REGOLAMENTO (CEE) N. 118/90 DELLA COMMISSIONE del 17 gennaio 1990 recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista all' articolo 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna 1989/1990 -
Gazzetta ufficiale n. L 014 del 18/01/1990 pag. 0013 - 0013
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 118/90 DELLA COMMISSIONE del 17 gennaio 1990 recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna 1989/1990 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89 (2), in particolare l'articolo 41, paragrafo 10, l'articolo 47, paragrafo 3 e l'articolo 81, considerando che il regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2355/89 della Commissione (4), ha stabilito le modalità delle distillazioni volontarie previste agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 2484/89 (5), ha fissato i prezzi, gli aiuti ed altri elementi applicabili alla distillazione preventiva per la campagna 1989/1990; considerando che il regolamento (CEE) n. 822/87 prevede, all'articolo 41, paragrafo 1, che nelle campagne durante le quali è decisa la distillazione di cui all'articolo 39, deve essere aperta contemporaneamente all'entrata in vigore di tale misura una distillazione di sostegno; considerando che il regolamento (CEE) n. 117/90 della Commissione (6) ha deciso l'attuazione per la campagna 1989/1990 della distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87; che è quindi necessario aprire la distillazione prevista all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87; considerando che, tenuto conto dell'azione di risanamento del mercato prevista grazie all'applicazione, durante detta campagna, della misura di distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, è opportuno limitare l'applicazione della misura unicamente alle regioni dove è aperta la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, nonché limitare a 3 milioni di hl il quantitativo globale di vino da tavola che può essere distillato nel quadro della distillazione di sostegno; che è altresì opportuno che il quantitativo totale di vino da tavola per il quale ciascun produttore può presentare uno o più contratti o dichiarazioni di consegna all'approvazione dell'organismo d'intervento sia limitato ad un'adeguata percentuale del quantitativo di vino da tavola da esso prodotto nel corso della campagna 1989/1990; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Una distillazione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 è aperta per la campagna 1989/1990 per tutti i vini da tavola ricavati da uve provenienti dalle regioni di produzione di cui all'articolo 4 regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione (7) soggette alla distillazione obbligatoria per la campagna 1989/1990 nei limiti di 3 milioni di hl. Articolo 2 Il quantitativo totale di vino da tavola per il quale ciascun produttore può concludere uno o più contratti, non può superare 6 hl per ettaro di superficie coltivata per la produzione di vino da tavola. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31. (3) GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88. (4) GU n. L 222 dell'1. 8. 1989, pag. 60. (5) GU n. L 238 del 15. 8. 1989, pag. 12. (6) Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale. (7) GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.