REGOLAMENTO (CEE) N. 667/90 DELLA COMMISSIONE del 19 marzo 1990 che fissa, per la campagna 1989/1990, gli importi da versare alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva e alle loro unioni riconosciute
Gazzetta ufficiale n. L 073 del 20/03/1990 pag. 0018 - 0018
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 667/90 DELLA COMMISSIONE del 19 marzo 1990 che fissa, per la campagna 1989/1990, gli importi da versare alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva e alle loro unioni riconosciute LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 (2), in particolare l'articolo 20 quinquies, paragrafo 4, considerando che, a norma dell'articolo 20 quinquies del regolamento n. 136/66/CEE, si trattiene una percentuale dell'aiuto alla produzione per contribuire al finanziamento delle attività delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni; considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione, del 31 ottobre 1984, recante modalità d'applicazione del regime d'aiuto alla produzione di olio d'oliva (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 98/89 (4), gli importi unitari da versare alle unioni e alle organizzazioni di produttori sono stabiliti in funzione delle previsioni dell'importo globale da ripartire; che la ritenuta relativa alla campagna 1989/1990 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 1227/89 del Consiglio (5); che le risorse che si renderanno disponibili in ciascuno Stato membro grazie alla citata trattenuta dovranno essere adeguatamente ripartite tra gli aventi diritto; che in Spagna e in Portogallo l'importo della trattenuta è più basso di quello riscosso negli altri Stati membri, dato che l'aiuto alla produzione si situa ad un livello inferiore; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna 1989/1990, gli importi previsti all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 3061/84 sono fissati come segue: - per la Spagna rispettivamente 2,0 ecu e 6,0 ecu, - per il Portogallo rispettivamente 0,3 ecu e 0,5 ecu, - per gli altri Stati membri rispettivamente 1,9 ecu e 1,9 ecu. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2. (3) GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52. (4) GU n. L 14 del 18. 1. 1989, pag. 14. (5) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 18.