REGOLAMENTO (CEE) N. 203/90 DEL CONSIGLIO del 22 gennaio 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all' attuazione di un' organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio -
Gazzetta ufficiale n. L 022 del 27/01/1990 pag. 0010 - 0010
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 203/90 DEL CONSIGLIO del 22 gennaio 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che a norma dell'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 727/70 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1251/89 (5), quando un'impresa offre all'intervento, per un periodo di tre anni consecutivi, un quantitativo di tabacco che superi una data percentuale del quantitativo globale di tabacco da essa lavorato, il prezzo di intervento subisce una riduzione; che, ai fini della certezza del diritto, è necessario precisare che il periodo di tre anni decorre dal 1o gennaio 1989 e sono presi in considerazione esclusivamente i raccolti a partire dal 1989; che è altresì opportuno precisare che la percentuale si riferisce all'equivalente dei quantitativi di tabacco in foglia; considerando che è opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 727/70, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo dell'articolo 12 bis, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 727/70 è sostituito dal testo seguente: « 1 bis. A decorrere dal 1o gennaio 1989, quando un'impresa di prima trasformazione e di condizionamento offre all'intervento, per un periodo di tre anni consecutivi, quantitativi di tabacco condizionato che superini del 15 % o più l'equivalente dei quantitativi di tabacco in foglia di origine comunitaria da essa lavorati, l'organismo d'intervento acquista i quantitativi eventualmente offertigli nel corso dell'anno seguente ad un prezzo di intervento derivato ridotto del 10 %. Il prezzo è all'occorrenza adeguato mediante applicazione della tabella degli abbuoni e delle riduzioni, di cui all'articolo 6, paragrafo 7. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal raccolto 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1990. Per il Consiglio Il Presidente M. O'KENNEDY (1) GU n. C 251 del 4. 10. 1989, pag. 7. (2) Parere reso il 19 gennaio 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) Parere reso il 15 novembre 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1. (5) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 16.