REGOLAMENTO (CEE) N. 534/90 DELLA COMMISSIONE del 1o marzo 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 2681/83 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi
Gazzetta ufficiale n. L 055 del 02/03/1990 pag. 0008 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 32 pag. 0058
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 32 pag. 0058
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 534/90 DELLA COMMISSIONE del 1o marzo 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 2681/83 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, considerando che l'articolo 27, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1966/89 (4), ha fissato l'importo del deposito cauzionale di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1594/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2215/88 (6); che, tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale e del livello dell'integrazione tassata negli ultimi mesi, è necessario aumentare l'importo del deposito cauzionale; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 27, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2681/83 è modificato come segue: - al primo trattino le parole « 27 ecu » sono sostituite dalle parole « 30 ecu »; - al secondo trattino, le parole « 27 ecu » sono sostituite dalle parole « 40 ecu ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2. (3) GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1. (4) GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 130. (5) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 44. (6) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 9.