31990R0395

Regolamento (CEE) n. 395/90 della Commissione del 15 febbraio 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 3389/73 che fissa le procedure e condizioni per la vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi di intervento

Gazzetta ufficiale n. L 042 del 16/02/1990 pag. 0046 - 0046
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 32 pag. 0039
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 32 pag. 0039


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REGOLAMENTO (CEE) N. 395/90 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 3389/73 che fissa le procedure e condizioni per la vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi di intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 203/90 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3389/73 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3263/85 (4), ha stabilito le procedure e le condizioni per la vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3389/73, una condizione della procedura prevista consiste nella pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno 45 giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte;

considerando che, per snellire lo smaltimento dei tabacchi giacenti all'intervento, laddove siano poste in vendita mediante gara le stesse partite di tabacco di un asta precedente, non è necessario applicare il termine minimo di 45 giorni; che occorre pertanto modificare l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3389/73;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco greggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3389/73 è inserito il seguente paragrafo:

« 1. bis. Tuttavia, il termine di cui all'articolo 1 non si applica se la gara verte su partite che sono già state oggette di una gara precedente. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 10.

(3) GU n. L 345 del 15. 12. 1973, pag. 47.

(4) GU n. L 311 del 22. 11. 1985, pag. 22.