REGOLAMENTO (CEE) N. 452/90 DELLA COMMISSIONE del 22 febbraio 1990 che prevede, per la campagna 1989/1990, misure speciali per la concessione dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva in Portogallo
Gazzetta ufficiale n. L 047 del 23/02/1990 pag. 0014 - 0014
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 452/90 DELLA COMMISSIONE del 22 febbraio 1990 che prevede, per la campagna 1989/1990, misure speciali per la concessione dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva in Portogallo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 257, paragrafo 1, visto il regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 (2), in particolare l'articolo 5, considerando che il regolamento (CEE) n. 4007/87 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3849/89 (4), ha prorogato fino al 31 dicembre 1990 il periodo transitorio di cui all'articolo 257 dell'atto di adesione; considerando che, nel caso del Portogallo, per facilitare la costituzione e il riconoscimento delle organizzazioni di produttori per la campagna 1988/1989, occorre pevedere, a titolo transitorio, la possibilità di riconoscere provvisoriamente le organizzazioni non ancora dotate della struttura di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1226/89 (6); considerando che, tenuto conto delle difficoltà di avviamento del regime comunitario di aiuto alla produzione in Portogallo, è opportuno prorogare sino al 30 giugno 1990 il termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni di coltura da parte degli olivicoltori; considerando che il riconoscimento delle organizzazioni di produttori deve acquistare efficacia a decorrere dall'inizio della campagna 1989/1990; che è pertanto opportuno prevedere che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o novembre 1989; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 In Portogallo, per la campagna 1989/1990, in deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 2261/84, un'organizzazione di produttori può essere riconosciuta in virtù di detto regolamento soltanto se: a) è composta di almeno 100 olivicoltori, ove si tratti di un'organizzazione per la produzione e la valorizzazione di olive e di olio d'oliva, ovvero b) è composta, negli altri casi, di almeno 400 olivicoltori; qualora una o più organizzazioni per la produzione e la valorizzazione di olive e di olio d'oliva siano membri dell'organizzazione in causa, gli olivicoltori così associati sono considerati singolarmente, ai fini del calcolo del numero minimo di cui sopra. Articolo 2 In Portogallo, per la campagna 1989/1990, le dichiarazioni di coltura di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2261/84, sono presentate entro e non oltre il 30 giugno 1990. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o novembre 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2. (3) GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 7. (5) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3. (6) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 17.