31990R0641

Regolamento (CEE) n. 641/90 del Consiglio del 5 marzo 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 1692/73 relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia

Gazzetta ufficiale n. L 074 del 20/03/1990 pag. 0005 - 0005


REGOLAMENTO (CEE) N. 641/90 DEL CONSIGLIO del 5 marzo 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 1692/73 relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in data 31 ottobre 1989 è stato firmato il protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo all'eliminazione e alla prevenzione delle restrizioni quantitative all'esportazione e misure di effetto equivalente (1) e che detto protocollo è entrato in vigore il 1° gennaio 1990;

considerando che tale protocollo prevede l'inserzione nell'accordo di una clausola di salvaguardia specifica intesa ad ovviare alle difficoltà che possono derivare dalla soppressione delle restrizioni all'esportazione; che è necessario stabilire le relative modalità d'attuazione modificando il regolamento (CEE) n. 1692/73 (2);

considerando inoltre che l'articolo 7 di detto regolamento stabilisce che la Commissione, per evitare il rischio che venga compromessa l'unità del mercato comune, proponga al Consiglio gli adeguamenti di detto regolamento, in particolare dell'articolo 4, paragrafo 3, rivelatisi necessari alla luce dell'esperienza; che occorre eliminare, nell'ottica del completamento del mercato interno nel 1992, le misure di salvaguardia nazionali e sostituirle con una procedura comunitaria conforme alle modalità stabilite dal Consiglio nella decisione 87/373/CEE (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

Il regolamento (CEE) n. 1692/73 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, primo comma, i termini «in merito alle misure di cui agli articoli 22, 24 e 26 del medesimo» sono

sostituiti dai termini «in merito alle misure di cui agli articoli 22, 24, 24 bis e 26 del medesimo».

2) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

1. Quando circostanze eccezionali richiedono un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 24, 24 bis e 26 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sugli scambi, possono essere adottate, secondo la procedura indicata qui di seguito, le misure conservativa di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera e) dell'accordo.

2. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. Quest'ultimo comunica quanto prima agli Stati membri tutti gli elementi di informazione utili.

3. Previa consultazione del comitato, la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, decidere misure appropriate. La decisione della Commissione è notificata a tutti gli Stati membri. Essa è immediatamente esecutiva.

4. Quando l'azione della Commissione è chiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro il termine di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della domanda.

5. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro il termine di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla notifica.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal deferimento.»

3) L'articolo 7 è abrogato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. COLLINS

(1) GU n. L 295 del 13. 10. 1989, pag. 15.

(2) GU n. L 171 del 27. 6. 1973, pag. 103.

(3) GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.