Regolamento (CEE) n. 301/90 della Commissione del 2 febbraio 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 210/69 relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Gazzetta ufficiale n. L 032 del 03/02/1990 pag. 0014 - 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 32 pag. 0020
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 32 pag. 0020
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 301/90 DELLA COMMISSIONE del 2 febbraio 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 210/69 relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune del mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89 (2), in particolare l'articolo 28, considerando che il regolamento (CEE) n. 210/69 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 (4), prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione i dati necessari per la gestione del settore dei latte e dei prodotti lattiero-caseari; considerando che alla luce dei progressi realizzati nel campo delle telecomunicazioni, in particolare dei metodi di trasmissione di dati, è opportuno adeguare il sistema di comunicazione delle informazioni previsto dal regolamento (CEE) n. 210/69; che in una prima fase è opportuno limitare tali adeguamenti alla comunicazione dei prezzi del mercato comunitario di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a); considerando che è opportuno aggiornare contemporaneamente l'allegato del regolamento in esame contenente l'elenco dei prodotti i cui prezzi devono essere comunicati; considerando che le misure previste dai presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 210/69 è modificato come segue: 1) All'articolo 5, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: « 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) con il sistema »IDES" (interactive data entry system): entro il giovedì di ogni settimana, i prezzi (al netto delle imposte) dei prodotti elencati in allegato praticati sui loro territorio, precisando la fase di commercializzazione (prezzo franco fabbrica, prezzo all'ingrosso, prezzo al minuto) e le caratteristiche del prodotto; b) mediante telescritto o telefax: - entro il 10o e il 25o giorno di ogni mese, per i prodotti pilota di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79, precisandone l'origine e le quantità, i prezzi sottoelencati più recenti di cui abbiano conoscenza: - i prezzi d'offerta franco frontiera rilevati ai fini dell'importazione nella Comunità, - i prezzi franco frontiera applicati all'importazione nella Comunità, - i prezzi praticati all'importazione nei paesi terzi per i prodotti provenienti da altri paesi terzi; - entro il 25o giorno di ogni mese, i prezzi più recenti della caseina e dei caseinati praticati sul mercato mondiale e nella Comunità, precisando la fase di commercializzazione. » 2) L'allegato è sostituito dal testo seguente: «ALLEGATO Elenco dei prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) 1.2 // 1. Siero di latte in polvere // 17. Provolone // 2. Latte scremato in polvere // 18. Asiago // 3. Latte intero in polvere // 19. Gouda // 4. Latte condensato non zuccherato // 20. Edam // 5. Latte condensato zuccherato // 21. Danbo, Samsoe, Svenbo // 6. Burro // 22. Kasseri // 7. Butteroil // 23. Mozzarella // 8. Emmental // 24. Havarti, Tilsit // 9. Formaggi a pasta erborinata // 25. Butterkaese // 10. Grana padano // 26. Esrom // 11. Parmigiliano Reggiano // 27. Italico // 12. Grana (altri tipi) // 28. Saint-Paulin // 13. Pecorino (romano, sardo) // 29. Cantal // 14. Pecorino (altri tipi) // 30. Ricotto salata // 15. Manchego // 31. Feta // 16. Cheddar // 32. Lattosio ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 1. (4) GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.