REGOLAMENTO (CEE) N. 579/90 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 1990 recante modalità di applicazione delle misure speciali per taluni prodotti trasformati a base di olio in Spagna
Gazzetta ufficiale n. L 059 del 08/03/1990 pag. 0026 - 0028
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 579/90 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 1990 recante modalità di applicazione delle misure speciali per taluni prodotti trasformati a base di olio in Spagna LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, visto il regolamento (CEE) n. 2112/87 del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce misure speciali per taluni prodotti trasformati a base di olio in Spagna (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 199/90 (2), in particolare l'articolo 2, considerando che il regolamento (CEE) n. 2121/87 prevede che l'importo del contributo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione, del 21 aprile 1986, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Spagna (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 578/90 (4), riscosso in Spagna all'atto dell'acquisto di oli destinati a talune industrie alimentari può essere rimborsato alle imprese utilizzatrici che lo richiedano; considerando che per garantire la destinazione dell'olio che benefica del rimborso è opportuno prevedere il riconoscimento degli stabilimenti in cui detto olio viene utilizzato, e precisare le modalità relative al rimborso; considerando che, nel caso delle industrie produttrici di maionese, per stabilire i quantitativi di oli che possono beneficiare del rimborso è opportuno fissare forfettariamente il contenuto in olio dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2112/87; considerando che, ai fini della chiarezza giuridica, è opportuno procedere alla rifusione in un nuovo testo delle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2121/87, abrogando il regolamento (CEE) n. 2722/87 della Commissione, del 10 settembre 1987, recante modalità di applicazione delle misure speciali per taluni prodotti trasformati a base di olio in Spagna (5); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Per beneficiare delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2112/87, gli stabilimenti delle imprese utilizzatrici di olio devono essere riconosciuti. 2. Può essere riconosciuto soltanto uno stabilimento: a) che disponga di impianti tecnici adeguati; b) che disponga di locali che consentano di isolare e identificare le scorte di oli e di grassi; c) che si impegni a tenere in permanenza i registri dai quali risultino i quantitativi di olio di soia impiegati, nonché i quantitativi, la composizione e il tenore in olio di soia dei prodotti ottenuti, la data di uscita di tali prodotti e il nome e l'indirizzo dei loro detentori, comprovati da un riferimento alle bolle di consegna e alle fatture; e d) che si impegni a trasmettere all'organismo incaricato del controllo il proprio programma di fabbricazione per partite, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro. Il riconoscimento è revocato in caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo; esso può essere revocato qualora si constati che nello stabilimento interessato non è rispettato un altro obbligo derivante dal presente regolamento. A richiesta dello stabilimento e previo controllo approfondito, il riconoscimento può essere ripristinato dopo un periodo minimo di sei mesi. 3. Per ottenere il rimborso del contributo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1183/86, le imprese che fabbricano i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2112/87 sono tenute a presentare una dichiarazione di produzione mensile, entro i 15 giorni successivi al mese cui essa si riferisce. Per i prodotti di cui ai codici NC 1516 e 1517, la dichiarazione in parola precisa: - il quantitativo di olio di soia utilizzato; - il quantitativo di prodotti trasformati, con riferimento al loro contenuto di olio di soia. Per i prodotti di cui al codice NC 2103 90 90, tale dichiarazione va presentata attenendosi al modello riportato nell'allegato II. 4. Il quantitativo di olio ammesso a beneficiare del rimborso è espresso in equivalente olio greggio. Il coefficiente di equivalenza tra olio greggio e olio raffinato è 0,96. 5. Il contributo da rimborsare è quello in vigore il mese per il quale è stata presentata la dichiarazione di produzione. Articolo 2 Nel caso dei prodotti di cui al codice NC 2103 90 90, ai fini della determinazione dei quantitativi di olio ammessi a beneficiare del rimborso, e limitatamente agli oli per i quali l'impresa utilizzatrice abbia versato il contributo, il contenuto in olio raffinato dei prodotti elencati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2121/87 da prendere in considerazione è quello riportato nell'allegato I. Articolo 3 1. La Spagna adotta le misure di controllo necessarie per garantire la corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento. 2. La Spagna comunica alla Commissione, ogni mese con riferimento al mese precedente, i quantitativi di olio per i quali è stato rimborsato il contributo, operando una distinzione tra l'industria della maionese, da un lato, e l'industria della margarina e dei grassi idrogenati, dall'altro. Articolo 4 Il regolamento (CEE) n. 2722/87 è abrogato. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 4. (3) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17. (4) Vedi pagina 24 della presente Gazzetta ufficiale. (5) GU n. L 261 dell'11. 9. 1987, pag. 9. ALLEGATO I Contenuto in olio dei prodotti di cui al codice NC 2103 90 90 (percentuale sul peso netto) (in %) 1.2 // // // Prodotto // Contenuto in olio // // // Salsa maionese // 75 // Salse fini // 35 // « Salad dressing » e altre salse // 25 // // ALLEGATO II Dichiarazione di produzione 1.2.3.4.5 // Impresa: // // // Mese: // // Codice fiscale: // // // Anno: // // Indirizzo: // // // // 1.2.3.4 // // // // // // Prodotto (t) // Tenore in olio (in %) // Olio totale (t) // // // // // Salsa maionese // // 75 // // Salse fini // // 35 // // « Salad dressing » e altre salse // // 25 // // // // // 1,3.4 // Olio totale // // // // Contributo in vigore // ECU/t // // // Importo da rimborsare // ECU