REGOLAMENTO (CEE) N. 396/90 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 1990 che deroga, per la campagna 1990/1991, al regolamento (CEE) n. 1599/84 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, per la data limite di conclusione dei contratti e che modifica il detto regolamento
Gazzetta ufficiale n. L 042 del 16/02/1990 pag. 0047 - 0047
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 396/90 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 1990 che deroga, per la campagna 1990/1991, al regolamento (CEE) n. 1599/84 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, per la data limite di conclusione dei contratti e che modifica il detto regolamento LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/89 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, considerando che l'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 1599/84 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2321/89 (4), ha previsto per i pomodori l'istituzione di un contratto preliminare, tra produttori e trasformatori, da concludere entro e non oltre il 16 febbraio; che, tenuto conto delle condizioni climatiche particolari manifestatesi in alcune regioni produttrici della Comunità, è opportuno, per la campagna 1990/1991, posticipare di un mese le date previste per la conclusione dei contratti preliminari tra produttori e trasformatori, nonché della loro trasmissione all'organismo nazionale competente; che conviene sopprimere anche nel regolamento (CEE) n. 1599/84 una misura derogatoria per la campagna 1988/1989 ormai priva di effetti; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 In deroga all'articolo 4 bis, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1599/84 e per la campagna 1990/1991, la data ultima prevista per la conclusione dei contratti preliminari è fissata al 16 marzo 1990 e la data limite prevista per la trasmissione all'organismo designato della copia del contratto preliminare è fissata al 26 marzo 1990. Articolo 2 Il regolamento (CEE) n. 1599/84 è modificato come segue: All'articolo 2, il paragrafo 3 e all'articolo 4 bis, il paragrafo 5 sono soppressi. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 29. (3) GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 16. (4) GU n. L 220 del 29. 7. 1989, pag. 57.