importazioni dalla Svizzera, dei formaggi Emmental di cui alla sottovoce NC 0406 90 13 e del formaggio Gruyère di cui alla sottovoce NC ex 0406 90 15, sono fissati a 3 400 t. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 25.

(2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

(3) GU n. L 380 del 29. 12. 1989, pag. 42.