REGOLAMENTO (CEE) N. 143/90 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 1990 che modifica il regolamento (CEE) N. 4024/89 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3889/89 del Consiglio per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91
Gazzetta ufficiale n. L 016 del 20/01/1990 pag. 0029 - 0029
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 143/90 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 1990 che modifica il regolamento (CEE) N. 4024/89 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3889/89 del Consiglio per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3889/89 del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91 (1990) (1), in particolare l'articolo 4, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 (3), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, considerando che il regolamento (CEE) n. 3889/89 ha definito le modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carni bovine congelate del codice NC 0202 e dei prodotti del codice NC 0206 29 91 e ha diviso tale contingente in due parti, segnatamente una di 47 700 t ripartita tra gli importatori tradizionali e l'altra di 5 300 t ripartita tra gli operatori che esercitano un'attività nel settore degli scambi con i paesi terzi di carne bovina; considerando che il regolamento (CEE) n. 4024/89 della Commissione (4) ha stabilito le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3889/89, prescrivendo in particolare i termini per la presentazione delle domande da parte degli operatori e le prove che consentono di beneficiare di detto regime; che in alcuni casi il controllo delle prove presentate non permette di rispettare i termini prescritti; che è pertanto opportuno prorogarli; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 4, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 4024/89, la data del « 19 gennaio 1990 » è sostituita dal « 24 gennaio 1990 ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 16. (2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (3) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43. (4) GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 53.