REGOLAMENTO (CEE) N. 527/90 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 3946/89 della Commissione, del 20 dicembre 1989, recante fissazione di modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli per quanto riguarda i carciofi, le carote, le fragole, le lattughe, i meloni, le uve da tavola e i pomodori e che estende tali disposizioni alle cicorie scarole
Gazzetta ufficiale n. L 053 del 01/03/1990 pag. 0087 - 0088
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 32 pag. 0056
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 32 pag. 0056
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 527/90 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 3946/89 della Commissione, del 20 dicembre 1989, recante fissazione di modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli per quanto riguarda i carciofi, le carote, le fragole, le lattughe, i meloni, le uve da tavola e i pomodori e che estende tali disposizioni alle cicorie scarole LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi (1), in particolare l'articolo 9, considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione (2) ha fissato l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1o gennaio 1990; che figurano tra detti prodotti i carciofi, le carote, le fragole, le lattughe, i meloni, le uve da tavola, i pomodori nonché le cicorie scarole; considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 245/90 (4), ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato MCS; considerando che il regolamento (CEE) n. 3946/89 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 246/90 (6), ha stabilito per il mese di febbraio 1990 un periodo I, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89, per i prodotti succitati; che le previsioni di spedizioni spagnole destinate al mercato comunitario ad esclusione del Portogallo e la situazione del mercato inducono a stabilire un periodo I per tutti i prodotti sopra elencati per il mese di marzo 1990; che è quindi opportuno modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 3946/89; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CEE) n. 3946/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6. (2) GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35. (3) GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20. (4) GU n. L 27 del 31. 1. 1990, pag. 14. (5) GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 27. (6) GU n. L 27 del 31. 1. 1990, pag. 17. ALLEGATO « ALLEGATO Fissazione del periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 Periodo compreso tra il 1o marzo e il 1o aprile 1990 1.2.3 // // // // Designazione delle merci // Codice NC // Periodo // // // // Pomodori // 0702 00 10 // I // Lattughe a cappuccio // 0705 11 90 // I // Lattughe diverse da quella a cappuccio // 0705 19 00 // I // Carote // ex 0706 10 00 // I // Carciofi // 0709 10 00 // I // Uve da tavola // 0806 10 15 // I // Meloni // 0807 10 90 // I // Fragole // 0810 10 90 // I // Cicorie scarole // ex 0705 29 00 // I » // // //