REGOLAMENTO (CEE) N. 223/90 DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 1990 che stabilisce i tassi di cofinanziamento comunitario per le misure previste dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 797/85, (CEE) n. 1096/88, (CEE) n. 1360/78, (CEE) n. 389/82 e (CEE) n. 1696/71 -
Gazzetta ufficiale n. L 022 del 27/01/1990 pag. 0062 - 0064
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 223/90 DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 1990 che stabilisce i tassi di cofinanziamento comunitario per le misure previste dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 797/85, (CEE) n. 1096/88, (CEE) n. 1360/78, (CEE) n. 389/82 e (CEE) n. 1696/71 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/89 (2), in particolare l'articolo 26, paragrafo 2, visto il regolamento (CEE) n. 1096/88 del Consiglio, del 25 aprile 1988, relativo all'instaurazione di un regime comunitario d'incoraggiamento della cessazione dell'attività agricola (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/89, in particolare gli articoli 9, paragrafo 2 e 11, paragrafo 4, visto il regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/89, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, visto il regolamento (CEE) n. 389/82 del Consiglio, del 15 febbraio 1982, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni nel settore del cotone (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/89, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/89, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, considerando che la Commissione deve stabilire tassi di cofinanziamento comunitario per le misure previste dai regolamenti (CEE) n. 797/85, (CEE) n. 1096/88, (CEE) n. 1360/78, (CEE) n. 389/82 e (CEE) n. 1696/71, conformemente ai criteri e ai limiti fissati all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (7), e secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi e i vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (8); considerando che, per quanto riguarda le regioni contemplate dall'obiettivo n. 1 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, le azioni connesse all'obiettivo n. 5 a di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento sono coperte dai quadri comunitari di sostegno, definiti in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5 del suddetto regolamento; che, conseguentemente, i tassi di cofinanziamento comunitario devono essere fissati a un livello che consenta la corretta applicazione dei quadri comunitari di sostegno, in particolare il rispetto del piano di finanziamento delle varie azioni che rientrano nei quadri comunitari di sostegno; considerando che, per quanto riguarda le misure di ritiro delle terre di cui al titolo 1 del regolamento (CEE) n. 797/85, i tassi di cofinanziamento comunitario saranno determinati ulteriormente con effetto dal 1o gennaio 1990; considerando che i tassi di cofinanziamento comunitario potranno eventualmente essere adattati nel corso dell'attuazione delle varie misure, qualora risulti necessario un migliore equilibrio fra tali misure e un rafforzamento di alcune di esse; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce i tassi di cofinanziamento comunitario per le misure previste dai regolamenti (CEE) n. 797/85, (CEE) n. 1096/88, (CEE) n. 1360/78, (CEE) n. 389/82 e (CEE) n. 1696/71. I tassi di cofinanziamento comunitario applicabili alle misure contemplate dai regolamenti menzionati nel comma precedente, ad eccezione delle misure di ritiro delle terre di cui al titolo 1 del regolamento (CEE) n. 797/85, sono enumerati rispettivamente all'allegato I per le regioni contemplate dall'obiettivo n. 1 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e all'allegato II per le altre regioni. Articolo 2 I tassi di cofinanziamento comunitario di cui all'articolo 1 sono applicati alle spese effettuate dagli Stati membri a decorrere dal 1o gennaio 1990. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. (2) GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 1. (4) GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1. (5) GU n. L 51 del 23. 2. 1982, pag. 1. (6) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1. (7) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9. (8) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1. ALLEGATO I Tassi di cofinanziamento comunitario applicabili alle regioni contemplate dall'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e per le misure coperte dai regolamenti (CEE) n. 797/85 (ad eccezione delle misure di ritiro delle terre), (CEE) n. 1096/88, (CEE) n. 1360/78, (CEE) n. 389/82 e (CEE) n. 1696/71 1.2 // Stati membri interessati // Tasso % // Grecia, Irlanda, Portogallo // 65 // Francia // // - Dipartimenti francesi di oltremare (DOM) // 60 // - Corsica // 50 // Spagna // 50 // Italia // 50 // Regno Unito // // Irlanda del Nord // // - misure di cui agli articoli 7, 7 bis e 19 del regolamento (CEE) n. 797/85 // 50 // - altre misure come previste nell'articolo 1 // 30 ALLEGATO II Tassi di cofinanziamento comunitario applicabili alle regioni contemplate dall'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e per le misure coperte dai regolamenti (CEE) n. 797/85 (ad eccezione delle misure di ritiro delle terre), (CEE) n. 1096/88, (CEE) n. 1360/78, (CEE) n. 389/82 e (CEE) n. 1996/71 1.2 // Tipi di misure // Tasso (%) // 1. Misure di cui al regolamento (CEE) n. 797/85 // // (ad eccezione delle misure di ritiro delle terre) // // a) tasso normale // 25 // b) tasso maggiorato // 50 // Questo tasso è applicabile nei casi seguenti: // // - aiuti di cui agli articoli 7 e 7 bis, // // - aiuti di cui agli articoli 3, 4, 14, 17, 20 bis e 21, concessi nelle zone svantaggiate seguenti ai sensi della direttiva 75/268/CEE (1): // // - zone svantaggiate del Mezzogiorno d'Italia, non contemplate dal'obiettivo n. 1 // // - zone svantaggiate della Spagna contrassegnate da un asterisco nell'allegato della direttiva 86/466/CEE (2) e non contemplate dall'obiettivo n. 1 // // 2. Misure di cui al regolamento (CEE) n. 1096/88 // 50 // 3. Misure di cui al regolamento (CEE) n. 1306/78 // 25 // 4. Misure di cui al regolamento (CEE) n. 389/82 // 50 // 5. Misure di cui al regolamento (CEE) n. 1696/71 // 25 (1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 273 del 24. 9. 1986, pag. 104.