REGOLAMENTO (CEE) N. 572/90 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 1990 che fissa per il sesto periodo di dodici mesi gli importi del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Gazzetta ufficiale n. L 059 del 08/03/1990 pag. 0014 - 0014
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 572/90 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 1990 che fissa per il sesto periodo di dodici mesi gli importi del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3880/89 (2), in particolare l'articolo 11, lettera a), considerando che l'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89 (4), ha istituito un prelievo che i produttori o gli acquirenti di latte o di altri prodotti lattiero-caseari devono versare per i quantitativi che superano un quantitativo di riferimento; che i livelli di detto prelievo sono indicati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 857/84; considerando che gli importi del prelievo devono essere precisati dalla Commissione conformemente al disposto dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 857/84, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli importi del prelievo di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 857/84, per il sesto periodo di dodici mesi, sono fissati a: - 27,84 ECU/100 kg di latte ed equivalente latte, in caso di applicazione della formula A o della formula B, - 20,88 ECU/100 kg di latte ed equivalente latte, in caso di vendita diretta al consumo. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13. (2) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 3. (3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (4) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1.